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Rif. DV00428
Documento 01/01/1985 NOTA CIRCOLARE
Fonte PRESIDENZA TRIBUNALE DI ROMA
Tipo Documento NOTA CIRCOLARE
Numero
Data 01/01/1985
Riferimento
Note
Allegati
Titolo PERIZIE GIUDIZIARIE - CONSULENTI TECNICI - DETERMINAZIONE COMPENSO
Testo Pervengono a questa Presidenza continue segnalazioni, motivate lamentele e giustificati rilievi d aparte di consulenti tecnici in ordine ai criteri con cui vengono liquidate dai guidici istruttori onorari le spese per le operazioni eseguite dai consulenti stessi in materia civile.

Al riguardo debbo ricordare che la legge 8 luglio 1980, n.319, in tema di compensi ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori fu emanata allo scopo precipuo, da un lato, di rendere adeguati i corrispettivi per le prestazioni svolte dai collaboratori del giudice, sul presupposto che non deve esservi ingiustificata discriminazione con le retribuzioni rilevate nel mercato di equivalenti attivita' professionali - se non nei limiti imposti dall contemperamento della natura pbblicistica dell'incarico (art.2 L.cit.) e, dall'altro, di ottenere, in termini ragionevolmente limitati, l'esito dell'accertamento tecnico, nella constatazione che non era piu' sostenibile la gravosa prassi invalsa di far coincidere, dilazionando il piu' possibile, il tempo assegnato per il deposito della relazione con quello, effettivamente necessario, per l'espletamento dell'incarico, al solo fine di incrementare la base per la liquidazione dell'onorario a tempo.

In funzione del conseguimento di questi scopi vanno quindi interpretate le nuove norme che hanno avuto attuazione con il D.P.R. 14 novembre 1983, n.820 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.28 del 28 gennaio 1984, con avviso di rettifica pubblicato sulla stessa Gazzetta n.55 del 24 febbraio 2984), in merito alle quali questa Presidenza, ad evitare il ripetersi delle cennate lamentele ed allo scopo anche di limitare i ricorsi che prevedibilmente saranno avanzati a norma dell'art.11 della legge, ritiene opportuno formulare le seguenti osservazioni.

A) Entrata in vigore e applicazione delle tabelle. - Non e' dubbio che l'art.2 della legge n.319 del 1980 non richiede un atto di normazione secondaria, bensi' di un mero atto amministrativo generale direttamente attuativo della previsione legislativa, quale sicuramente e' il D.P.R. n.820 del 1983: esso, pertanto, e' di immediata applicazione, sicche' all'atto della liquidazione degli onorari vanno seguiti i criteri in esso contenuti, anche se le operazioni peritali siano iniziate e si siano svolte prima della sua emanazione. Il che, oltre tutto, trova riscontro nell'art.12 della legge, il quale consente la "determinazione provvisoria degli onorari" in base alle vacazioni, ma solo "fino a che non siano emanati i decreti previsti dall'art.2". Non si e' in presenza, quindi, di un problema di successione di norme di legge, bensi', piu' correttamente, di una norma che in via provvisoria ed eccezionale poteva essere applicata, fin quando non fosse stata applicata, fin quando non fosse stata emanata la norma definitiva. D'altronde - sotto un profilo piu' generale - non e' contestabile che il carattere unitario della prestazione professionale importa che gli onorari del consulente debbono essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui tale prestazione e' stata condotta a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale (cfr. per riferimenti, la conforme giurisprudenza formatasi in materia di successione di tariffe professionali diverse).

B) Determinazione dei compensi - A piu' gravi e consistenti rilievi - come ho accennato - ha dato luogo la determinazione dei compensi spettanti ai consulenti.

In via generale va rilevato che l'art.2 della legge n.319/1980, dopo aver stabilito, al primo comma, il principio che la misura degli onorari fissi e di quelli variabili e' fissata in apposite tabelle, dispone, al secondo comma, che, per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto delle difficolta' dell'indagine, nonche' della completezza e del pregio della prestazione fornita.

Cio' vuol dire che il giudice: a) non puo' discostarsi dalla misura degli onorari fissi; b) per gli onorari variabili ha facolta' di determinazione del compenso tra i limiti minimo e massimo stabiliti dalla tabella e tale discrezionalita' deve esercitare con riferimento ai parametri previsti dalla legge, vale a dire la difficolta' dell'indagine e completezza e pregio della prestazione.

Ne consegue che, una volta fissati un minimo ed un massimo di tabella, il giudice non puo' far luogo rispettivamente a diminuzione o aumento di tali limiti, ma vi e' vincolato, pur potendo spaziare all'interno di essi in relazione ad una valutazione che tenga conto dei ricordati parametri.

In definitiva, nell'ambito del D.P.R. n.829/1983 sono individuati tre criteri di determinazione dei compensi: a) il criterio dell'onorario a percentuale calcolato per scaglioni - tra un minimo ed un massimo - cui fanno riferimento gli artt.2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17, e 19; b) il criterio dell'onorario variabile da un minimo ad un massimo, cui fanno riferimento gli artt.5, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 20 secondo comma, 21, 24, 25, 26 secondo comma e 27; c) il criterio dell'onorario fisso cui fanno riferimento gli artt.20 primo comma, 22, 23 e 26 primo comma.

Con particolare riguardo al sistema della determinazione degli onorari secondo il criterio della percentuale calcolata per scaglioni, l'interpretazione logica porta a ritenere che il principio fissato e' quello delle aliquote diferenziate per scaglione, a somiglianza di quanto avviene, ad esempio, per la determinazione delle imposte sul reddito delle persone fisiche. Anche se la formulazione della norma - in una prima approssimazione - puo' dar luogo a qualche perplessita', deve escludersi, come contraria alla lettera ed allo spirito della norma stessa, l'interpretazione secondo cui l'aliquota sarebbe unitaria per gli importi ai quali si riferisce: un'interpretazione siffatta condurrebbe all'assurda conseguenza che una consulenza, da valutare, ad esempio, nell'ambito dell'art.2 D.P.R. n.820/1983, avente ad oggetto un valore di L.10.000.000 verrebbe compensata con un importo (L.500.000 = 5% di L.10.000.000) superiore a quello di un analoga perizia concernente un valore di Lire 12.000.000 (L.480.000 = 4% di L.12.000.000).

In conclusione le disposizioni che prevedono il sistema della liquidazione dell'onorario a percentuale calcolato per scaglioni vano intese nel senso che per la determinazione dell'onorario occorre procedere alla scomposizione del valore oggetto dell'accertamento in modo che la percentuale del primo scaglione va applicata sul primo importo risultante dalla scomposizione, la percentuale del secondo scaglione va applicata sulla parte eccedente l'importo del primo scaglione, la percentuale del terzo scaglione va applicata sulla parte eccedente l'importo del secondo scaglione e cosi' via fino all'ultimo importo risultante dalla scomposizione.

Piuttosto e' da rilevare che tutte le norme concernenti il sistema della liquidazione del'onorario a percentuale per scaglioni prevedono un limite massimo di importo del valore oggetto dell'accertamento (ad esempio, un miliardo di lire nell'art.2 o cinque o dieci miliardi di lire nell'art.4): si pone, pertanto, il problema circa l'aliquota o il criterio da applicare nei casi in cui il valore oggetto dall'accertamento superi quello massimo indicato dalla norma. Dovendosi ovviamente escludere la soluzione piu' semplicistica per cui il limite massimo di importo del valore oggetto della controversia dovrebbe segnare anche il limite massimo dell'onorario liquidabile, con cio' escludendosi il compenso per importi superiori a quelli indicati, devono ritenersi possibili due soluzioni: o applicare l'aliquota percentuale, nel valore piu' elevato, sugli importi eccedenti quello massimo indicato dalla norma ovvero ritenere applicabile la disposizione di cui all'art.5 della legge, per effetto della quale "per le prestazioni di eccezionale importanza, complessita' e difficolta' gli onorari possono essere aumentati fino al doppio", con preferenza per questa seconda soluzione, non foss'altro perche' trova il citato riscontro normativo.

E' stato, poi, segnalato il caso della consulenza che risponda a quesiti concernenti prestazioni previste in tabelle diverse. Non e' dubbio che, nell'ipotesi in cui ciascun quesito abbia una proprie individualita' ed abbia richiesta una autonoma attivita' di accertamento, nella liquidazione degli onorari occorre applicare distintamente per ciascun quesito e per ciascun accertamento la relativa tabella o in mancanza, applicare i criteri di cui agli artt.3 e 4 della legge. Quando, invece, per la risposta ad un determinato quesito sia stato necessario il compimento di attivita' previste da tabelle diverse, occorre aver riguardo al criterio della prevalenza, per cui deve essere applicata la tabella relativa alla prestazione che sia stata prevalente rispetto ad altre: l'onorario, trattandosi di prestazione complessa, potra' in tal caso essere maggiorato in applicazione dell'art.5 della legge.

Va, infine, ricordato che ove l'attivita' compiuta dal consulente non rientri espressamente in alcuna delle tabelle di cui al D.P.R. n.820 del 1983 vi e', anzitutto, possibilita' di far ricorso all'applicazione analogica di esse (art.3 della legge) e, nel caso in cui cio' non sia consentito, gli onorari debbono essere commisurati altempo impiegato e determinati in base alle vacazioni (art.4 della legge). Egualmente in base alle vacazioni vanno liquidati gli onorari anche per le prestazioni previste dalle tabelle, ma solo nel caso in cui si tratti di onorari a percentuale e non sia possibile determinare il valore della controversia (art.1 D.P.R. n.820/83).

C) Incarichi collegiali - Devono considerarsi tali quelli caratterizzati:
a) dall'accertamento unitario; b) dalla presenza di un'unica relazione; c) dalla necessita' di un lavoro in "equipe". In difetto di quest'ultimo elemento, anche se sussistono i primi due, l'apporto dei vari collaboratori deve essere ritenuto distinto e la liquidazione va fatta con i criteri illustrati in precedenza.

Nell'ipotesi di effettiva collegialita' - quando cioe' si tratta di casi di particolari verifiche da operarsi con la contestuale presenza di piu' esperti nella medesima materia - la liquidazione va fatta come riferita ad un solo consulente, maggiorata del 40 per cento per ogni ulteriore componente e poi divisa per il numero di questi (art.6 della legge).

D) Ausiliari del consulente - Riguardo alle spese affrontate per prestazioni di carattere manuale (dattilografo, fotografo, ecc.), esse debbono essere rimborsate comunque - senza necessita' di preventiva autorizzazione del giudice ad avvalersi di tale personale ausiliario - commisurando il corrispettivo a quello percepito in analoghe condizioni di mercato, salva, in ogni caso, la facolta' di valutare la necessita' dell'opera e la congruita' del compenso richiesto.

Le altre prestazioni di carattere strumentale (intellettuale o tecnico) devono essere preventivamente autorizzate dal giudice ed il compenso dovra' essere determinato "gradatamente" secondo i criteri stabiliti dalla legge n.319/80 o dal D.P.R. n.820/83 ovvero alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali (art.7, terzo comma, della legge).

Va, infine, rilevato che, ove la necessita' di un accertamento tecnico sorga nel corso dello svolgimento dell'incarico e non si tratti di un'indagine sussidiaria che confluisca nell'unico parere tecnico affidato al consulente, esso deve costituire oggetto di autonomo incarico a nuovo consulente ed integra un nuovo incarico svincolato dal precedente (art.7 u.c. della legge).

E) Rimborso spese - Va rilevato che l'art.23 D.P.R. n.820/83 precisa che gli onorari fissi o variabili previsti nelle tabelle sono comprensivi di ogni attivita' comunque svolta dal consulente per l'espletamento dell'incarico.

La disposizione e' conforme alla legge n.319/80, dalla quale emerge che al consulente, in aggiunta all'onorario, competono esclusivamente le spese ritenute dal giudice necessario, purche' sia allegata la corrispondente documentazione - salvo ovviamente quelle correnti, come telefono, accessi in pubblici uffici, corrispondenza ecc. che possono essere liquidate forfettariamente - e l'indennita' di missione per l'ipotesi in cui l'esecuzione dell'incarico comporti il trasferimento fuori della propria residenza.

F) Provvedimento di liquidazione - Esso come tutti i provvedimenti giurisdizionali, deve essere motivato (art.111 Cost.) per consentire alle parti ed eventualmente al giudice competente per l'esame del ricorso di cui all'art.11 della legge il controllo sulla pertinenza e congruita' della liquidazione.

A tale fine e' opportuno che nella liquidazione siano tenute distinte le varie voci (onorari, spese ed indennita') con indicazione specifica della tabella applicata e, nel caso di liquidazione a percentuale, della percentuale applicata per i vari scaglioni overo, in difetto, del tipo e del numero delle vacazioni corrispondenti alla somma liquidata. In ogni caso dovranno essere precisate le ragioni dell'eventuale applicazione dei coefficienti di maggiorazione di cui agli artt.2 u.c. e 5 della legge o di quello di riduzione di cui all'art.8 della stessa legge.


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