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Rif. DV00325
Documento 18/05/1990 CIRCOLARE
Fonte PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE PIEMONTE
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 11
Data 18/05/1990
Riferimento
Note
Allegati
Titolo GEOLOGI - PRESTAZIONI GEOTECNICHE
Testo Come e' noto alle SS.LL., l'1 giugno 1988 entrava in vigore il D.M. 11 marzo 1988.
Quest'Amministrazione, avendo riscontrato che spesso viene disatteso quanto prescritto dalla legislazione nazionale di settore, intende rammentare alle SS.LL. i contenuti del D.M. 11 marzo 1988 emanato ai sensi dell'art. n.1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
In particolare tali norme prescrivono che per tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territotio della Repubblica si debbano obbligatoriamente predisporre tra gli elaborati progettuali, nei casi indicati dal D.M. citato, la relazione geologica e la relazione geotecnica.
La relazione geologica deve essere redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione di Geologo a norma della legge 3 febbraio 1963, n. 112 e della legge 25 luglio 1966, n. 616 e deve analizzare ed illustrare:
- situazione litostratigrafica locale;
- origine e natura dei litotipi;
- stato di alterazione e/o fratturazione;
- degradabilita';
- situazione geomorfologica locale;
- dissesti in atto e/o potenziali;
- processi morfologici e dissesti in atto o potenziali;
- geometria e caratteristiche delle discontinuita';
- schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea.
La relazione geotecnica, oltre che dal tecnico di cui sopra, potra' essere redatta anche da tecnico abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere con maturata esperienza nel settore e deve analizzare ed illustrare:
- la localizzazione dell'area interessata;
- i criteri di programmazione ed i risultati delle indagini in sito e di laboratorio e le tecniche adottate;
- la scelta dei parametri geotecnici di progetto, riferiti alle caratteristiche della costruenda opera;
- il programma di ulteriori indagini, che si raccomandano per la successiva fase esecutiva.
Si sottolinea che la relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla relazione geologica e viceversa ed entrambe devono essere corredate degli elaborati grafici e della documentazione delle indagini in sito ed in laboratorio necessari per la chiara comprensione dei risultati.
Nel caso di interventi di modesto rilievo, che ricadano in zone gia' note, le indagini in sito e di laboratorio possono essere ridotte od omesse, sempre che sia possibile procedere alla caratterizzazione geotecnica dei terreni sulla base di dati e notizie, documentati e prodotti precedentemente per aree adiacenti e per terreni dello stesso tipo. Dalla lettura del D.M. si evince chiaramente che il "modesto rilievo" non va riferito alle dimensioni dell'opera o dell'intervento in progetto, bensi' alle conseguenze sulla stabilita' dell'insieme opera terreno.
Si rammenta che la sottoriportata legislazione regionale di settore richiama chiaramente l'obbligo di applicazione del D.M. in oggetto:

1) L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni e relativa circolare del Presidente della Giunta Regionale del 19 luglio 1989, n. 16/URE;

2) L.R. n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove Norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27" e relativa deliberazione della Giunta Regionale n. 112-31886 del 3 ottobre 1989 concernente la definizione della documentazione;

3) L.R. n. 19 del 12 marzo 1985 "Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741" e relativa deliberazione della Giunta Regionale n. 2-19274 del 8 marzo 1988 concernente le modalita' per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici in aree classificate sismiche e lettera circolare del Presidente della Giunta Regionale del 7 marzo 1989, n. 5/GEO/P concernente gli orientamenti per la predisposizione della relazione sulle fondazioni in aree classificate sismiche.
Nel raccomandare la piu' scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui sopra, si rappresenta che l'omissione di quanto fissato dal D.M. 11 marzo 1988 puo' costituire violazione sanzionata dall'art. 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, esclusa dalla depenalizzazione ex art. 34, lett. l, legge 689/1981.

Vittorio Beltrami


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