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Rif. DV03570
Documento 19/03/1996 CIRCOLARE
Fonte PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 7019
Data 19/03/1996
Riferimento
Note (G.U. 02.05-96 N. 101)
Allegati
Titolo EDILIZIA - 'DISPOSIZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE NELL'AMBITO DEI BACINI IN CUI SIANO PRESENTI DIGHE'
Testo 1. La presente circolare ha effetto sulle dighe di competenza del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali - Servizio nazionale dighe, come definite dall'art. 1 del decreto legge n.507 dell'8 agosto 1994, convertito con legge n. 584 del 21 ottobre 1994, ed adatta e chiarisce le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 352 del 4 dicembre 1987 in funzione delle modificazioni dell'organizzazione statuale in materia di dighe e di norme di protezione civile intervenute successivamente alla emanazione della circolare medesima.

I gestori delle dighe sono tenuti, per quanto attiene l'esercizio e la manutenzione degli sbarramenti, ad uniformarsi, oltre che alle prescrizioni del Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, anche a quanto contenuto nel "documento di protezione civile" che individua le condizioni che devono verificarsi sull'impianto di ritenuta, quale complesso costituito dallo sbarramento e dal serbatoio, perché si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto.

In attesa della definizione dei modelli comportamentali determinabili per ciascun impianto in funzione delle proprie caratteristiche e dei fattori esterni che ne influenzano il comportamento statico - da individuare su basi progettuali e quindi da perfezionare per successive approssimazioni attraverso idonei ed estesi periodi sperimentali - nonché di modelli che in relazione alle situazioni idrometeorologiche dell'intero bacino idrografico, consentano l'utilizzazione dei serbatoi per ridurre gli effetti delle piene nei territori di valle, il documento di protezione civile è redatto sulla base delle seguenti disposizioni:

2. In condizioni di vigilanza ordinaria quando cioè non si sono ancora verificate le fasi di allerta di cui al successivo punto 3 si verifica una fase di preallerta:

I - per i serbatoi in esercizio normale, allorchè l'invaso supera la quota massima di regolazione in occasione di eventi di piena significativi;

II - per i serbatoi in invaso limitato (a seguito di anomali comportamenti strutturali o fenomeni di instabilità delle sponde), allorchè gli apporti idrici facciano temere il superamento della quota autorizzata per l'esercizio del serbatoio, nel caso sia stata individuata anche una quota ad essa superiore riconosciuta come massima raggiungibile unicamente in occasione di eventi eccezionali; se tale quota non e stata individuata si attiva la fase di allerta a) - vigilanza rinforzata di cui al successivo punto 3;

III - per i serbatoi in invaso sperimentale allorché gli apporti idrici facciano temere il superamento della quota autorizzata per l'esercizio del serbatoio. Comunque, nel caso in cui tali impianti abbiano mantenuto un comportamento regolare nel corso degli invasi sperimentali, la quota di esercizio autorizzata può essere temporaneamente superata in occasione di eccezionali eventi di piena, al fine di ridurre i deflussi a valle rispetto agli afflussi in arrivo al serbatoio, senza che si debba attivare la fase di allerta a) - vigilanza rinforzata di cui al successivo punto 3. In tale eventualità i controlli strumentali e visivi devono essere svolti con continuità. In ogni caso non devono essere superate le quote indicate per la fase di allerta a) - vigilanza rinforzata di cui al successivo punto 3.

Nella fase di preallerta il gestore provvede ad informarsi tempestivamente, anche presso i competenti uffici idrografici, sull'evolversi della situazione idrometeorologica in atto. Qualora, sulla base delle informazioni ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore comunica con immediatezza al prefetto e all'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe, competenti per territorio nell'ambito del quale ricade la diga, l'ora presumibile del verificarsi della prima fase di allerta di cui alla lettera a) - vigilanza rinforzata, nonché quella della conseguente apertura degli scarichi manovrabili che si rendesse necessaria.

3. Le fasi di allerta si articolano come segue:

a) vigilanza rinforzata: si verifica nei casi in cui le osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta rilevino l'insorgere di significativi anomali comportamenti strutturali o di fenomeni di instabilita' delle sponde o, comunque, per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare, ovvero, al fine di non superare le condizioni estreme di carico assunte in progetto per l'esercizio delle strutture di ritenuta, in occasione di apporti idrici che facciano temere:

I - nei serbatoi in esercizio normale, il superamento della quota di massimo invaso quale indicata nel progetto approvato;

II - nei serbatoi in invaso limitato, il superamento della quota riconosciuta come massima raggiungibile unicamente in occasione di eventi eccezionali. Ove tale quota non sia stata individuata, essa e' da intendersi coincidente con quella massima autorizzata;

III - nei serbatoi in invaso sperimentale, il superamento della quota riconosciuta come massima raggiungibile unicamente in occasione di eventi eccezionali o, in ogni caso, della quota massima di regolazione;

b) pericolo - allarme di tipo 1: si verifica allorquando il livello d'acqua nel serbatoio supera le quote indicate alla precedente lettera a), punti I, II, III oppure in caso di filtrazioni o di movimenti franosi sui versanti incombenti sull'impianto di ritenuta o di ogni altra manifestazione interessante l'opera di sbarramento che facciano temere la compromissione della stabilita' dell'opera stessa, ovvero preludano a formazioni di onde con repentini notevoli innalzamenti del livello d'invaso;

c) collasso - allarme di tipo 2: si verifica all'apparire di fenomeni di collasso dell'opera di ritenuta o comunque al verificarsi di fenomeni che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'imminenza di un evento catastrofico.

Ovviamente, nel caso di dighe per le quali il progetto approvato preveda l'apertura automatica o volontaria di organi di intercettazione superficiali e/o profondi per lo smaltimento della massima piena, le condizioni che determinano il verificarsi delle fasi di allerta di cui alle precedenti lettere a) e b) connesse con eventi di piena si realizzano dopo che siano state attuate le suddette manovre.

4. al verificarsi della fase di allerta a) (vigilanza rinforzata); il gestore avvisa tempestivamente il prefetto e l'ufficio periferico del Sevizio nazionale dighe, competenti per territorio nell'ambito del quale ricade la diga, dell'attivazione della fase di allerta e della natura dei fenomeni in atto e, ove possibile, della loro prevedibile evoluzione. Da questo momento, il gestore ha l'obbligo di:

garantire la presenza dell'ingegnere responsabile o dell'ingegnere suo sostituto;

assicurare la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco di personale tecnico qualificato, la cui attivita' e' coordinata dall'ingegnere responsabile;

aprire gli scarichi quando necessario per non superare le quote indicate al precedente punto 3;

comunicare al prefetto ed all'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe il cessare delle condizioni che hanno determinato la fase di allerta.

Il prefetto, sentito l'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe, informa i prefetti dei territori di valle potenzialmente interessati dalla prevista onda di piena nonchè le amministrazioni competenti per il "servizio di piena" ed attua le procedure previste per questa fase dal piano di emergenza.

Al verificarsi della fase di allerta di cui alla lettera b) (pericolo - allarme di tipo 1): il gestore, fermi restando gli obblighi di cui alla fase di allerta precedente, mantiene costantemente informati il prefetto e l'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe dell'evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze, adottando tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in atto; egli ha altresì l'obbligo di garantire l'intervento in loco dell'ingegnere responsabile o dell'ingegnere suo sostituto.

Il prefetto attua le procedure previste per questa fase dal piano di emergenza.

Al verificarsi della fase di allerta di cui alla lettera c), (collasso - allarme di tipo 2): il gestore, fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi di allerta, provvede direttamente ed immediatamente ad informare il prefetto competente per territorio nell'ambito del quale ricade la diga per l'applicazione del piano di emergenza.

Il prefetto attua le procedure previste per questa fase dal piano di emergenza provvedendo immediatamente a portare a conoscenza della situazione le Forze di polizia più vicine all'impianto, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, il Dipartimcnto della protezione civile, sindaci dei comuni che possono essere coinvolti dall'evento e l'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe.

5. Nel documento di protezione civile devono essere inoltre indicate le modalita' di comunicazione e le procedure tecnico-amministrative da attivare nelle diverse fasi di allerta.

A tal fine le autorita' di seguito indicate sono tenute a conservare apposita rubrica contenente il nominativo ed i numeri telefonici di tutte le altre autorita' dell'elenco, delle quali deve essere sempre garantita la reperibilita' telefonica:

a) prefetto competente per territorio nell'ambito del quale ricade la diga;

b) uffici delle Forze di polizia più vicine all'impianto:

c) Comando provinciale dei vigili del fuoco;

d) Dipartimento della protezione civile;

e) sindaci dei comuni che possono essere coinvolti dall'evento;

f) ingegnere responsabile e suo sostituto;

g) amministrazioni competenti per il servizio di piena (magistrato alle acque, magistrato per il Po, provveditorati alle opere pubbliche, amministrazioni regionali e province autonome);

h) gestore;

i) ufficio periferico del Servizio nazionale dighe;

l) ufficio periferico del servizio idrografico e mareografico nazionale (o regionale in Sicilia e Sardegna).

Ciascuna autorita' sopra elencata è tenuta a comunicare tempestivamente alle altre eventuali variazioni dei dati di reperibilita'.

Il documento di protezione civile deve altresì contenere:

la prescrizione che le manovre volontarie degli organi di scarico siano svolte, in generale ed ove non diversamente specificato, adottando ogni cautela al fine di determinare un incremento graduale delle portate scaricate contenendone al massimo l'entita' che, nella fase di allerta di cui alla lettera a), non deve superare, nella fase crescente, quella della portata affluente al serbatoio; nella fase decrescente la portata scaricata non deve superare quella massima scaricata nella fase crescente;

l'indicazione dettagliata dei tempi e modi con cui il gestore informa le autorita' competenti tra quelle elencate al precedente punto 5 sulle manovre degli scarichi in occasione del manifestarsi delle fasi di allerta di cui al precedente punto 3, nonché sulle manovre degli scarichi in generale, escluse quelle previste per il controllo della efficienza degli stessi di cui all'art. 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1 novembre 1959 quando comportino modeste fuoriuscite d'acqua.

6. Lo schema di ciascun documento di protezione civile, predisposto dal competente ufficio periferico del Servizio nazionale dighe, e' trasmesso per l'approvazione alla competente prefettura.

7. Il prefetto notifica il documento di protezione civile, approvato, al gestore e ne trasmette copia all'ufficio periferico del Sevizio nazionale dighe, al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, ed al Dipartimento della protezione civile perche' venga allegato al foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione del quale diviene parte integrante.

8. I documenti di protezione civile già redatti (ex "allegati 2" del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui alla circolare ministero dei lavori pubblici n. 352/1987) devono intendersi modificati ed integrati con le disposizioni della presente circolare.

9. Gli uffici periferici del Servizio nazionale dighe collaborano con i prefetti fornendo loro ogni utile elemento e le valutazioni tecniche perchè possano disporre gli interventi di protezione civile a salvaguardia delle popolazioni e dei territori interessati da eventi che coinvolgano dighe aventi le caratteristiche di cui al precedente punto I. I medesimi uffici esercitano, ove richiesto dai prefetti, funzioni di raccordo dei diversi organi tecnici delle pubbliche amministrazioni, ricorrendo anche alla consulenza di soggetti pubblici e privati esperti in materia convocati dai prefetti medesimi.


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