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Rif. DV00408
Documento 11/12/1987 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 9895
Data 11/12/1987
Riferimento Protocollo Mittente n. 9895
Note
Allegati
Titolo PERSONALE DIPENDENTE - AVVIAMENTO E SELEZIONE LAVORATORI - MODALITA' E CRITERI - DPCM 19-09-87 N. 392
Testo L'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56, recante "norme sull'organizzazione del mercato del lavoro", disciplina un nuovo modo di accesso a taluni: impieghi delle pubbliche amministrazioni, sostituendo il sistema del concorso pubblico con quello della selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita', da operare con due diverse procedure a seconda che si tratti di assunzioni a livello locale o periferico ovvero a livello centrale.

In attuazione di quanto previsto dai commi 4 e 5 della predetta norma, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 1987, n.392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.223 del 24 settembre 1987, sono stati dettati modalita' e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori.

La presente circolare ha il compito di assicurare una uniforme applicazione delle disposizioni che regolano la materia de qua da parte delle amministrazioni interessate.


1) Campo di applicazione.
1.1 Sono tenuti, in generale, all'osservanza dell'articolo 16 della legge n.56/1987 e, pertanto, delle disposizioni attuative recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nm.392/1987, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e tutti gli enti pubblici non ecoomici, istituzionali e territoriali, comprese le Regioni a statuto ordinario, le quali provvederanno comunque autonomamente sulla base delle norme contenute nell'articolo 16, che hanno nei loro confronti valore di principio e di indirizzo.

Sono escluse dalla applicazione della nuova disciplina le Forze armate ed i corpi civili militarmente ordinati, ed altresi' quelle Amministrazioni o quegli Enti per i quali sono applicabili normative speciali in materia di assunzioni.

1.2 In particolare, per le assunzioni a livello locale o periferico, sono tenuti all'osservanza delle nuove norme quelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e quegli Enti pubblici non economici a carattere nazionale e pluriregionale che hanno ruoli periferici di personale o comunque sedi periferiche ed altresi' le province, i comuni, le unita' sanitarie locali e tutti quegli Enti pubblici non economici il cui ambito territoriale di operativita' non si estende al di la' di quello regionale.

Le modalita' di attuazione, sempre ai fini delle assunzioni a livello locale o periferico, sono, poi, diverse in relazione alla circoscrizione amministrative di competenza delle Amministrazioni e degli Enti di cui sopra e delle loro sedi periferiche, a seconda che tale circoscrizione coincida ed insista nell'ambito territoriale di competenza di una o piu' delle istituende sezioni circoscrizionali per l'impiego.

Infatti, in caso di coincidenza o di insistenza della circoscrizione amministrativa dell'Amministrazione o dell'Ente nell'ambito territoriale di una sezione per l'impiego, si instaura, per le finalita' che qui interessano, un rapporto esclusivo ed immediato tra l'Amministrazione o Ente e la sezione circoscrizionale per l'impiego.

Ove, invece, la circoscrizione amministrativa dell'Amministrazione o dell'Ente interessato insiste nell'ambito territoriale di piu' sezioni per l'impiego, si attua un sistema integrato, in modo da far partecipare alle operazioni di selezione i lavoratori delle diverse sezioni.

In tal caso intervengono l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, se sono interessate sezioni circoscrizionali per l'impiego dipendenti dallo stesso Ufficio provinciale, ovvero l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, se sono interessate sezioni circoscrizionali per l'impiego dipendenti da diversi uffici provinciali del lavoro.

1.3 Per le assunzioni a livello centrale, sono tenuti alla osservanza delle nuove norme le Amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli Enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' di una regione, per i posti da ricoprire rispettivamente nelle sedi ministeriali, nelle direzioni generali o centrali e nelle strutture alle stesse direttamente riferibili, con esclusione, quindi, dei posti da ricoprire nelle sedi e strutture periferiche dipendenti dalle Amministrazioni e dagli Enti pubblici predetti ancorche' ubicate nella stessa localita' della sede centrale.

1.4 In ogni caso, sia a livello locale o periferico che a livello centrale, la nuova disciplina riguarda le assunzioni di personale da inquadrare nei profili professionali ascritti a livelli retributivo-funzionali per l'accesso ai quali e' richiesto soltanto il requisito della scuola dell'obbligo e non anche un titolo professionale.

Per stabilire se i posti disponibili in determinati profili devono essere coperti con il sistema tradizionale del concorso pubblico o con il nuovo sistema della selezione prevista dall'art.16 della legge n.56/1987, l'amministrazione o ente interessato dovra' fare riferimento al singolo professionale per l'individuazione dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo medesimo.

In mancanza di espressa indicazione di tali requisiti nella declaratoria di profilo, si dovra' avere riguardo - ai fini della individuazione della normativa da applicare - alla tipologia lavorativa ed alle connesse mansioni. Cio' e' quanto, in particolare, si potra' verificare per l'area tecnica e comunque per quelle Amministrazioni ed Enti che non abbiano ancora la possibilita' di assumere il personale per profili professionali, sia perche' non abbiano ancora determinato i relativi contingenti nell'ambito della dotazione organica di qualifica, sia perche' non dispongano di declaratorie di profili professionali.

Nei casi in cui dovessero persistere difficolta', soccorrera' il riferimento ai requisiti di accesso al livello di inquadramento, gia' indicati nei precedenti bandi di concorso pubblico.

Le successive disposizioni della circolare che fanno riferimento ai profili professionali si intendono integrate da quelle del presente punto.

1.5 Per requisito della scuola dell'obbligo e' da intendere sia il conseguimento del titolo di studio della scuola secondaria di primo grado (licenza di scuola media inferiore), sia il conseguimento del titolo di studio della scuola primaria (licenza di scuola elementare) con assolvimento dell'obbligo scolastico, a seconda che per l'accesso al profilo sia richiesto l'uno o l'altro titolo. Per i lavoratori che hanno conseguito la licenza di scuola elementare entro l'anno 1962, il possesso di tale licenza e' assorbente dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

1.6 Per titolo professionale si intende l'attestato di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato o l'equipollente titolo rilasciato da un centro di formazione professionale ai sensi della legge n.845/1978 conseguito dopo non meno di un biennio di frequenza ed espressamente richiesto nella declaratoria del profilo professionale.

E' da considerare, altresi', titolo professionale ogni autorizzazione, patente ed altro atto rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, abilitante all'esercizio di specifiche attivita' professionali ed occorrente per l'esercizio delle attivita' medesime secondo le leggi dello Stato (ad esempio infermieri professionali, conduttori di caldaie, etc.).

Non si considera invece titolo professionale il possesso della comune patente di guida di autovettura (patente B o C).

1.7 Sono interessati alle assunzioni di cui all'articolo 16 della legge n.56/1987 i lavoratori in possesso dei titoli di studio di ci al punto 1.5 e dei requisiti di cui al punto 3.1, iscritti nelle liste di collocamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego o nelle liste regionali e provinciali di mobilita' secondo le norme vigenti in materia.

Per le assunzioni a livello locale o periferico e comunque regionale, i predetti lavoratori devono chiedere di essere inseriti nelle speciali graduatorie finalizzate a tali assunzioni e compilate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego applicando punteggi uniformi in tutto il territorio nazionale, come da tabella allegata al D.P.C.M.n.392/1987.

Per le stesse finalita', i lavoratori hanno facolta' di chiedere l'iscrizione nelle liste di collocamento di una seconda sezione circoscrizionale, anche di una regione diversa, mantenendo l'iscrizione nella sezione di residenza e conservando l'anzianita' in essa maturata.

Ai fini delle assunzioni a livello centrale, premesso che a tali assunzioni possono partecipare i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento di qualsiasi sezione circoscrizionale o nelle liste di mobilita' di qualsiasi ufficio regionale o provinciale del lavoro, non e' necessario che i lavoratori interessati siano inseriti anche nelle graduatorie speciali di cui sopra, ma occorre che essi presentino di volta in volta alle sezioni circoscrizionali per l'impiego domanda di partecipazione ai bandi nazionali di offerta di lavoro emanati dal Dipartimento della funzione pubblica.


2) Programmazione delle assunzioni.
2.1 Nel presupposto che qualsiasi assunzione di personale nell'ambito del pubblico impiego deve corrispondere al soddisfacimento di effettive esigenze di servizio, l'articolo 2 del decreto n.392/1987 subordina anche le assunzioni da effettuare ai sensi dell'articolo 16 della legge n.56/1987 alla determinazione dei posti risultanti da un piano programmato annuale delle Amministrazioni e degli Enti interessati.

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni all'indizione di concorsi pubblici e quelle previste dalla legge finanziaria in materia di assunzioni nel pubblico impiego, per la definizione di tale piano occorre che le Amministrazioni e gli Enti avviino i processi di rilevazione dei carichi funzionali di lavoro dei singoli uffici e di determinazione delle rispettive dotazioni organiche, in modo da poter stabilire l'effettivo fabbisogno di personale in relazione ai servizi da rendere agli utenti, come previsto nell'accordo intercompartimentale recepito dal D.P.R. 1^ febbraio 1986, n.13 e nei successivi accordi di comparto.

Rilevati i carichi di lavoro e determinate le dotazioni organiche, in relazione alla disponibilita' di posti vacanti nelle strutture che siano risultate sottodimensionate sia avviano le procedure finalizzate alla mobilita' ai sensi dell'art.6 del DPR n.13/1986. A tale riguardo si raccomanda di operare in modo che entro il 30 aprile di ciascun anno non solo siano presentate le richieste da parte dei dipendenti interessati, ma sia anche definita la programmazione dei processi di mobilita', fermo restando il termine assegnato dal citato D.P.R. per l'effettiva attuazione.

Accantonati i posti riferibili alla mobilita', occorre poi tener conto delle riserve previste dalle disposizioni vigenti sul collocamento obbligatorio e da ogni altra norma che riservi aliquote di posti di determinate qualifiche a favore di taluni soggetti, come le norme riservatarie per i dipendenti interni, per i quali si continua a provvedere ai sensi della normativa preesistente. A questo riguardo si richiama l'attenzione sulla disposizione dell'art.19 della legge 24 eicenbre 1986, n.958, recante "norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata", che fa obbligo alle Amministrazioni dello Stato, alle regioni e alle province, nonche' ai comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti, di assumere nel limite del 5o delle assunzioni annuali degli impiegati e del 10o delle assunzioni annuali degli operai, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senz demerito al termine della rafferma contratta.

Definite anche le quote dei posti riferibili alle categorie riservatarie, le Amministrazioni e gli Enti possono stabilire compiutamente il numero dei posti da ricoprire con nuove assunzioni nelle sedi centrali e nelle sedi periferiche e pertanto il numero di lavoratori da assumere distintamente per profilo professionale e, in particolare, il numero dei lavoratori da assumere mediante il nuovo sistema della selezione.

2.2 Tutte le predette operazioni devono avere termine al massimo entro il 30 giugno di ciascun anno. Solo nel caso in cui si tratti di coprire vacanze relative a posizioni funzionali per le quali non siano previsti piu' di due posti nella dotazione organica della struttura interessata si puo' procedere alla immediata copertura dei posti, ove null'altro osti e si tratti dell'espletamento di mansioni connesse ad attivita' lavorative ritenute essenziali ed improcrastinabili.

2.3 Stabilito il numero dei posti da ricoprire per i singoli profili professionali ai sensi dell'art.16 della legge n.56/1987, le Amministrazioni e gli Enti interessati alle assunzioni in sede locale o periferica pubblicano appositi bandi di offerta di lavoro negli stessi modi gia' previsti dai loro ordinamenti per i bandi di concorso pubblico e, comunque, diffondono le offerte medesime con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva.

Le Amministrazioni e gli Enti interessati invece alle assunzioni a livello centrale trasmettono il piano programmatico delle offerte di lavoro al Dipartimento della funzione pubblica che, dopo gli adempimenti di competenza, cura l'emanazione e la pubblicazione dei relativi bandi.


3) Requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi.
3.1 I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento o in quelle di mobilita' ed interessati alle assunzioni a livello locale o periferico e a livello centrale, oltre che dei titoli di studio di cui al precedente punto 1.4, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) cittadinanza italiana;
B) idoneita' fisica all'impiego;
C) aver compiuto il 18^ anno di eta' e non oltrepassato il 35^, salvo i casi di elevazione e di non applicazione del limite massimo di eta' previsto dalle norme vigenti.

In particolare, il limite massimo di 35 anni e' elevato, purche' complessivamente non si superino i 40 anni di eta':
a) di un anno nei riguardi dei lavoratori coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;

Il limite massimo e' elevato a 40 anni per gli ex combattenti e categorie equiparate, e precisamente:

1) per coloro che appartengono a categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti, purche' non abbiano riportato condanne per i reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena;
2) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 24 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);
3) per i profughi da territori sui quali e' cessata la sovranita' dello Stato italiano a seguito di trattato di pace;
4) per i profughi da territori esteri;
5) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
6) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, ai sensi della legge 25 ottobre 1960, n.1306.

Il limite massimo e' elevato a 45 anni per gli invalidi di guerra, militari e civili e categorie equiparate di cui alla legge 2 aprile 1968, n.482.

I limiti massimi di cui sopra sono elevati, per coloro che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, di un periodo pari all'effettivo servizio prestato.

Si prescinde dal limite di eta' nei confronti dei dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni.

D) godimento dei diritti politici;
E) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari. Non possono, in ogni caso, chiedere l'iscrizione nelle graduatorie speciali:
a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo;
b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art.127, lett.d) del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
c) i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni di carattere transitorio e speciale.

3.2 Il possesso dei requisiti al pubblico impiego e l'inesistenza di cause ostative all'accesso medesimo sono attestati mediante dichiarazione di responsabilita' contenuta nella domanda del lavoratore la cui firma deve essere autenticata ai sensi dell'art.20 della legge 4 gennaio 1963, n.15, dal funzionario che riceve la domanda ovvero dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o dal funzionario delegato dal sindaco.

Il possesso dei titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di eta' deve essere dimostrato con idonea certificazione da allegare alla domanda di iscrizione.

E' comunque riservato all'Amministrazione od Ente che procede all'assunzione di provvedere all'accertamento di tutti i predetti requisiti nei modi di legge.


4) Assunzioni a livello locale o periferico
4.1 Le Amministrazioni e gli Enti le cui circoscrizioni amministrative, anche periferiche, sono comprese nell'ambito territoriale di competenza di una sola sezione circoscrizionale per l'impiego, inoltrano direttamente a tale sezione richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari a quello da assumere, indicando il titolo di studio di cui i lavoratori devono essere in possesso, le mansioni alle quali i lavoratori stessi saranno adibiti ed il relativo livello di inquadramento.

Qualora trattisi di assunzioni presso sedi periferiche di Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, o di Enti pubblici non economici a carattere nazionale o pluriregionale, le relative procedure sono attivate presso le sedi medesime.

La sezione circoscrizionale per l'impiego, sulla base della graduatoria, provvede ad avviare i lavoratori nel numero richiesto seguendo strettamente l'ordine della graduatoria medesima.

Nei casi in cui taluni degli avviati non si siano presentati alla selezione o non abbiano superato la prova selettiva o non abbiano accettato la nomina, si procede con le stesse modalita' fino alla concorrenza del numero dei posti da ricoprire.

In ogni caso le Amministrazioni e gli Enti comunicano l'esito della selezione alle sezini circoscrizionali per gli adempimenti conseguenti.

4.2 Qualora la circostanza amministrativa, anche periferica, delle Amministrazioni e degli Enti pubblici insiste nell'ambito territoriale di piu' Sezioni circoscrizionali per l'impiego, le Amministrazioni e gli Enti debbono rivolgersi a tutte le sezini interessate, inoltrando a ciascuna di esse richiesta di tanti lavoratori per quanti sono i posti da ricoprire.

Se poi le Sezioni circoscrizionali interessate dipendono dallo stesso Ufficio provinciale del lavoro, copia della richiesta deve essere trasmessa al predetto Ufficio.

Le Sezioni circoscrizionali comunicano i nominativi dei lavoratori con il punteggio loro attribuito all'Ufficio provinciale del lavoro che forma una unica graduatoria dei lavoratori medesimi e che forma una unica graduatoria dei lavoratori medesimmi e corrisponde alla richiesta di avviamento.

Cosi', ad esempio, se nell'ambito territoriale di competenza di una Unita' sanitaria locale insistono due sezioni circoscrizionali per l'impiego e la U.S.L. deve procedere all'assunzione di cinque lavoratori da adibire a mansioni per le quali e' previsto soltanto il titolo di studio della licenza media inferiore, la predetta U.S.L. inoltra identica richiesta di avviamento di cinque lavoratori aventi tale requisito ad entrambe le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne invia copia all'Ufficio provinciale del lavoro dal quale le sezioni stesse dipendono. Ciascuna delle sezioni comunica i nominativi dei primi cinque lavoratori della graduatoria provinciale del lavoro, che provvede a formulare una graduatoria integrata dei dieci lavoratori complessivamente segnalati delle due sezioni.

L'avviamento a selezione dei cinque lavoratori da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e la conseguente selezione degli stessi da parte della U.S.L. sono effettuati seguendo l'ordine di quest'ultima graduatoria.

Se interessate sono piu' sezioni circoscrizionali per l'impiego dipendenti da diversi Uffici provinciali del lavoro, ovviamente nell'ambito della medesima regione, gli adempimenti previsti in capo all'Ufficio provinciale del lavoro sono attribuiti all'Ufficio regionale del lavoro.

4.3 Tuttavia, ai sensi dell'art.1, comma 8, della legge n.56/1987 e dell'art.9, comma 3, del D.P.C.M. n.392/1987, fin tanto che le sezioni circoscrizionali per l'impiego non saranno istituite ed effettivamente funzionati, ogni adempimento previsto anche ai fini dell'attuazione dell'art.16 e' da riferire a carico delle attuali sezioni comunali degli uffici provinciali del lavoro.

Di conseguenza, in sede di prima applicazione, le modalita' di cui al punto 4.1 riguardano soltanto quelle Amministrazioni ed Enti la cui circoscrizione amministrativa, anche periferica, coincide con l'ambito territoriale della sezione comunale dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Pertanto, per evitare piu' onerosi adempimenti alle Amministrazioni e gli Enti le cui circoscrizioni amministrative, anche periferiche, esplicano la relativa attivita' sul territorio di competenza di piu' sezioni comunali degli Uffici provinciali del lavoro, tali Amministrazioni ed Enti, fino all'effettivo funzionamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, inoltreranno richiesta dei lavoratori da assumere direttamente agli Uffici provinciali del lavoro, i quali con riferimento ai comuni dell'Amministrazione o Ente richiedente e sulla base delle graduatorie fornite dalle relative sezioni comunali, formuleranno apposita graduatoria integrata con gli stessi criteri previsti per il sistema a regime.

Cosi' la U.S.L. dell'esempio precedente presentera' la richiesta di cinque lavoratori direttamente all'Ufficio provinciale del lavoro, che da ciascuna delle graduatorie trasmesse dalle sezioni di tutti i comuni compresi nella circoscrizione amministrativa della U.S.L., estrapolera' i primi cinque lavoratori per formulare la graduatoria integrata sulla base della quale corrispondera' alla richiesta di avviamento.


5) Assunzioni a livello centrale
5.1 Premesso che anche le assunzioni a livello centrale sono subordinate alle procedure di programmazione di cui al precedente punto 2, le Amministrazioni e gli Enti interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, entro il 10 luglio dell'anno di riferimento, il numero dei posti disponibili che intendono ricoprire mediante selezione, suddivisi per profilo professionale o, se del caso, per tipo di mansioni connesse ai posti di lavoro, e con l'indicazione del requisito culturale previsto per l'accesso.

5.2 Il Dipartimento della funzione pubblica curera' l'emanazione, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la diffusione mediante ogni utile mezzo di informazione di un unico o piu' bandi nazionali di offerte di lavoro.

I bandi indicheranno le Amministrazioni e gli Enti richiedenti, il numero di posti per profilo professionale e per livello di inquadramento ed i requisiti culturali occorrenti e conterranno istruzioni e termini per la presentazione delle domande da parte dei candidati.

5.3 Le domande, riferite ai singoli profili professionali ed ai relativi posti indicati nei bandi nazionali di offerta di lavoro, sono presentate o trasmesse direttamente alla sezione circoscrizionale per l'impiego, e fino all'istituzione e all'effettivo funzionamento di questa alla sezione dell'ufficio provinciale del lavoro operante nel comune di residenza del lavoratore o alla sezine di iscrizione, se diversa da quella di residenza.
Ciascuna domanda e' corredata, ad opera delle sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero delle attuali sezioni comunali degli uffici del lavoro, da apposito modulo contenente l'attestazione dell'iscrizione nelle liste di collocamento o in quelle di mobilita' e del punteggio attribuito in base agli elementi di cui alla tabella allegata al D.P.C.M. n.392/1987.
Scaduti i termini indicati nel bando per la presentazione, le domande - raggruppate per profilo professionale e corredate dai moduli di cui sopra - sono trasmesse al Ministero del lavoro.

5.4 Con riferimento ai singoli profili professionali indicati nei bandi nazionali di offerta di lavoro, il Ministero del lavoro provvede a formulare - sulla base degli stessi criteri dinanzi previsti pe rla formulazione delle gradutatorie a livello locale o periferico - graduatorie uniche dei candidati che abbiano presentato domanda alle sezioni circoscrizionali per l'impiego o alle sanzioni comunali degli uffici provinciali del lavoro, da trasmettere, insieme con le relative domande, al Dipartimento della funzione pubblica.

Le graduatorie sono valide fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione del bando di offerte di lavoro.

5.5 Il Dipartimento della funzione pubblica comunica alle Amministrazioni ed agli Enti, secondo l'ordine delle graduatorie, i nominativi dei candidati da sottoporre a selezione nel numero corrispondente a quello dei posti previsti nei bandi di offerta di lavoro, trasmettendo nel contempo anche le relative domande di ammissione.

I candidati che non si presentino alle prove di selezione o non le superino o non accettino la nomina, sono sostituiti con i candidati che seguono nell'ordine di graduatoria, fino alla completa copertura dei posti offerti.

Le sostituzioni di cui sopra debbono essere richieste entro quindici giorni dalla data della selezione o dalla mancata ed ingiustificata presentazione in servizio.


6) Prove di selezione e nomina degli idonei.
6.1 Ricevuta la comunicazione di avviamento a selezione ed entro 15 giorni dalla stessa, le Amministrazioni invitano - con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - i lavoratori alla prova selettiva, indicando giorno e luogo.

Le prove di selezione sono effettuate secondo gli ordinamenti delle Amministrazioni e degli Enti richiedenti. In ogni caso esse, con riferimento ai contenuti di professionalita' indicati nelle declaratorie dei profili definite per i comparti di appartenenza od eventualmente anche dalle singole Amministrazioni, debbono consistere in prove pratiche e in sperimentazioni lavorative o, se del caso, soltanto in queste ultime, e devono tendere ad accertare in assoluto l'idoneita' del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale interessato, senza che si faccia luogo a graduatorie di merito. Hanno, pertanto, titolo ad essere assunti, secondo l'ordine di avviamento i lavoratori che abbiano superato le prove di selezione con la valutazione di idoneita'.

6.2 Atteso che le prove di selezione non danno luogo a graduatoria di merito, le Amministrazioni e gli Enti interessati possono procedere a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico deve avvenire entro il primo mese di servizio.

La documentazione, ove incompleta o affetta da vizio sanabile, puo' essere regolarizzata a cura dell'interessato entro 30 giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza.

I provveidmenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia per effetto del riscontro degli organi di controllo.

Le prestazioni di servizio rese rispettivamente fino al giorno della decadenza o della comunicazione del riscontro negativo degli organi di controllo devono essere comunque compensate.


7) Concorsi in atto.
7.1 L'art.9 del DPCM n.392/1987 dispone che i concorsi per la copertura di posti per i quali si richiede soltanto il possesso del requisito della scuola dell'obbligo i cui bandi siano statai pubblicati nella Gazzetta Ufficiale prima del 24 settembre 1987, data di entrata in vigore del decreto stesso, sono espletati e portati a compimento secondo le procedure previste dalla normativa preesistente.

Per le Amministrazioni e gli Enti che non siano tenuti alla pubblicazione dei bandi di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, si fa riferimento alla pubblicazione nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti.

7.2 Il secondo comma del citato art.9 ha inteso esplicitare la salvezza dell'efficacia pluriennale prevista dalla normativa vigente per le graduatorie dei concorsi gia' espletati alla data dell'entrata in vigore del decreto n.392/1987.

Si aggiunge che tale salvezza di efficacia pluriennale, sempre che sia prevista da vigenti norme, non puo' disconoscersi per le graduatorie dei concorsi di cui al precedente punto 7.1 ed in corso di espletamento alla data del 24 settembre 1987.


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