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Rif. DV00638
Documento 24/03/1993 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 11
Data 24/03/1993
Riferimento
Note (G.U. 27-03-93 N.72)
Allegati
Titolo 0RDINAMENTO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INCOMPATIBILITA' - INGEGNERI DIPENDENTI
Testo L'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha introdotto nell'ordinamento del pubblico impiego, a decorrere dalla data di entrata in vigore, "l'Anagrfe delle prestazioni" pubbliche e private, rese dal personale delle amministrazioni pubbliche compresi i magistrati ed i dipendenti della Banca d'ltalia e ha affidato allo scrivente Dipartimento il compito di istituirla ed aggiornarla annualmente.
La vasta e complessa problematica interpretativa del citato art. 24 della legge n. 421/91 ha indotto il Dipartimento della funzione pubblica a richiede in data 14 gennaio 1992 un parere al Consiglio di Stato.
Con circolare n. 84122 in data 14 gennaio 1992, e' stata rappresentata dallo scrivente Dipartimento la necessita' che, nelle more dell'acquisizione del parere, le amministrazioni pubbliche assumessero adeguate iniziative finalizzate alla sistematica rilevazione degli incarichi indicati al secondo comma dell'art. 24 della legge n. 412/91.
Con la presente circolare, ritenendosi opportuno procedere ad una prima fase di attuazione dell'anagrafe, con riserva di eventuali integrazioni e modifiche a seguito della espressione del parere da parte del Consiglio di Stato, si indicano i criteri, le modalita' ed i principi direttivi cui dovranno attenersi le amministrazioni pubbliche.

Data di istituzione dell'anagrafe

L'anagrafe delle prestazioni deve intendersi formalmente istituita con decorrenza 31 dicembre 1991, data di entrata in vigore della legge n. 412/91.

Amministrazioni pubbliche e dipendenti interessati all'anagrafe

Tenuto conto dell'ampiezza e della dichiarata finalita' della normativa, si ritiene che debbano rientrare nel campo di applicazione della normativa in questione i dipendenti a qualunque carriera, qualifica, grado e livello appartengano ed a prescindere dalla particolare condizione di stato (comando, fuori ruolo, aspettativa sindacale, per mandato parlamentare, per l'esercizio di cariche elettive, ecc.), legati da un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni dello Stato, con le regioni a statuto ordinario e speciale, con gli enti di cui alla legge n. 142/90, loro consorzi ed aziende dipendenti, con gli enti ed organismi del Servizio sanitario nazionale, con le universita' ed altri ordini di scuole statali e con gli enti pubblici istituzionali.
Si fa riserva di successive disposizioni in ordine ai dipendenti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale, nonche' ai dipendenti degli enti pubblici economici e delle societa' a partecipazione pubblica o comunque costituite per l'esplicazione di servizi pubblici.

Individuazione della tipologia di incarichi

Per quanto concerne la individuazione degli incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio, da escludere dall'anagrafe ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge n. 412/91, si precisa che non devono essere trasmesse informazioni sugli incarichi il cui esercizio non sia soggetto a conferimento - previo atto di apprezzamento discrezionale - da parte degli organi a cio' deputati nell'ambito delle singole amministrazioni, in quanto ricollegati direttamente dalla legge o da altre fonti normative alla specifica qualifica, funzione o carica istituzionale in atto ricoperta dal soggetto.
Le rimanenti specie di incarichi - che non trovino la loro fonte in un automatismo normativo - sono soggette alla rilevazione dell'anagrafe, tra le stesse comprendendovi - ovviamente - quelle esplicitamente indicate dal secondo comma del citato art. 24.

Modalita' di trasmissione delle informazioni

Istituzione dell'anagrafe

In sede di prima applicazione della normativa recata dall'art. 24 della legge n. 412/91, con le modifiche introdotte dall'art. 58, commi 6, 7, 8, 9, del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo i soggetti pubblici e privati comunicano alle amministrazioni di appartenenza tutti gli incarichi conferiti a pubblici dipendenti a far data dal 31 dicembre 1991 e la eventuale intervenuta cessazione degli stessi ed, in ragione d'anno, gli emolumenti percepiti dagli interessati.
Entro i successivi tre mesi dalla scadenza del periodo suindicato le amministrazioni, enti ed organismi pubblici sono tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica - Servizio "Documentazione e tecnologia" - Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 Roma, le notizie relative agli incarichi sia direttamnete conferiti che autorizzati a far data dal 31 dicembre 1991 e la eventuale intervenuta cessazione dei medesimi, con indicazione degli emolumenti corrisposti in ragione d'anno.

Aggiornamento dell'anagrafe

Successivamente, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a darne immediata comunicazione all'amministrazione di appartenenza, specificando, quando possibile, gli emolumenti previsti.
Analoga, immediata comunicazione effettuata per la eventuale cessazione dell'incarico.
Sono altresi', comunicati, in relazione a tali conferimenti d'incarico, gli emolumenti comunque corrisposti in ragione d'anno.
Le amministrazioni, enti od organismi pubblici cui appartiene il personale che ha ricevuto incarichi sono tenute a comunicare allo scrivente Dipartimento, entro il 31 marzo e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, tutte le variazioni intervenute negli incarichi direttamente conferiti o autorizzati, nonche' le informazioni sugli emolumenti percepiti dagli interessati.
Si precisa che tutte le comunicazioni vanno effettuate sulla base del provvedimento di nomina, e che per le amministrazioni, enti od organismi pubblici cui appartiene il personale, le comunicazioni stesse vanno effettuate compilando l'allegato modello da trasmettere allo scrivente Dipartimento.
Nel caso di incarici conferiti da soggetti privati ad un dipendente pubblico, ai fini dell'acquisizione delle relative notizie e dei successivi aggiornamenti, le amministrazioni, enti od organismi pubblici invieranno per conoscenza, anche ai suddetti soggetti privati, la lettera con cui autorizzano l'espletamento dell'incarico, richiedendo ai medesimi tutte le notizie inerenti all'incarico stesso.


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