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Rif. DV05994
Documento 07/04/1999 CIRCOLARE
Fonte PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero
Data 07/04/1999
Riferimento Protocollo Mittente n. DSTN/2/7311
Note (G.U. 15-04-99 N. 87)
Allegati
Titolo INFRASTRUTTURE URBANE - 'LEGGE 584/1994 - COMPETENZE DEL SERVIZIO NAZIONALE DIGHE - PRECISAZIONI'
Testo La legge 21 ottobre 1994, n. 584, di conversione del decreto-legge n. 507 dell'8 agosto 1994, recante: "Misure urgenti in materia di dighe" ha notevolmente innovato le precedenti disposizioni introducendo, fra l'altro, sanzioni di natura penale per chi "realizzi o modifichi opere di sbarramento senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità del progetto approvato" e per chi "ometta di presentare la domanda di approvazione in sanatoria".

Tale disposizione sanzionatoria ha indotto taluni enti o utilizzatori ad una interpretazione estensiva della norma così da ritenere soggette alle disposizioni di che trattasi alcune opere idrauliche quali casse di espansione e sbarramenti per la laminazione delle piene e finanche le arginature fluviali, i canali, le conche di navigazione, i serbatoi pensili, le condotte, le gallerie, le vasche di accumulo sotterraneo. E' emersa, di conseguenza, la problematica connessa con l'applicabilità delle procedure, derivanti dal combinato disposto del Regolamento dighe - parte prima, e della legge n. 584/ 1994, a tutte le opere sopra citate.

Per quanto attiene le arginature fluviali, i canali, le conche di navigazione, i serbatoi pensili, le condotte, le gallerie e le vasche di accumulo sotterraneo si rileva che né lo spirito né la lettera della norma, che fà riferimento ad "opere di sbarramento, dighe o traverse", consentono di ritenerle assoggettabili alla legge n. 584/1994, e quindi al Regolamento dighe - parte prima. Infatti, pur non essendo in discussione che le medesime opere presentino a volte non trascurabili aspetti critici nei riguardi della sicurezza, si rammenta che i principi per la tutela di alcune di esse (arginature fluviali, canali di bonifica e di navigazione, conche di navigazione) sono fissati dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, e che le altre sono assoggettate alle normative di settore.

Per quanto riguarda le casse di espansione e gli sbarramenti per la laminazione delle piene le incertezze interpretative derivano dalla necessità di rendere compatibile il variato assetto delle competenze con le norme ed i regolamenti vigenti.

Giova ricordare che l'originario quadro normo-regolamentare tuttora in vigore venne, per la gran parte, concepito facendo riferimento ad un'unica struttura, il Ministero dei lavori pubblici, cui era demandato sia il buon regime delle acque, e quindi la progettazione, esecuzione e vigilanza sulle opere idrauliche e sugli alvei demaniali (regio decreto n. 523/1904), sia l'approvazione dei progetti e la vigilanza sulla costruzione ed esercizio delle dighe di ritenuta (decreto del Presidente della Repubblica n. 163/1959), sia la concessione di derivazioni di acqua pubbliche e la vigilanza sull'esercizio delle stesse (regio decreto n. 1775/1933). In tale contesto il Servizio dighe veniva chiamato ad esprimersi su quelle particolari opere di regimazione idraulica solo perché tecnicamente assimilabili a dighe ed in quanto unico organo tecnico specialistico del Ministero dei lavori pubblici, e non in relazione ai compiti istituzionali stabiliti dal Regolamento dighe.

In tale quadro si è successivamente inserita la ripartizione tra Stato e regioni delle competenze in materia di opere idrauliche e concessioni di acqua pubblica nonché l'istituzione del Servizio nazionale dighe come organo dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e quindi non più incardinato nel Ministero dei lavori pubblici.

Questo mutato scenario di competenze ha evidenziato alcune incongruenze nella eventuale applicazione letterale delle norme e dei regolamenti vigenti quando ci si riferisca ad opere di sistemazione idraulica in un contesto nel quale il Servizio nazionale dighe non rappresenta più l'organo tecnico specialistico dell'autorità idraulica, ma un istituto terzo che dovrebbe procedere all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulle operazioni di controllo che la medesima autorità è istituzionalmente chiamata a svolgere su opere di propria competenza.

Tale problematica connessa con la peculiarità delle opere di sistemazione idraulica, già affrontata in sede di elaborazione del regolamento di cui all'art. 2 della legge n. 584/1994, in corso di approvazione, è confermata dall'art. 91 del decreto legislativo n. 112 nel quale si introduce la categoria di opere "tecnicamente assimilabili alle dighe" per le quali le regioni e le province autonome, cui il medesimo decreto legislativo trasferisce tutte le competenze idrauliche, possono richiedere assistenza e consulenza all'organo tecnico specialistico per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Tale impostazione recupera la logica originaria della normativa nel senso che, ferma restando la competenza del Servizio nazionale dighe sui grandi serbatoi artificiali a servizio di utilizzazioni idriche, finalizzata a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità sul territorio nazionale in condizioni di omogeneità, individua le opere di competenza dell'autorità idraulica per le quali la medesima autorità, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e responsabilità, possa utilizzare la consulenza del Servizio nazionale dighe per lo svolgimento dei compiti ad essa spettanti.

Quindi, sostanzialmente, con la formulazione dell'art. 91, da un lato si conferma la necessità di un organismo tecnico specialistico di livello nazionale che, nella logica del Regolamento dighe vigente, sia garante della qualità della progettazione, esecuzione ed esercizio dei grandi sbarramenti da parte dei concessionari dall'altro si restituisce al medesimo organismo la funzione di consulenza dell'autorità idraulica competente per quelle opere "tecnicamente assimilabili alle dighe" che, seppure non assoggettabili alle complesse ed onerose procedure che la norma impone ai concessionari di acqua pubblica, presentano talvolta rilevanti problemi tecnici e non trascurabili aspetti critici nei riguardi della sicurezza.

Con queste premesse, con riferimento alle opere idrauliche citate in precedenza, tenuto anche conto dei contenuti del voto della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 285 reso nella seduta del 17 luglio 1997, e nelle more dell'emanazione di norme regolamentari che recepiscano le indicazioni contenute nell'art. 91 del decreto legislativo n. 112, si può concludere che:

le casse di espansione, intese come aree opportunamente arginate per consentire l'accumulo temporaneo di acqua in occasione di eventi di piena mediante sfioro di una soglia libera o regolabile inserita in un tratto di sponda del corso d'acqua, oppure mediante altri sistemi quali sifoni auto innescanti o tratti di argine fusibili, non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 1 della legge n. 584/1994. La loro custodia è demandata all'autorità idraulica competente che opererà, anche in virtù di quanto previsto dall'art. 4, comma 10-ter, della legge 31 dicembre 1996, n. 677, in conformità di quanto disposto con regio decreto n. 2669/1937;

per gli sbarramenti per la laminazione delle piene rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 1 della legge n. 584/1994 la cui progettazione e gestione sono demandate all'autorità idraulica deputata alla tutela del buon regime delle acque, potrà essere stabilito un accordo di programma tra il Servizio nazionale dighe e le singole autorità teso a definire, anche tenuto conto della "Premessa" al Regolamento dighe n. 1363/lgS9, le procedure per il loro controllo e la relativa vigilanza.


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