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Rif. DV00381
Documento 20/12/1988 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 26779
Data 20/12/1988
Riferimento
Note (G.U. 10-01-89 N.7)
Allegati
Titolo FUNZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONSIGLI PROVINCIALI - STRUTTURA ALBO - ISCRIZIONE - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AUTOCERTIFICAZIONE
Testo A tutte le amministrazioni pubbliche

La legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968, ha introdotto norme profondamente innovative per quanto concerne la produzione agli organi della pubblica amministrazione, da parte dei cittadini, di atti e documenti, nonche' la formazione, il rilascio e la conservazione degli stessi da parte della pubblica amministrazione.

In particolare, l'art. 2 della citata legge n. 15/1968 dispone che i cittadini possono produrre, in sostituzione delle certificazioni, dichiarazioni debitamente sottoscritte sugli stati, sulle condizioni personali, sui fatti e requisiti espressamente indicati (data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici, stato di celibe, coniugato o vedovo, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, posizione agli effetti degli obblighi militari, iscrizione ad albi ed elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione).

L'art. 3 prevede la facolta' per i cittadini di produrre ai competenti organi della pubblica amministrazione dichiarazioni temporaneamente sostitutive della prescritta documentazione per fatti, stati e qualita' personali (oltre quelli indicati nell'art. 2) stabiliti con specifici regolamenti predisposti dai Ministeri e dagli altri enti pubblici.

Solo al momento di procedere all'emanazione dei provvedimenti favorevoli ai cittadini che hanno prodotto le dichiarazioni temporaneamente sostitutive, le amministrazioni richiederanno agli interessati la presentazione della normale documentazione.

L'art. 4 prevede la possibilita' di produrre, in luogo degli atti notori, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' concernenti fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza degli interessati.

Le disposizioni recate dai citati articoli della legge n. 15/68 risultano estremamente innovative non solo per la concreta possibilita' offerta ai cittadini di evitare la produzione della tradizionale documentazione, ma anche per quanto attiene alle competenze attribuite per l'autenticazione delle sottoscrizioni.

La legge n. 15/68 dispone infatti che tale competenza spetti ai notai, cancellieri, segretari comunali, funzionari incaricati dal sindaco e funzionari competenti a ricevere la documentazione.

In questa sede, si vuole richiamare l'attenzione proprio su quest'ultima disposizione.

Pertanto, non dovranno essere istituiti uffici appositi per le autenticazioni, in quanto, si ribadisce, lo stesso ufficio competente a ricevere la documentazione deve essere messo in grado di provvedere direttamente all'autenticazione nell'arco normale del lavoro d'ufficio, dotandolo delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano la facolta' per i cittadini di comprovare la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo e ogni stato e qualita' personale mediante esibizione di documenti anche d'identita' rilasciati dalla pubblica amministrazione, contenenti l'attestazione dei dati richiesti.

In questo caso, la semplice esibizione del documento e la trascrizione dei dati che interessano su un modulo sottoscritto dall'interessato e dal pubblico funzionario sono sufficienti a sostituire la produzione dei relativi certificati.

Infine, preme richiamare le disposizioni dell'art. 10 sugli accertamenti d'ufficio: le pubbliche amministrazioni tassativamente non possono richiedere ai cittadini la produzione del certificato di assenza di procedimenti penali e di carichi pendenti, ne' atti o certificati concernenti fatti, stati e qualita' personali che risultino attestati in documenti gia' in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.

I rimanenti articoli della legge n. 15/68 prevedono ulteriori agevolazioni per i cittadini

Con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio riforma dell'amministrazione - Prot. n. 778/808 del 21 ottobre 1968, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 22 del 30 novembre 1968, che si allega in copia, sono state diramate istruzioni per l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con specifico riferimento all'azione amministrativa da porre in essere per raggiungere le finalita' agevolative per il cittadino, perseguite dalla legge in questione.

Si deve sottolineare che tale legge conferisce ai cittadini veri e propri diritti soggettivi nei confronti della pubblica amministrazione e che per larga parte contiene norme applicabili immediatamente, senza bisogno di ulteriori disposizioni attuative.

La portata largamente innovativa delle disposizioni legislative non ha trovato soddisfacente riscontro sul piano applicativo; gli accertamenti svolti dallo scrivente Dipartimento hanno messo in evidenza la sostanziale inoperativita' della legge n. 15/68, soprattutto per quanto concerne la previsione dell'art. 2 (autocertificazione) e l'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 3 nonche' degli articoli 5, 6 e 10.

Si rende pertanto necessario che tutte le amministrazioni pubbliche realizzino le piu' opportune iniziative di carattere organizzativo e funzionale per superare gli inconvenienti evidenziati.

In particolare, ai fini di una corretta e sollecita applicazione della normativa, dovranno essere svolte le seguenti attivita':

brevi corsi di formazione per il personale dipendente sulla normativa recata dalla legge n. 15/68 e modalita' di applicazione della stessa all'interno dell'amministrazione o ente;

predisposizione della necessaria modulistica da utilizzare per l'autocertificazione, sulla falsariga dell'allegato 1/A alla citata circolare n. 778/808 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la trascrizione dei dati dai documenti esibiti (secondo quanto previsto dall'art. 6);

diramazione agli uffici periferici delle istruzioni applicative.

Per quanto concerne l'art. 3 della legge n. 15/68, le amministrazioni pubbliche dovranno emanare regolamenti che prevedano la piu' ampia casistica di rilascio, da parte dei cittadini, di dichiarazioni temporaneamente sostitutive, limitando la produzione della rituale documentazione solo ai casi ritenuti indispensabili per l'inizio o per il prosieguo dell'iter di formazione del provvedimento amministrativo.

Lo scrivente Dipartimento rappresenta l'opportunita' che i commissari di Governo promuovano periodiche riunioni dei responsabili degli uffici pubblici maggiormente interessati all'applicazione della legge n. 15/68 per verificarne lo stato di attuazione, con particolare riferimento all'art. 3.

Le amministraizoni in indirizzo pubblicizzeranno capillarmente i contenuti fondamentali della legge nonche' la facolta' per i cittadini, di segnalare alle autorita' competenti proposte, eventuali casi di inadempienze, ritardi e omissioni, utilizzando i piu' moderni mezzi di penetrazione, quali radio e televisione, comunicati stampa, opuscoli esplicativi, manifesti affissi all'interno di uffici pubblici, bandi di concorso, etc...

I "messaggi" di pubblicizzazione dovranno chiaramente indicare che la facolta' conferita ai cittadini dalla legge n. 15/68 si riferisce solamente alla documentazione richiesta a corredo di domande presentate alla pubblica amministrazione per ottenere atti amministrativi (esemplificativamente, la liquidazione di una pensione, l'iscrizione in un albo professionale, il rilascio della patente di guida o di una licenza commerciale), con esclusione dei rapporti interprivatistici e della documentazione inerente l'attivita' giudiziaria.

Tenuto conto delle prevedibili difficolta' organizzative ed operative, si indica la data del 31 maggio 1989 quale termine ultimo entro cui adottare i provvedimenti finalizzati alla migliore applicazione della legge e per predisporre le iniziative di diffusione fra i cittadini, nelle forme in precedenza indicate ovvero nei modi ritenuti piu' efficaci ed opportuni.

Per quanto concerne i regolamenti di cui all'art. 3, qualora entro la stessa data del 31 maggio 1989 gli stessi non risultassero emanati, per le amministrazioni statali provvedera' lo scrivente Dipartimento, esercitando i poteri sostitutivi.

Per le altre amministrazioni il Dipartimento pubblicizzera' ampiamente e capillarmente le inadempienze, che potrebbero comportare precise responsabilita' omissive.

Nel ribadire alle amministrazioni l'obbligatorieta' di attuazione della normativa recata dalla legge n. 15/68, si rappresenta che i dirigenti delle competenti unita' organiche delle amministrazioni sono da ritenersi direttamente e personalmente responsabili della corretta e puntuale applicazione delle disposizioni legislative in questione; lo scrivente Dipartimento, nell'esercizio delle competenze attribuite dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego, si riserva di procedere all'effettuazione di sopralluoghi e di verifiche a campione.


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