DOCUMENTO 04/11/2009 CIRCOLARE - XVII SESSIONE N. 277, CNI
FONTE CNI
TIPO DOCUMENTO CIRCOLARE
NUMERO 277
DATA 04/11/2009
RIFERIMENTO PROT. CNI N. 5619
NOTE

ALLEGATI

DV10133

TITOLO COMPETENZE PROFESSIONALI INGEGNERI E GEOMETRI - SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 19292/2009
TESTO

Si invia la nota di commento elaborata dal Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri con allegata la sentenza n. 19292 del 7 settembre 2009 della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, nel ribadire alcuni principi noti, conferma definitivamente che non vi possa essere alcuna forma di “subordinazione” dell’ingegnere rispetto ai professionisti in possesso di titolo di studio inferiore (nel caso, quello di geometra). In particolare, la pronuncia citata ribadisce con nettezza che:
• l’integrale progettazione, compresa quella edilizia e/o architettonica, e non solo il calcolo e la progettazione strutturale, di costruzioni anche modeste comportanti l’impiego del cemento armato, rientra nella competenza esclusiva dell’ingegnere (e dell’architetto);
• la prestazione di progettazione, a prescindere dalla sua articolazione in fasi distinte, richiede una competenza professionale unitaria corrispondente alla sua complessità;
• i professionisti con titolo accademico (laurea triennale e/o magistrale) non possono assumere, nell’espletamento dell’attività professionale di propria competenza, una posizione subordinata rispetto ai professionisti in possesso del solo diploma.
La Corte considera, come da tempo affermato dal CNI, la progettazione una prestazione unitaria che deve essere espletata attraverso un omogeneo livello di competenze. Di conseguenza, la Corte censura come illegittime tutte quelle prassi, cui alcuni professionisti con competenze inadeguate all’incarico hanno fatto e fanno ricorso, dirette ad eludere i limiti posti dall’ordinamento attraverso il sostanziale “subappalto” di parte della prestazione di progettazione (quella più complessa) a professionisti con un superiore livello di competenze.
A titolo esemplificativo, tale principio deve trovare piena applicazione nei casi di:
- progettazione avente ad oggetto la realizzazione di fabbricati in cemento armato anche di modeste dimensioni, ad eccezione di piccoli manufatti accessori, nell’ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l’incolumità pubblica; essa non può mai essere affidata alla responsabilità di un geometra, anche se egli ricorre ad un ingegnere per lo svolgimento dei relativi calcoli strutturali;
- conferimento degli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 del D.lg. n. 163/2006 (il cui 5° comma richiede “titolo di studio” adeguato alla natura dell’intervento da realizzare);
- conferimento degli incarichi nelle commissioni di collaudo anche a dipendenti della p.a. (che ai sensi del comma 2 bis dell’art. 120 del D.lg. n. 163/2006 devono possedere “elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo”);
- progettazione degli impianti di cui al D.M. 37/2008 (il cui art. 5 richiede una “specifica competenza tecnica”) qualora essi afferiscano alla realizzazione di un manufatto la cui progettazione sia riservata alla competenza di un ingegnere.
Naturalmente, la pronuncia della Suprema Corte non vieta che vi possano essere forme di sinergia fra professionisti anche di diversa formazione e di diverso livello di competenza; in tali casi, però, è sempre il professionista in possesso del titolo accademico più elevato a dover assumere il coordinamento e la direzione dell’attività progettuale nonché la responsabilità della stessa con la sottoscrizione dell’intero progetto.
Alla luce di quanto sopra esposto, è dovere istituzionale dell’Ordine informare i propri iscritti e attuare ogni forma di verifica e controllo, anche sotto il profilo disciplinare, per sanzionare le pratiche illegittimamente poste in essere in spregio ai principi di cui sopra nonché richiamare le pubbliche amministrazioni (si veda ipotesi di lettera allegata) al rispetto della norma così come dettagliatamente esplicitata dalla sentenza della Suprema Corte.


All.: Nota di commento del Centro Studi
Sentenza Corte di Cassazione n. 19292/2009
fac-simile di lettera da inviare agli Enti


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