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Rif. DV00409
Documento 08/01/1991 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 55540
Data 08/01/1991
Riferimento
Note (G.U. 25-11-91 N.21)
Allegati
Titolo PERSONALE DIPENDENTE - DIPENDENTI MINISTERI - COMPENSO INCENTIVANTE - INFERMITA' PER CAUSA DI SERVIZIO - ASSENZA PER CURE TERMALI
Testo L'art. 1. del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, nell'indicare nel personale dipendente dai Ministeri il destinatario del compenso incentivante la produttivita' istituito con l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.344, ha precisato, al terzo comma, che detto emolumento non va corrisposto al personale che per qualsiasi motivo non presti servizio presso l'amministrazione di appartenenza, fatta eccezione per il personale collocato in aspettativa o assente per infermita' o infortunio dipendente da causa di servizio.

A quest'ultimo riguardo, la circolare n. 10744/6.2.19.10 del 5 giugno 1984, ha in particolare specificato che il compenso suddetto spetta al personale assente per malattia che risulti - sulla base della certificazione medica - derivante da infermita' o infortunio formalmente riconosciuto come conseguente a causa di servizio.

Questo dipartimento, inoltre, nel rispondere ad un quesito postogli a suo tempo in argomento, ha fatto presente che l'art. 1. del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 consente la corresponsione del compenso unicamente per le assenze dal servizio determinate da infermita' in atto, riconosciute dipendenti da fatti di servizio e comportanti un'incapacita' lavorativa temporanea ed assoluta, e non per le assenze effettuate per eseguire terapie termali a carattere preventivo e riabilitativo, che fanno riferimento ad uno stato morboso permanente e relativamente inabilitante, anche se derivante da infermita' o infortunio riconosciuto dipendente da causa di servizio.

Successivamente a tale indirizzo interpretativo e' stata peraltro emenata dalla Corte Costituzionale la sentenza n. 559 del 10/18 dicembre 1987 dalla cui motivazione si desume una definizione giuridica molto ampia del concetto di "malattia o infermita'", in quanto in esso debbono compresi non soltanto gli stati patologici cronici o recidivanti che richiedono cure idonee ad arrestare il corso o ad impedirne l'aggravamento.

L'orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale sulla nozione di malattia e' stato seguito anche dai vari organi giurisprudenziali, sia per quanto concerne la determinazione agli effetti risarcitori dell'evento dannoso in tema di responsabilita' extracontrattuale, sia per quanto riguarda la liquidazione dell'equo indennizzo in materia di pubblico impiego.

Per rendersi conto del valore innovativo della citata sentenza della Corte Costituzionale, occorre considerare che essa ha in particolare respinto l'assunto secondo il quale, nell'ambito del rapporto di lavoro, il concetto di malattia sarebbe diverso o piu' ristretto di quello biologico che andrebbe quindi limitato alle sole affezzioni che, di per se' ed immediatamente, determinano un'incapacita' di prestazione lavorativa, con esclusione di quelle a decorso cronico recidivante nelle quali la temporanea impossibilita' della prestazione lavorativa, non discende direttamente dalla malattia, bensi' dall'esigenza, clinicamente accertata, di sottoporsi alle cure all'uopo necessarie.

Si e' per contro affermato che la suddetta tesi restrittiva si radica su una concezione della tutela della salute difforme da quella emergente dalle disposizioni che la Costituzione detta in materia; il valore primario assegnato al diritto alla salute dall'art. 32 della Costituzione comporta, invero, che la tutela debba spiegarsi non solo nell'ambito pubblicistico, ma anche nei rapporti tra privati, ove la salute rileva come posizione soggettiva autonoma, ed il rilievo che alla tutela della salute va assegnato nell'ambito del rapporto di lavoro, implica una concezione della corrispettivita' diversa da quella che esige una puntuale corrispondenza tra le singole prestazioni lavorative e retribuzione. In effetti il concetto di retribuzione assunto dall'art. 36 della Costituzione non e' quello di mero corrispettivo del lavoro, bensi' quello di compenso del lavoro alla sua quantita' e qualita' e mezzo esclusivo per sopperire alle necessita' vitali del lavoratore e dei suoi familiari; e, siccome per realizzare tale funzione della retribuzione, il legislatore puo' provvedere anche con l'imposizione di determinate prestazioni del datore di lavoro, l'interesse della salvaguardia della salute del lavoratore viene a far parte del sinallagma contrattuale e, conseguentemente, la corresponsione della retribuzione durante le assenze per malattia non e' un fatto eccezionale, ma strumento per far assolveread essa la sua normale funzione.

Nell'intertpretazione dell'art. 2110 del codice civile - il quale prevede che, in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, e' dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennita' nella misura e per il tempo determinato dalle leggi speciali, dagli usi e secondo equita' - non possono quindi introdursi artificiose distinzioni tra le assenze per malattia, a seconda che siano dovute all'insorgenza di affezioni morbose acure ovvero alla necessita' di cura di malattie croniche. Nell'un caso e nell'altro e' in questione l'nteresse alla salute del lavoratore dedotto in contratto edi bilanciamento dei contrapposti interessi, che sia rispettoso delle direttive costituzionali, non puo' operarsi escludendo le malattie croniche dall'area della retribuibilita'.

Preso atto delle suesposte argomentazioni, questo Dipartimento - tenuto anche conto della disposizione contenuta nell'art. 12 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 1965 (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 30 settembre 1965) con la quale all'impiegato pubblico affetto da infermita' dipendente da causa di servizio viene riconosciuto, in caso di effettuazione di cure termali, persino il diritto al rimborso delle spese sostenute per dette cure - ritiene che, in presenza di una nozione cosi' vasta di malattia come quella risultante dalla sopracitata sentenza n.559/87 della Corte Costituzionale non si possa piu' seguire l'interpretazione restrittiva della norma di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 13 gennaio 1984, basata sul presupposto che la fattispecie normativa prevista da detto articolo contempli esclusivamente una relazione causale diretta ed immediata tra infermita' dipendente da causa di servizio ed assenza dal lavoro ed e' invece del parere che il compenso incentivante debba essere corrisposto anche in occasione di assenze dovute alla necessita di sottoporre a terapia termale le affezioni morbose riconosciute dipendenti da fatto di servizio.
Le amministrazioni in indirizzo sono conseguentemente invitate ad uniformarsi all'orientamento interpretativo sopra esposto, gia' reso noto con lettera n. 26139/6.2.19.10 del 12 gennaio 1989 al Ministero che aveva a suo tempo posto il quesito in argomento, e che si e' voluto divulgare con la presente circolare anche per dare risposta a vari quesiti in materia recentemente pervenuti da altri Dicasteri.



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