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Rif. DV00411
Documento 12/09/1989 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 38120
Data 12/09/1989
Riferimento
Note (G.U. 15-09-89 N.216)
Allegati
Titolo PERSONALE DIPENDENTE - DISPOSIZIONI SULLE ASSUNZIONI ANNO 1989 - DISCIPLINA DELLA MOBILITA' - INDIRIZZI APPLICATIVI
Testo La recente produzione normativa in materia di pubblico impiego e di mobilita' ha creato incertezze interpretative che si sono concretizzate in numerosi quesiti pervenuti a questo Dipartimento.

La presente circolare viene, pertanto, emanata ai sensi dell'art.27 della legge 29 marzo 1983, n.93, al fine di fornire indirizzi applicativi omogenei circa le disposizioni che regolano le assunzioni per l'anno 1989 in correlazione con la disciplina della mobilita'.


1) COPERTURA DEI POSTI DI ORGANICO RESISI VACANTI DAL 1 GENNAIO 1988.

Le fonti normative che disciplinano le assunzioni per l'anno corrente sono attualmente costituite dalla legge 29 dicembre 1988, n.554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n.66, convertito in legge 24 aprile 1989, n.144 e dal decreto-legge 26 luglio 1989, n.260.

Ai sensi dell'art.1, primo comma, prima parte, della legge 29 dicembre 1988, n.554 e dall'art.2, secondo comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n.260, gli enti pubblici non economici possono procedere alla copertura del 10o dei posti di organico resisi vacanti in ciascun profilo professionale e non coperti, per cessazioni dal servizio verificatesi dal 1^ gennaio 1988.

La prevista percentuale del 10o opera con arrotondamento per eccesso sino alla unita'.

L'art.1, secondo comma, prevede peraltro che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, vengono individuati gli enti che, per ridotte dimensioni strutturali e per la specificita' dell'attivita' svolta, possono essere esentati dai predetti limiti di assunzione.

Tutte le assunzioni di cui sopra, ai sensi del citato art.1, quarto comma, possono essere effettuate solo a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilita' secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n.325.

Le modalita' attraverso le quali l'attuazione della mobilita' opera lo sblocco delle assunzioni sono descritte nel successivo punto 3.

In presenza di effettive, motivate e documentate esigenze, gli enti assoggettati alle limitazioni di cui al primo comma del citato art.1 possono effettuare assunzioni in deroga ai predetti limiti (oltre il consentito limite riferito al turn.over, posti di nuova istituzione a seguito di modifiche della pianta organica, posti resisi vacanti anteriormente al 1^ gennaio 1988, etc.) sulla base di apposito decreto di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.


2) ASSUNZIONI NON CONDIZIONATE ALLA DEROGA E/O ALLA SITUAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA'.

a) le assunzioni per posti messi a concorso per i quali siano iniziate le relative prove entro il 30 settembreb 1988 (art.1, quinto comma, legge n.554/88);
b) le assunzioni di personale per le esigenze di cui all'art.1, nono comma, della legge n.554/1988, effettuate anteriormente all'entrata in vigore dell'art.10-bis della legge n.144/1989. Ovvio che puo' verificarsi la circostanza che le esigenze che sono alla base delle predette assunzioni risultino soddisfatte attraverso le assunzioni a tempo determinato di cui al punto c);
c) le assunzioni a tempo determinato, sia pieno che parziale, previste per i settori indicati dall'art.26 della legge n.67/1988, dall'art.7, comma sesto e seguenti, della legge n.554/1988 e dall'art.2, terzo comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n.260.

La costituzione del rapporto di lavoro avviene con le modalita' previste ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n.127, anche indipendentemente da specifici progetti-obiettivo (art.1, terzo comma, del decreto-legge n.260/1989).

Ai sensi dell'art.1, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.127/1989, le assunzioni di personale a tempo determinato, ascrivibili a profili professionali per i quali e' prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e non rientranti tra i profili ricompresi nello art.34 della legge 20 maggio 1970, n.300 e relativo decreto ministeriale 19 gennaio 1973, sono effettuate mediante ricorso al competente ufficio di collocamento, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

Il reclutamento del restante personale, riferibile a profili professionali ascrivibili fino alla settima qualifica funzionale, viene effettuato mediante il sistema della prova selettiva, alla quale e' ammesso un numero di candidati - individuati secondo la graduatoria formata ai sensi dell'art.3, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.127/1989 - pari al quintuplo degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale.

La possibilita' di costituire rapporti a tempo determinato e' subordinata al solo limite delle disponibilita' di bilancio;

d) le assunzioni per i posti a tempo parziale non ricoperti dal personale di ruolo (art.2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n.117, e art.7, terzo comma, della legge n.554/1988);
e) le assunzioni obbligatorie relative alle categorie protette (art.1, ottavo comma, legge n.554/1988).


3) ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA MOBILITA'.

La mobilita' si intende attuata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei posti vacanti presso i singoli ..... da ricoprire mediante i trasferimenti previsti dall'art. ...... del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n.325, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1989, n.96, ovvero con la comunicazione, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri art.325/1988 citato, al Dipartimento per la funzione pubblica della inesistenza di posti vacanti da coprire con la mobilita'. (Al riguardo, ai fini di una proficua attuazione della disciplina della mobilita', si richiama l'attenzione sull'esigenza di dar rapido corso alle procedure di inquadramento e di determinazione dei fabbisogni organici previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n.285).

Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei posti disponibili, gli enti interessati potranno assumere personale nei seguenti casi:

1) senza autorizzazione, per il 10o dei posti resisi liberi e non coperti dal 1 gennaio 1988 (ovvero nel caso dell'art.1, comma secondo, legge n.554/1988 per il 100o dei posti disponibili), mediante l'indizione dei relativi concorsi ovvero con utilizzazione di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;
2) Con autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri (art.2 legge n.554/1988 e art.2, secondo comma, decreto-legge n.260/1989) come specificato all'iniziale punto 1), per la restante parte di posti di turn-over rimasti liberi e per tutti gli ulteriori posti vacanti.

Le modalita' di cui sopra saranno applicabili alla rispettiva scadenza anche per gli enti inclusi nei bandi pubblicati successivamente dal Dipartimento per la funzione pubblica.


4) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI TRASFERIMENTO.

Le fonti normative che disciplinano la mobilita' sono sostituite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n.325, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1^ marzo 1989, n.96, dalla legge 29 dicembre 1988, n.554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n.66, convertito in legge 24 aprile 1989, n.144, e dal decreto legge 26 luglio 1989, n.260, nonche' dai decreti del Ministro per la funzione pubblica del 2 marzo 1989, del 20 aprile e del 20 giugno 1989 con i quali sono stati pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1989, del 12 maggio 1989 e dell'8 agosto 1989 per i posti vacanti in amministrazioni pubbliche da coprire mediante la mobilita'.

Possono presentare domanda di trasferimento i dipendenti (anche in posizione di comando) ai quali l'ente di appartenenza abbia comunicato che il profilo professionale al quael sono ascritti e' in esubero. (Al riguardo giova precisare che le posizioni soprannumerarie che si siano eventualmente determinate per effetto dell'applicazione della vigente normativa, cosi' come le correlative vacanze di organico, non vanno considerate, di per se', rispettivamente come situazioni di esubero o di carenza di personale).

Ciascuna dipendente puo' presentare piu' domande, anche presso enti diversi, in relazione ai posti vacanti risultanti dai bandi di mobilita' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Le domande presentate possono essere revocate purche' cio' avvenga prima dell'adozione del provvedimento di trasferimento.

Il dipendente, qualora ottenga piu' assensi in relazione alle domande presentate, conserva la facolta' di optare per l'ente di maggiore gradimento.

Le domande, redatte in carta semplice (preferibilmente sulla base dello schema allegato al secondo ed al terzo bando di mobilita' pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1989 e 8 agosto 1989), devono pervenire in originale, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo bando, all'ente presso il quale si chiede il trasferimento ed, in copia, all'amministrazione di appartenenza ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Servizio VIII (art.1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.96/1989).

La firma sulla domanda originale deve essere autenticata, a pena di irricevibilita' da una delle autorita' indicate nell'art.20 della legge 4 gennaio 1968, n.15, tra le quali e ricompreso anche il capo dell'ufficio ove l'istante presta servizio.

Le domande si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale, accettante.


5) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.

Gli enti destinatari delle domande di trasferimento, verificatane la ricevibilita' sia sul piano formale che per quanto attiene al possesso da parte dei richiedenti di tutti i requisiti previsti dal bando, devono accertare la sussistenza delle condizioni che rendono possibile l'inquadramento degli interessati, determinando in base alle prescrizioni di cui al bando medesimo, la corrispondenza dei profili professionali cui sono ascritti i richiedenti con quelli relativi ai posti per i quali e' richiesto il trasferimento.

Espletati tali adempimenti, gli enti formano apposite graduatorie distinte per profili solo nel caso in cui le domande siano in numero superiore ai posti da occupare.

Tali graduatorie sono formate sulla base dei punteggi da attribuire ai requisiti posseduti dagli interessati, con le modalita', i criteri e le priorita' previste dall'art.4 dei decreti del Ministro per la funzione pubblica pubblicati nella Gazzetta Ufficiale recanti i bandi dei posti disponibili per la mobilita'.

Gli enti di provenienza che ricevono richiesta di definitivo assenso al trasferimento dei propri dipendenti in numero superiore rispetto al contingente di dipendenti dichiarati in esubero, sono tenuti a formare apposite graduatorie al fine di stabilire quale, fra i dipendenti medesimi, possa ottenere il nulla osta al trasferimento.

La graduatoria di cui sopra deve essere predisposta sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi dell'art.5 del decreto ministeriale del 2 marzo 1989 piu' volte citato.

Alla stessa, unitamente ai punteggi attribuiti a ciascun requisito o titolo, sara' data adeguata pubblicita'.

Le amministrazioni cedenti, d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica possono, peraltro, autorizzare trasferimenti in misura superiore alla consistenza numerica dell'esubero.

In relazione ai posti da considerare disponibili per la mobilita' si e' rilevato che alcune amministrazioni hanno comunicato carenze comprensive di posti disponibili per riserva di legge o soppressi, per riduzioni di organico formalmente approvate, ovvero oggetto di procedure di reclutamento del personale anteriormente al 9 agosto 1988, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.325/1988.

Ne consegue, pertanto, che gli enti, nell'ambito della propria autonomia, sono tenuti a dare seguito solo alle domande di mobilita' relative a posti che, rispetto a quelli pubblicati a cura di questo Dipartimento, risultino effettivamente disponibili.

Eventuali ulteriori problematiche derivanti dai processi di mobilita' potranno essere sottoposte direttamente all'attenzione dello scrivente Dipartimento.


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