DOCUMENTO 16/05/2013 INTERPELLO, CNI
FONTE CNI
TIPO DOCUMENTO INTERPELLO
NUMERO
DATA 16/05/2013
RIFERIMENTO PROT. CNI N. 2737
NOTE

ALLEGATI
TITOLO ISTANZA DI INTERPELLO – TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA DEI LAVORI – CORSI ON LINE – POSSIBILITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA (FAD, E-LEARNING) – INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - RICHIESTA PARERE – PROT. CNI N. 1650
TESTO

Con la presente si richiede l’autorevole parere della Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art.12 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, nonché della Direzione Generale per l’attività ispettiva, su una questione di utilità generale in tema di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativa alle modalità di espletamento dei corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e per coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Come noto, mentre per i Responsabili ed addetti ai servizi di prevenzione e protezione (RSPP) l’accordo Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 ha espressamente previsto che i corsi di aggiornamento possono essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, nulla è detto riguardo i corsi di aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza, né nella normativa primaria, né in sede di Conferenza Stato – Regioni.

Ciononostante risulta che taluni enti abilitati hanno provveduto ad organizzare corsi per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione utilizzando la modalità on line (E-learning o FAD).

Di modo che vari professionisti hanno partecipato a tale tipologia di corsi a distanza, pagando la relativa quota e ricevendo l’attestato finale.

Ma, considerato che il Titolo IV del d.lgs. 81/2008 non prevede esplicitamente la modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento per coordinatori per la sicurezza con le suddette modalità (a differenza di altre tipologie di corsi per i quali la normativa nazionale stabilisce dettagliatamente le modalità di utilizzo di piattaforme FAD o e-learning), è stato sostenuto che, nel silenzio della normativa, tali corsi non possano essere organizzati con modalità FAD o e-learning.

In tal senso, infatti, si sono già espressi i Servizi competenti di diverse Regioni, tra i quali si citano :

- la Direzione Regionale del Lavoro della Sardegna (“ il d.lgs. 81/2008 non prevede espressamente la possibilità di effettuare tramite e-learning la formazione del modulo di aggiornamento dei coordinatori, e che tale previsione non risulta neanche da Accordi del Ministero del Lavoro con le Regioni…..E’ parere di questa Direzione che l’aggiornamento della formazione dei coordinatori non possa essere erogato tramite modalità di formazione a distanza e-learning”) ;
- parere fornito dal Servizio info.sicuri dell’Area Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Regione Piemonte in risposta ad un quesito sul punto inoltrato dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Torino ;
- Decreto Assessoriale Regione Sicilia n. 1619/12 del 08/08/2012 (“…per la formazione e per l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, in mancanza di specifiche prescrizioni normative, non è prevista la modalità di formazione e-learning”).

L’interpretazione prevalente, quindi, è nel senso che quando il Legislatore ha voluto consentire questo tipo di modalità formativa, lo ha espressamente indicato.

Questo perché – riguardo i corsi di aggiornamento per Responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione – l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni in materia di prevenzione protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro del 26 gennaio 2006, al punto 3, ha invece stabilito che gli stessi possano essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza.

Detto questo, il Consiglio Nazionale intende farsi carico delle esigenze di tutela di quei Colleghi che, senza colpa, hanno partecipato e frequentato corsi di aggiornamento per coordinatore della sicurezza nella modalità a distanza, e che adesso rischiano di vedere vanificato il loro impegno e non riconosciuto il loro attestato.

Si è convinti, difatti, che – pur con le necessarie cautele e regole tecniche – la formazione a distanza sia destinata a diventare la modalità ordinaria per i corsi di aggiornamento, a prescindere dal settore di riferimento (RSPP piuttosto che coordinatore per la sicurezza).

In tal senso, appare meritevole l’esigenza di riconoscimento – anche per i coordinatori per la sicurezza – della possibilità di espletare l’aggiornamento nella modalità on-line, anche per venire incontro alle aspettative di quei professionisti che, per luogo di residenza, impegni, incarichi e possibilità economiche, non siano in grado di prendere parte ai corsi di aggiornamento tradizionali, magari tenuti presso sedi assai distanti dal punto di vista logistico.

Essendo comunque consapevoli che, nel silenzio della normativa - e anche per una esigenza di certezza del diritto e delle regole - , soltanto l’Autorità ministeriale può adottare i relativi provvedimenti e fornire le istruzioni del caso, con la presente si richiede al Ministero del Lavoro – Commissione per gli interpelli e Direzione Generale per l’attività ispettiva – di esprimere autorevole parere circa la possibilità dei coordinatori per la sicurezza di assolvere all’obbligo di aggiornamento professionale nelle modalità a distanza o frequentando corsi on-line.

Nella stessa direzione (di una interpretazione estensiva), si richiede di adottare un provvedimento favorevole alla validità dei corsi e quindi degli attestati già rilasciati nella suddetta modalità, a garanzia e tutela dei professionisti che hanno frequentato, in buona fede, i corsi on-line.

Ovviamente, a garanzia della par condicio con i corsi tradizionali, il pronunciamento favorevole dovrebbe essere limitato a quei corsi che, per struttura e contenuti, rispettano le garanzie e gli standard indicati quali requisiti minimi per i corsi di aggiornamento previsti dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011.

Si fa presente che molteplici sono state le segnalazioni e le sollecitazioni pervenute riguardo la validità dei corsi on-line di 40 ore ai fini dell’aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, di modo che il quesito riveste carattere generale e di viva attualità.

Considerato il ruolo di Autorità competente in materia di tutela delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si confida che la problematica segnalata venga presa in pronta considerazione, a beneficio sia dei professionisti e degli operatori del settore che della pubblica amministrazione.

In attesa di un cortese riscontro, restando a disposizione per ogni chiarimento necessario, si porgono distinti saluti.


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