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Rif. DV04822
Documento 26/11/1991 CIRCOLARE
Fonte PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE VENETO
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 31
Data 26/11/1991
Riferimento
Note (BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO 24-12-91 N. 114)
Allegati
Titolo COLLAUDO - ELENCHI SPECIALI - 'DETERMINAZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI E DELLE RIDUZIONI PER LE PRESTAZIONI DI CUI AL DISCIPLINARE TIPO APPROVATO CON DGRV 22.12.1987, N. 7858, NONCHE' PER LE PRESTAZIONI DI COLLAUDO RESE DA LIBERI PROFESSIONISTI E PUBBLICI DIPENDENTI ISCRITTI ALL'ELENCO REGIONALE DEI COLLAUDATORI'
Testo La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 all'art. 11 prevede la predisposizione da parte della Giunta regionale di un disciplinare tipo per incarichi professionali conferibili sia da parte della Regione che da altri Enti interessati per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.

Tale disciplinare, secondo il dettato della succitata normativa deve contenere "tutte le norme e le condizioni per il conferimento dell'espletamento dell'incarico...".

La Giunta regionale con proprio atto deliberativo n. 7858 del 22 dicembre 1987 ha approvato il disciplinare tipo per il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione lavori di opere pubbliche di interesse regionale lasciando tuttavia insoluti, perla completa definizione dei rapporti, i problemi connessi con l'interpretazione e l'applicazione omogenea dei corrispettivi soprattutto per quanto concerne la componente "discrezionale" relativa ai compensi accessori e alle riduzioni.

Tale problema peraltro era particolarmente sentito in materia di prestazioni per collaudi, sia perla sopravvenuta normativa (ex legge 26.4.1989 n. 155) sia perla possibilità di affidare incarichi di collaudo a pubblici dipendenti a norma della legge regionale n. 30 del 16.7.1976, così come successivamente integrata e modificata dalla stessa legge regionale 16.8.1984 n. 42.

Altresì risultava necessario stabilire, nel caso di collaudo di opere di edilizia economica e popolare, se e quali riduzioni previste dal dm 18.9.1967 n. 17321 dovevano ritenersi ancora applicabili in seguito all'entrata in vigore della legge 26.4.1989, n. 155.

All'uopo la Giunta regionale, sulla scorta del parere rilasciato dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia precedentemente interpellata sentite le federazioni degli ordini degli ingegneri e degli architetti del Veneto (sulla falsariga e nella logica delle consultazioni che hanno preceduto la redazione del disciplinare tipo come previsto dall'art. 11 della l. n. 42/1984) ha inteso definire la suesposta problematica con propria deliberazione del 30.7.1991, n. 4380.

Con tale provvedimento, che intende uniformare l'atteggiamento dei diversi enti, sono stabiliti criteri univoci di applicazione delle percentuali di riduzioni tariffarie nonchè delle percentuali di applicazione dei compensi accessori e delle spese di cui all'art. 13 della legge n. 143/1949 e successive modificazioni.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le allegate tabelle recanti le "Riduzioni di tariffa in applicazione della l. n. 155/1989 e determinazioni dei compensi accessori ai sensi dell'art. 13 della l. n. 143/1949" ed è stato definito che le stesse sono applicabili anche per le opere di edilizia economica e popolare in quanto la normativa di cui al citato dm 18.9.1967, n. 17321 risulta di fatto superata da quella contenuta nella legge 26.4.1989, n. 155.

SI OMETTONO GLI ALLEGATI


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