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Rif. DV00489
Documento 03/08/1988 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO INTERNO
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero
Data 03/08/1988
Riferimento Protocollo Mittente n. 17200
Note
Allegati
Titolo STRUTTURA PARCELLE - DIRITTI DI SEGRETERIA
Testo Con riferimento al quesito proposto con nota 1492 del 15.6. u.s., relativo all'argomento in oggetto, si ritiene necessario esaminare la problematica sotto un duplice profilo: in primo luogo, bisogna verificare se l'elencazione degli atti di cui alla tabella d) della legge 604/1962, in relazione ai quali vanno corrisposti i diritti di segreteria, sia da ritenersi tassativa, ed, in secondo luogo, occorre valutare se le convenzioni stipulate fra amministrazioni comunali e liberi professionisti possano rientrare nella categoria generale dell'appalto di cose o di opere, espressamente previsto al punto 1 della citata tabella d).

In via preliminare va chiarito che, ai sensi degli articoli 87 e 89 t.u. legge Comunale e Provinciale 383/1934, la funzione rogante dei Segretari Comunali e Provincilai non si concreta in un'attribuzione istituzionale, inderogabile e conferita in via ordinaria a tale funzionario statale, ma costituisce una mera facolta', circoscritta da particolari condizioni di legittimita', nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e, quindi, e' istituto di carattere eccezionale. Ne discende che le disposizioni normative regolatrici della predetta funzione, nonche' quelle che ne attribuiscono i diritti consequenziali (come quelli di segreteria ex artt. 40 e 41 legge 604/1962) sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica. Per quanto concerne, in particolare, i menzionati diritti di segreteria, aventi natura di tasse, va aggiunto che le relative norme di legge che li prevedono e disciplinano sono assoggettate all'ulteriore limitazione derivante dal principio della riserva di legge fissato dall'art. 23 della Cost. e che, quindi, non sono ammissibili diritti di segreteria non espressamente previsti da norme impositive ad hoc. Ne consegue che non appare legittimo attribuire valore esplicativo o indicativo alle norme di cui al combinato disposto art. 40 e tabella d) legge 604/1962, che, pertanto, vanno considerate tassative e di stretta interpretazione.

A tali osservazioni va aggiunto, come sottolinea anche il Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez. I, 15 maggio 1987 nr: 892), che ai fini dell'esazione dei diritti di segreteria sono necessari, in ogni caso, tre presupposti di carattere costitutivo, che non ricorrono nella fattispecie esaminata, i quali consistono, rispettivamente, negli "avvisi d'asta", nei "verbali degli incanti e delle licitazioni" nonche' nelle "stipulazioni corrispondenti". Con quest'ultima espressione s'intende che il contratto venga concluso e redatto attraverso la compilazione per iscritto effettuata mediante l'intervento del Sgretario Comunale con funzioni di ufficiale rogante, secondo ilcombinato disposto degli articoli 87 e 89 TULCP 383/1934. In difetto di uno dei predetti presupposti viene meno, quindi, la possibilita' di esigere e riscuotere i predetti diritti di segreteria.

Per quanto concerne la possibilita' di far rientrare le convenzioni stipulate fra liberi professionisti ed amministrazioni comunali nell'ambito dello schema generale dell'appalto di cose o di opere, espressamente contemplato nella ripetuta tabella d) della legge 604/1962, va fatto notare che le convenzioni in oggetto vanno piuttosto ricomprese nell'ambito delle figure contrattuali di cui all'art. 2230 c.c. che disciplina le prestazioni di opera intellettuale, nel piu' generale schema del contratto di lavoro autonomo.

Appalto e contratto di prestazioni intellettuali sono istituti aventi natura, fondamento e funzione del tutto diversi e la differenza sostanziale esistente fra loro consiste nel fatto che, mentre il contratto d'appalto (artt. 1655 ss.c.c.) e' contrassegnato da una organizzazione ad impresa facente capo all'appaltatore, il quale assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, il contratto d'opera e' qualificato dalla prestazione di un lavoro (nella specie, intellettuale) da compiersi, quanto meno in via prevalente, personalmente dall'obbligato il quale puo', comunque, avvalersi di collaboratori (sul punto cfr. SS.UU. Cass. 18 giugno 1975 numero 2429). Ne consegue che non appare in alcun modo possibile far rientrare le convenzioni stipulate fra Comuni e liberi professionisti per prestazioni offerte da questi ultimi nello schema dell'appalto di costo di opere richiamato dalla ripetuta tabella d) della legge 604/1962 con la conseguenza che non potranno essere attribuiti diritti di segreteria per il compimento dei relativi atti.

Per i motivi sopra esposti, vista la relazione prodotta dall'Avv. Prof. Feliciano Benvenuti per conto dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia che sostanzialmente si condivide, questo Dicastero si esprime l'avviso di interpretare in maniera rigorosamente tassativa il dettato del comb.disp. art. 40 e tabella d) legge 604/1962 e di non poterne estendere la portata al di fuori dell'elencazione delle figure contrattuali ivi riportate. Inoltre, per quanto concerne la possibilta' di far rientrare le convezioni stipulate dai Comuni con liberi professionisti nello schema contrattuale tipico dell'appalto di cose o di opere, espressamente indicato nella ripetuta tabella d) si esprime altresi' parere negativo dovendosi le convenzioni"de quibus agitur" farsi, piuttosto,rientrare nella fattispecie tipica della prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.
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