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Rif. DV00720
Documento 23/03/1994 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 6
Data 23/03/1994
Riferimento
Note
Allegati
Titolo FUNZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INGEGNERI DIPENDENTI - PERSONALE DIPENDENTE ORDINI - 'CARICHI DI LAVORO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DOTAZIONI ORGANICHE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO'
Testo 1. GLI ASPETTI NORMATIVI.

L'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 dispone che le amministrazioni pubbliche, cosi' come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, devono provvedere entro il 31.12.94 alla verifica dei carichi di lavoro, che sara' poi ripetuta con cadenza biennale.

Tale operazione e' finalizzata alla rideterminazione delle dotazioni organiche, provvisoriamente stabilite ai sensi del comma 6 e delle deroghe previste dai commi 7 (Avvocatura dello Stato, MURST, Dipartimento per i servizi tecnici nazionali) e 16 (amministrazione della giustizia, universita' ed enti di ricerca, sanita') dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

La scuola e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado e le istituzioni educative sono, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 537, escluse dalla verifica dei carichi di lavoro.

Al Dipartimento della funzione pubblica e' assegnato il compito di venficare la congruita' delle metodologie utilizzate dalle diverse amministrazioni pubbliche per la rilevazione dei carichi di lavoro.

Solo dopo che le amministrazioni hanno provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche a seguito della rilevazione dei carichi di lavoro, esse possono coprire i posti resisi disponibili per cessazione, pur nei limiti previsti dalla legge.

L'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, qui richiamate, deve essere coordinata con quanto dispone l'articolo 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, in merito alla approvazione delle dotazioni organiche da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Quest'ultima norma, infatti, limitatamente alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dispone che la dotazione organica, determinata previa verifica dei carichi di lavoro, sia approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica.

In questo quadro, per le amministrazioni ora menzionate, il Dipartimento della funzione pubblica assume un ruolo ulteriore rispetto a quello della sola verifica della congruita' delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro. Infatti, per svolgere un ruolo attivo nel processo di formulazione della proposta di dotazione organica da parte del Ministro competente e d'intesa con il Ministro del Tesoro, il Dipartimento della funzione pubblica deve esaminare nel merito i risultati conseguiti con la rilevazione, la loro coerenza interna e la loro coerenza rispetto alla proposta di dotazione organica presentata dalla amministrazione interessata.

Pertanto debbono essere distinte le amministrazioni soggette sia alla verifica della congruita' della metodologia di rilevazione che alla approvazione della dotazione organica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), dalle amministrazioni soggette solo alla verifica della congruita' della metodologia (le restanti amministrazioni).

Ai fini della richiesta di attestazione di congruita', si specificano alcuni requisiti metodologici minimi che le amministrazioni dovranno rispettare.


2. REQUISITI DELLE METODOLOGIE.

Il carico di lavoro e' definito come la quantita' di lavoro necessario delle diverse qualifiche e professionalita', dato un contesto operativo e un periodo di riferimento, per trattare i casi che vengono sottoposti ad una unita' organizzativa in dipendenza:

a) delle esigenze espresse da utenti finali;

b) delle attivita' di altre unita' organizzative dello stesso ente;

c) degli obiettivi di produzione assegnati.

Ne discende che, per misurare i carichi di lavoro, si deve far riferimento alle condizioni della domanda e alle condizioni di produzione dei servizi.

Per le condizioni della domanda, e' necessario rilevare per ciascuna amministrazione:

- l'unita' organizzativa minima cui si riferisce il carico di lavoro;

- la lista delle attivita' e dei prodotti di ciascuna unita' organizzativa e le relative unita' di misura;

- la quantita' di atti o prodotti richiesti, (valutata sulla base della media dell'ultimo triennio), o previsti in relazione agli obiettivi assegnati a ciascuna unita' organizzativa;

- la quantita' di atti o prodotti ottenuti da ciascuna unita' organizzativa nella media dell'ultimo triennio;

- le eventuali giacenze iniziali e finali rilevate con riferimento all'anno conslderato.

In questo ambito, si potra' tener conto delle variazioni attese dei flussi di domanda, anche in conseguenza di ristrutturazioni organizzative.

Riguardo alle condizioni della produzione, e' necessario determinare: il tempo standard di esecuzione per ciascuna attivita', nonche' le qualifiche e i profili professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni, necessari allo svolgimento di ciascuna attivita'. La metodologia potra' prevedere modificazioni periodiche degli standards in connessione a mutamenti procedurali e innovazioni tecnologiche dei processi produttivi.

Inoltre, si dovra' tener conto del tempo di lavoro dedicato ad attivita' per le quali non e' possibile rilevare il tempo standard, date le loro caratteristiche (per esempio, le attivita' di studio) e del tempo di lavoro dedicato alle attivita' ausiliarie (per esempio, centralini, anticamera, ecc.);

Infine, e' necessario rilevare il numero di addetti in servizio, il numero di assenze ed i flussi annui di lavoro ordinario e straordinario distinti per unita' organizzativa, per qualifica e profili professionali, quest'ultimi accorpati per aree omogenee di funzioni.

Sono ritenute ammissibili rilevazioni di tipo campionario, qualora si riferiscano ad unita' organizzative che svolgono tutte le medesime attivita', avendo, tuttavia, la precauzione di tener conto delle eventuali diverse condizioni organizzative e dotazioni tecnologiche.

Per una esemplificazione della rilevazione delle variabili prima indicate, si rinvia all'allegato tecnico (allegato 2), che contiene una delle metodologie utilizzabili.

Per le condizioni della domanda, e' necessario rilevare per ciascuna amministrazIone:

- l'unita' organizzativa minima cui si riferisce il carico di lavoro;

- la lista delle attivita' e dei prodotti di ciascuna unita' organizzativa e le relative unita' di misura;

- la quantita' di atti o prodotti richiesti, (valutata sulla base della media dell'ultimo triennio), o previsti in relazione agli obiettivi assegnati a ciascuna unita' organizzativa;

- la quantita' di atti o prodotti ottenuti da ciascuna unita' organizzativa nella media dell'ultimo triennio;

- le eventuali giacenze iniziali e finali rilevate con riferimento all'anno considerato.

In questo ambito, si potra' tener conto delle variazioni attese dei flussi di domanda, anche in conseguenza di ristrutturazioni organizzative.

Riguardo alle condizioni della produzione, e' necessario determinare: il tempo standard di esecuzione per ciascuna attivita', nonche' le qualifiche e i profili professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni, necessari allo svolgimento di ciascuna attivita'. La metodologia potra' prevedere modificazioni periodiche degli standards in connessione a mutamenti procedurali e innovazioni tecnologiche dei processi produttivi.

Inoltre, si dovra' tener conto del tempo di lavoro dedicato ad attivita' per le quali non e' possibile rilevare il tempo standard, date le loro caratteristiche (per esempio, le attivita' di studio) e del tempo di lavoro dedicato alle attivita' ausiliarie (per esempio, centralini, anticamera, ecc.);

Infine, e' necessario rilevare il numero di addetti in servizio, il numero di assenze ed i flussi annui di lavoro ordinario e straordinario distinti per unita' organizzativa, per qualifica e profili professionali, quest'ultimi accorpati per aree omogenee di funzioni.

Sono ritenute ammissibili rilevazioni di tipo campionario, qualora si riferiscano ad unita' organizzative che svolgono tutte le medesime attivita', avendo, tuttavia, la precauzione di tener conto delle eventuali diverse condizioni organizzative e dotazioni tecnologiche.

Per una esemplificazione della rilevazione delle variabili prima indicate, si rinvia all'allegato tecnico (allegato 2), che contiene una delle metodologie utilizzabili.


3. GIUDIZIO DI CONGRUITA' E DIVERSITA' DELLE PROCEDURE DI VERIFICA.

L'obiettivo perseguito dal legislatore con la previsione del giudizio di congruita' sulle metodologie seguite per la rilevazione dei carichi di lavoro presso tutte le amministrazioni, e' quello di favorire criteri di definizione, rilevazione e determinazione dei carichi di lavoro non incompatibili tra loro, pur nel rispetto delle peculiarita' esistenti tra i diversi comparti e amministrazioni.

Per tener conto delle diverse caratteristiche delle amministrazioni pubbliche, sono previsti percorsi procedimentali distinti per tipologia di amministrazione.

Per favorire l'applicazione di metodologie relativamente omogenee, all'interno dei diversi comparti dell'amministrazione, un ruolo essenziale e' stato assegnato alle Regioni rispetto agli enti pubblici vigilati, alle associazioni di enti locali nei confronti dei singoli enti, alla Conferenza dei Rettori per le Universita', alla Unioncamere per le Camere di Commercio, ai ministeri vlgilanti per gli enti pubblici non economici e per le istituzioni e gli enti di ricerca ai quali si riferiscono.

All' interno delle diversita' procedurali, e' fondamentale la distinzione tra le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da un lato, e le restanti amministrazioni, dall'altro. Come detto, la distinzione si fonda sulla circostanza che, per le prime, la dotazione organica e' adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per le seconde, e' decisa in completa autonomia, secondo i rispettivi ordinamenti.


3.1 AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, ANCHE AD ORDINAMENTO AUTONOMO.

La procedura per la verifica di congruita' delle metedologie adottate dalle amministrazioni dello Stato e' la seguente:

1) Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, elaborano la metodologia per la rilevazione dei carichi di lavoro, tenendo conto dei requisiti sopra indicati e la sperimentano, applicandola ad alcuni casi.

2) Esse trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

a) una relazione che illustra ranaliticamente la metodologia che si intende seguire, corredata dai moduli per la rilevazione; qualora si adotti la metodologia esemplificata nell'allegato 2, e' sufficiente comunicare la scelta effettuata;

b) i risultati della sperimentazione presso una unita' dell'amministrazione centrale, con relazione esplicativa;

c) i risultati della sperimentazione presso una unita' dell'amministrazione periferica, con relazione esplicativa.

3) Le amministrazioni che, al momento della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale, hanno concluso la rilevazione dei carichi di lavoro, ovvero sono in fase conclusiva, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

a) una relazione che illustra analiticamente la metodoiogia seguita;

b) i risultati ottenuti dall'applicazione della metodologia presso una unita' dell'amministrazione centrale, con relazione esplicativa;

c) i risultati ottenuti dall'applicazione della metodologia presso una unita' dell'amministrazione periferica, con relazione esplicativa.

4) Il Dipartimento della funzione pubblica, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, verifica la congruita' della metodologia proposta. Decorsi 10 giorni dalla scadenza di tale termine, il giudizio di congruita' si intende reso favorevolmente.

5) Al fine di rendere piu' agevole la definizione della proposta di dotazione organica, che va formulata ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, il Dipartimento della funzione pubblica stabilisce, se necessario, d'intesa con l'amministrazione interessata, un programma di verifica sugli stati di avanzamento della rilevazione.

6) A conclusione della rilevazione, ciascuna amministrazione fornisce al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato, per il tramite delle Regionerie Centrali competenti - la proposta di dotazione organica e le informazioni ordinate, secondo i cinque prospetti in allegato (allegato l); ulteriori informazioni di dettaglio potranno essere richieste dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del Tesoro.

7) Successivamente, il Dipartimento della funzione pubblica esprime parere per formulare, d'intesa con il Ministro competente e con il Ministero del Tesoro, la proposta di dotazione organica.

Le informazioni relative ai carichi di lavoro e le conseguenti elaborazioni saranno trattate utilizzando adeguati supporti informatici.

Entro il 30 giugno 1994, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero del Tesoro, definisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 12 febbraio 1993, n. 39, standard minimi di omogeneita' tecnica che consentano il trasferimento dei dati su supporto magnetico dalle amministrazioni dello Stato al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del Tesoro.

In sede di prima applicazione della procedura di determinazione dei carichi di lavoro, le amministrazioni menzionate potranno trasmettere i dati di cui al punto 6) su supporto cartaceo.


3.2 UNIVERSITA'.

L'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevede la rilevazione dei carichi di lavoro anche per il personale non docente delle Universita' e la verifica delle metodologie da parte del Dipartimento.

In base all'articolo 5, comma 12, della legge citata - il quale ha innovato per questa parte l'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifcazioni - le modifiche degli organici sono deliberate dalle Universita' secondo i rispettivi ordinamenti.

La procedura per la verifica de}la congruita' delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro delle Universita' e' la seguente:

1) La Conferenza dei Rettori propone al Dipartimento della funzione pubblica le metodologie per la valutazione dei carichi di lavoro che ritiene idonee, tenuto conto della specificita' delle universita' e dei criteri di cui al precedente paragrafo 2. A tal fine, presenta una relazione dettagliata e uno studio sperimentale di casi, per ciascuna metodologia proposta.

2) Il Dipartimento, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, verifica la congruita' delle metodologie proposte. Decorsi 10 giorni dalla scadenza di tale termine, il giudizio di congruita' si intende reso favorevolmente.

3) Le singole Universita' applicano una delle metodologie ritenute congrue dal Dipartimento della funzione pubblica.

4) Le singole Universita' determinano la dotazione organica di ateneo, che viene deliberata secondo i rispettivi ordinarnenti.


3.3 ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA.

La procedura per la verifica della congruita' delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro delle istituzioni e degli enti di ricerca e' la seguente:

1) Ciascun ministero vigilante, per le istituzioni e gli enti di riferimento, propone al Dipartimento della funzione pubblica le metodologie per la valutazione dei carichi di lavoro ritenute idonee, tenuto conto della specificita' delle istituzioni e degli enti di ricerca e dei criteri di cui al precedente paragrafo 2.

2) Il Dipartimento, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, verifica la congruita' delle metodologie proposte. Decorsi 10 giorni dalla scadenza di tale termine, il giudizio di congruita' si intende reso favorevolmente.

3) Ciascuna istituzione od ente applica una delle metodologie ritenute conglue dal Dipartimento della funzione pubblica.

4) Ciascuna istituzione ed ente determina la dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti.

Entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente direttiva, le istituzioni e gli enti che abbiano awiato o concluso la rilevazione dei carichi di lavoro, possono richiedere direttamente al Dipartimento della funzione pubblica la verifica di congruita' della loro metodologia. In tal caso, presentano una relazione tecnica relativa allo stato di avanzamento del lavoro e alle caratteristiche della metodologia, corredata da un esempio attuativo. Il Dipartimento verifica se la metodologia presentata risponde ai requisiti minimi previsti e rilascia il giudizio di congruita' nei termini di cui al punto 2. La richiesta puo' essere presentata congiuntamente da piu' istituzioni ed enti.


3.4 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.

La procedura per la verifica della congruita' delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro degli enti pubblici non economici e' la seguente:

1) Ciascun ministero vigilante, per gli enti pubblici di riferimento, propone al Dipartimento della funzione pubblica le metodologie per la valutazione dei carichi di lavoro ritenute idonee, tenuto conto della specificita' di ciascun ente e dei criteri di cui al precedente paragrafo 2.

2) Il Dipartimento, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, verifica la congruita' delle metodologie proposte. Decorsi 10 giorni dalla scadenza di tale termine, il giudizio di congruita' si intende reso favorevolmente.

3) Ciascun ente applica una delle metodologie ritenute congrue dal Dipartimento della funzione pubblica.

4) Ciascun ente determina la dotazione organica secondo il proprio ordinamento.

Entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente direttiva, gli enti che abbiano avviato o concluso la rilevazione dei carichi di lavoro, possono richiedere direttamente al Dipartirnento della funzione pubblica la verifica di congruita' della loro metodologia. In tal caso, presentano una relazione tecnica relativa allo stato di avanzamento del lavoro e alle caratteristiche della metodologia, corredata da un esempio attuativo. Il Dipartirnento verifica se la metodologia presentata risponde ai requisiti minimi previsti e rilascia il giudizio di congruita', nei termini di cui al punto 2. La richiesta puo' essere presentata congiuntamente da piu' enti.


3.5 ENTI LOCALI (comuni, province, comunita' montane e loro consorzi)

Confermando le precedenti dlsposizioni normative, la legge 24 dicembre 1993, n. 537 esclude che le dotazioni organiche degli enti locali non in dissesto siano soggette all'approvazione di organismi centrali. Per gli enti locali, il Dipartimento della funzione pubblica verifica solamente la congruita' delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge citata.

La rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro e' la condizione che la legge richiede, articolo 3, comma 11 della legge n. 537/93, per escludere gli enti locali non in dissesto dalle limitazioni previste nei commi 8, 23 e 27 dello stesso articolo 3. Evidente e' l'interesse degli enti locali a definire nel minor tempo possibile, nel rispetto dell'obiettivo perseguito dal legislatore con il termine sollecitatorio di 180 giorni, la rilevazione dei carichi di lavoro e l'approvazione delle dotazioni organiche.
La procedura e' la seguente:

1) Le associazioni di enti locali propongono al Dipartimento della funzione pubblica le metodologie che ritengono idonee per l'analisi dei carichi di lavoro in relazione alla diverse condizioni strutturali, demografiche, organizzative e socio-economiche degli enti. Le metodologie si ispireranno ai requisiti indicati nel precedente paragrafo 2.

Nei casi in cui la standardizzazione dei tempi di produzione, a causa della modalita' di prestazione dei servizi e/o della tipologia e natura delle attivita' svolte, non sia realizzabile, e' consentito proporre metodi fondati sulla produttivita' media che prevedano opportune analisi delle condizioni di domanda e di produzione. In particolare potranno essere presentate metodologie diversificate in ordine alla tipologia di attivita' (settori amministrativi, settori tecnici, ecc) e in ordine alla dimensione degli enti. A tal fine, le associazioni presentano una relazione dettagliata e uno studio sperimentale per ciascuna metodologia proposta. La presentazione di tale studio, allegato alla relazione, ha il solo scopo di esemplificare le caratIeristiche della metodologia e puo' riferirsi anche soltanto a ca*i esemplificativi di amministrazioni locali.

2) Il Dipartimento, entro 30 giorni dalla risezione della documentazione, verifica la congruita' delle metodologie proposte. Decorsi 10 giorni dalla scadenza di tale termine, il giudizio di congruita' si intende reso favorevolmente.

3) I singoli enti locali scelgono la metodologia che ritengono piu' idonea alla loro situazione specifica tra quelle presentate dalle associazioni di enti locali e ritenute conngrue dal Dipartimento.

4) I singoli enti locali adottano la propria dotazione organica.

Entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente direttiva, gli enti, che abbiano avviato o concluso la rilevazione dei carichi di lavoro, possono richiedere direttamente al Dipartimento della funzione pubblica la verifica di congruita' della loro metodologia. In tal caso, presentano una relazione tecnica relativa allo stato di avanzamento del lavoro e alle caratteristiche della metodologia, corredata da un esempio attuativo. Il Dipartimento verifica se la metodologia presentata risponde ai requisiti minimi previsti e rilascia il giudizio di congruita' nei termini di cui al punto 2. La richiesta puo' essere presentata congiuntamente da piu' enti.


3.6 REGIONI E ALTRI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI.

3.6.1. REGIONI.

La procedura per la verifica della congruita' delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro delle Regioni e' la seguente:

1) Le Regioni elaborano le metodologie per la rilevazione dei carichi di lavoro, tenendo conto dei requisiti indicati nel precedente paragrafo 2.

2) Esse trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

a) una relazione che illustra analiticamente la metodologia - che si intende seguire, corredata dai moduli per la rilevazione; qualora si adotti la metodologia esemplificata nell'allegato 2, e' sufficiente comunicare la scelta effettuata;

b) i risultati della sperimentazione effettuata presso due unita' organizzative, con relazione esplicativa.

3) Il Dipartimento della funzione pubblica, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, verifica la congruita' della metodologia proposta. Decorsi 10 giorni dalla scadenza di tale termine, il giudizio di congruita' si intende reso favorevolmente.


3.6.2. ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DIPENDENTI DALLE REGIONI.

La procedura per la verifica della congruita' delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro degli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni e' la seguente:

1) Le Regioni propongono al Dipartimento della funzione pubblica le metodologie che ritengono idonee per l'analisi dei carichi di lavoro in relazione alle diverse condizioni strutturali e organizzative degli enti pubblici non economici - da esse vigilati (Enti per il diritto allo studio, Enti di sviluppo agricolo, IACP, ecc). A tal fine presentano una relazione dettagliata e uno studio sperimentale di casi, per ciascuna metodologia proposta. Le metodologie si ispireranno ai requisiti indicati nel precedente paragrafo 2.

2) Il Dipartimento, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, verifica la congruita' delle metodologie proposte. Decorsi 10 giorni dalla scadenza di tale termine, il giudizio di congruita' si intende reso favorevolmente.

3) I singoli enti scelgono, tra le metodologie ritenute congrue dal Dipartimento, quella che ritengono piu' idonea alla propria situazione specifica.


3.7. CAMERE DI COMMERCIO.

La procedura per la verifica della congruita' delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro delle Camere di commercio e' la seguente:

1) L'associazione delle Camere di commercio - Unioncamere - propone, per il tramite del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, al Dipartimento della funzione pubblica le metodologie che ritiene idonee per l'analisi dei carichi di lavoro presso le Camere di commercio. A tal fine presenta una relazione dettagliata e uno studio sperimentale di casi, per ciascuna metodologia proposta. Le metodologie si ispireranno ai requisiti indicati nel precedente paragrafo 2.

2) Il Dipartimento, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, verifica la congruita' delle metodologie proposte. Decorsi 10 giomi dalla scadenza di tale termine, il giudizio di congruita' si intende reso favorevolmente.

3) I singoli enti scelgono, tra le metodologie ritenute congrue dal Dipartimento, quella che ritengono piu' idonea alla propria situazione specifica.


3.8 ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

La procedura per la verifica delle congruita' delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro con riferimento alle restanti amministrazioni pubbliche e' la seguente:

1) Ciascuna amministrazione elabora la metodologia per la rilevazione dei carichi di lavoro, tenendo conto dei requisiti indicati nel precedente paragrafo 2.

2) Successivamente, trasmette al Dipartimento della funzione pubblica:

a) una relazione che illustri analiticamente la metodologia che si intende seguire, corredata dai moduli per la rilevazione;

b) i risultati della sperimentazione effettuata presso alcune unita' organizzative con relazione esplicativa.

3) Il Dipartimento della funzione pubblica, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, verifica la congruita' della metodologia proposta. Decorsi 10 giorni dalla scadenza di tale termine, il giudizio di congruita' si intende reso favorevolmente.


3.9 DECORRENZA DEI TERMINI.

Per le amministrazioni che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, abbiano gia' provveduto ad inviare al Dipartimento della funzione pubblica le metodologie per la determinazione dei carichi di lavoro, il giudizio di congruita' sara' espresso entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale. Decorsi dieci giorni dalla scandeza del predetto termine, il giudizio di congruita' si intende reso favorevolmente.


4. UFFICIO COMPETENTE.

Competente a seguire Le procedure e' l'Ufficio per l'organizzazione de]le pubbliche amministrazioni - Dipartimento della funzione pubblica - Palazzo Vidoni - Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma - tel. 06/6873108/68003311 - fax 06/68003287.

OMISSIS


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