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Rif. DV02875
Documento 14/11/1989 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 40686
Data 14/11/1989
Riferimento
Note
Allegati
Titolo PERSONALE DIPENDENTE - 'LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N.1204, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI - DISCIPLINA DELL'ASSENZA FACOLTATIVA DAL LAVORO'
Testo Sono pervenute a questo Dipartimento varie istanze da parte di enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, per sollecitare un'iniziativa di carattere generale intesa a definire la disciplina del trattamento economico da corrispondere al personale interessato nei casi di assenza facoltativa dal lavoro consentita dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recante disposizioni per la tutela delle lavoratrici madri.

Cio'in quanto a fronte di un iniziale orientamento, assunto sulla base della sola applicazione dell'art. 15 della predetta legge n.1204/1971, che portava, per tutto il periodo di assenza facoltativa, alla corresponsione di una indennita'giornaliera pari al 30% della retribuzione, si e'venuto a consolidare, a seguito di decisioni dei competenti organi giurisdizionali, l'applicazione del congedo straordinario previsto dall' art. 40 del DPR 1ø gennaio 1957, n. 3.

In concreto, pero', si e'venuta a determinare una difformita'di trattamenti presso gli enti sia per l'applicazione del predetto congedo straordinario per le assenze facoltative post-partum, sia per il permanere dell'istituto dei permessi retribuiti, sia per la retribuzione da prendere a riferimento per determinare quanto spettante durante le assenze in parola.

Al riguardo questo Dipartimento, sentiti il Ministero del Tesoro ed il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in attesa che la normativa intercompartimentale uniformi e riproponga una disciplina unitaria in materia di congedi straordinari ed aspettative, ritiene che, nei confronti del personale degli enti di cui trattasi, possa operarsi un allineamento alla disciplina delle assenze per gravidanza e puerperio applicata agli impiegati civili dello Stato.

Si considera, in proposito, che il Consiglio di Stato, con le decisioni n. 208 del 22 maggio 1989 e n. 93 del 2 marzo 1987, ha affermato la legittimita'dell'applicazione, nei confronti di detto personale, dell'istituto del congedo straordinario per le assenze facoltative post-partum secondo il combinato disposto dell' art. 9 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e degli art. 40 e 41 del DPR 1ø gennaio 1957, n.3, e, conseguentemente, la legittimita'della corresponsione della retribuzione intera ed all' 80%, rispettivamente, per il primo ed il secondo mese di assenza, ferma restando, per l' eventuale periodo successivo, la corresponsione dell'indennita'giornaliera, pari al 30% della retribuzione, come dall' art. 15 della legge n. 1204/1971.

Per effetto dello stesso allineamento, tuttavia, la fruizione nel caso in parola del congedo straordinario di cui agli artt.40 e 41 del DPR n. 3/1957, porta ad escludere la possibilita'di avvalersi di permessi retribuiti di cui all'art. 9, comma 2, della legge n.70/1975. E, laddove gli stessi risultassero comunque utilizzati in tutto o in parte, dovra'essere corrispondentemente ridotto il periodo a retribuzione intera di congedo straordinario da usufruire ai fini in questione.

In conformita', poi a quanto disposto per gli impiegati civili dello Stato, la retribuzione, o quota di essa, spettante per il periodo di congedo straordinario in applicazione degli articoli 40 e 41 del D.P.R. n. 3/1957 e'costituita da tutti gli assegni, escluse le indennita'per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

Facendo quindi salvi gli adeguamenti intervenuti, gli enti potranno autonomamente procedere, in base al presente indirizzo, alle relative modifiche regolamentari.


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