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Rif. DV03609
Documento 06/05/1996 CIRCOLARE
Fonte STUDIO DE STROBEL
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero
Data 06/05/1996
Riferimento Protocollo CNI n. 277 del 07/05/1996
Note
Allegati
Titolo CONTRIBUTO DEL 10% - CHIARIMENTI
Testo Questa circolare integra la nostra precedente del 16/1/96 e tratterà unicamente degli obblighi relativi a quanto viene disciplinato dal Decreto del Ministro del Lavoro reso pubblico a più di un mese dal 1 Aprile 1996.

RICORDIAMO

1. Sono soggetti al contributo previdenziale tutti quei compensi di lavoro autonomo che non sono assoggettati ad altra contribuzione previdenziale da chiunque percepiti.


2. Non sono soggetti i redditi di lavoro autonomo occasionali


3. Sono quindi soggetti al contributo (se già non soggetti ad altre forme contributive obbligatorie)

i redditi di lavoro autonomo dei seguenti soggetti:

a) Soggetti iscritti ad albi professionali, che non hanno una propria Cassa di Previdenza. (Hanno la partita IVA).

b) Soggetti che esercitano professionalmente una arte o professione (per la quale non esiste un albo professionale) che non hanno quindi una Cassa di previdenza (ma sempre con una partita IVA)

c) Collaboratori coordinati e continuativi (Art. 49.1.a/T.U. come Amministratori, Sindaci etc.) questi soggetti non hanno partita IVA e il loro reddito imponibile è pari al 95 del compenso incassato. (Mod.740/quadro E II Sez. Art. 49.2c lettera a/T.U.)

d) Soggetti che in possesso di Partita IVA percepiscono redditi derivanti da collaborazione coordinata e contributiva al di fuori dell'oggetto della propria attività professionale.


4. DECORRENZA DEI TEMINI DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO

a) 30 giugno 1996

- per coloro che sono già pensionati o dipendenti o iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie)
(esempio professionisti con Cassa di previdenza) ed hanno altri redditi soggetti al contributo.

b) 1 APRILE 1996

- per tutti coloro che non sono già pensionati o dipendenti, o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.


5. SOGGETTI CHE DEVONO PROVVEDERE AL VERSAMENTO

Per i casi a) e b) del punto 3; i percettori dei compensi (e lo vedremo in altra circolare); per il caso c) e il caso d) devono provvedere al versamento soggetti che corrispondono i compensi i collaborazione coordinata e continuativa.



NUOVO DECRETO MINISTERIALE

Il nuovo Decreto Ministeriale reso oggi noto si occupa esclusivamente dei soggetti di cui ai precedenti punti. 3.c) e 3.d).

Pertanto questa nostra circolare si limita per ora ad informarvi su questo caso anche perchè riguarda la prima scadenza in materia.
La disciplina sintetica è la seguente.


A) DECORRENZA:
Dai compensi pagati 1 Aprile 1996 esclusi quelli che si riferiscono a prestazioni effettuate prima del 1 Aprile 1996.

B) SOGGETTI INTERESSATI:
Amministratori, Sindaci, altri collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta.
N.B.: chi ha compiuto 65 anni al 1 Aprile non è obbligato.

C) SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL 10% ALL'INPS:
I committenti, cioè coloro che pagano i compensi.

D) IMPORTO SU CUI VA CALCOLATO IL CONTRIBUTO:
Sul 95% del compenso pagato.

E) A CARICO DI CHI E' IL CONTRIBUTO:
Per 1/3 a carico del lavoratore autonomo, per 2/3 a carico del committente; quindi al momento del pagamento del Compenso il committente può trattenere al lavoratore 1/3 del 10% del 95% del compenso.

F) TERMINE PER IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL 10%:
va versato da parte del Commitente entro il 20 del mese successivo al pagamento. Quindi il primo versamento andrà effettuato entro il 20 maggio 1996 per i compensi pagati nel mese di Aprile 1996.

G) LIMITE MASSIMO DI CONTRIBUZIONE:
Ciascun lavoratore autonomo non deve versare piu di 13,2 milioni annui. Qualora abbia raggiunto tale limite, comunicherà ai committenti e all'INPS che i committenti non devono più effettuare per l'anno in corso altri versamenti e quindi altre ritenute.

H) VERSAMENTI IN ECCESSO:
in caso di versamenti in eccesso, questi possono essere contabilizzati in acconto dei versamenti dell'anno successivo, oppure gli aventi diritto possono chiedere all'INPS la restituzione con gli interessi. (Non è chiaro nel Decreto Ministeriale chi siano gli aventi diritto, per 2/3 il committente per 1/3 il lavoratore? Chi deve chiedere la restituzione?)

I) DENUNCE ALL'INPS:
i soggetti obbligati al versamento se obbligati alla presentazione del MOD.770-D o D1 in quanto sostituti di imposta dovranno inviare all'INPS una copia del MOD.770 D o D/1; gli altri devono comunicare all'INPS entro il 31 Ottobre di ciascun anno per ciascun percipiente, le generalità, il comune d'iscrizione anagrafica, l'indirizzo e l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno precedente.


1) ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE SUBITO
Rimane valido quanto da noi comunicato con lettera circolare del 16 gennaio 1996.
L'adempimento dell'iscrizione all'INPS andava fatto in teoria entro il 30 Aprile 1996, però il Decreto Ministeriale è stato reso pubblico solo il 4 maggio 1996, non sono previste sanzioni.

A) ADEMPIMENTI CHE DEVE FARE LA PERSONA
Inviare all'INPS prima possibile (entro il 20 maggio 96) una raccomandata alla sede INPS competente secondo la propria residenza anagrafica (vedi bozza allegata)

B) ADEMPIMENTI PER I COMMITTENTI
1) Versare a mezzo di appositi bollettini di c/c postale alla sede dell'INPS competente l'intero contributo dovuto (cioe il 10% del 95% del compenso), comprensivo anche della quota di propria spettanza. Deve essere utilizzato un bollettino per ogni collaboratore. Tuttavia, quando il numero dei collaboratori è superiore a cinque, è consentito versare globamente l'importo dovuto. (vedi elenco allegato).
In tale ipotesi, però:

- deve essere fatta apposita richiesta scritta alla sede INPS di competenza;

- deve essere compilato un elenco dei soggetti cui si riferice ogni versamento trasmettendo tale elenco esclusivamente a mezzo di supporto magnetico entro la fine del mese in cui il pagamento è stato effettuato.


2) Inviare una lettera ai propri collaboratori (Amministratori, Sindaci etc) chiedendo se sono soggetti al contributo 10% e da quale decorrenza, con richiesta di riposta scritta, e con l'avvertenza che in mancanza di risposta si effettuerà la ritenuta ed il versamento a partire dai compensi di Aprile 96.

Per ora questo è il comportamento da tenere salvo ulteriori istruzioni dell'INPS.


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