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Rif. DV00591
Documento 21/05/1990 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 3209
Data 21/05/1990
Riferimento Protocollo Mittente n. 277195
Note
Allegati
Titolo SICUREZZA IMPIANTI - DISCIPLINA E REQUISITI EX LEGGE 46/90
Testo Come noto l'articolo 2 della legge 5.3.1990, n.46, recante norme per la sicurezza degli impianti, ha previsto che a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa (13.3.1990) possano essere abilitati all'esercizio di attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elencati all'articolo 1 (e pertanto iscritte nell'Albo delle imprese il cui titolare, o un eventuale preposto, possieda i requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3, qui di seguito sintetizzati:

a) laurea in materia tecnica specifica;

b) diploma di scuola secondaria superiore, con specializzazione nel settore in cui intende svolgere l'attivita' ed un anno di inserimento continuativo in una impresa operante nello stesso settore;

c) titolo o attestato rilasciato ai sensi della normativa vigente in materia di formazione professionale e due anni di inserimento continuativo in una impresa operante nel settore in cui intende svolgere l'attivita';

d) prestazione lavorativa alle dipendenze di una impresa operante nel settore di attivita' che intende svolgere per un periodo di almeno tre anni (esclusi gli anni di apprendistato) in qualita' di operaio installatore con qualifica di specializzato.

La stessa legge all'articolo 18 (recante disposizioni transitorie), dispone che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, "sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1" tutte le imprese gia' in possesso (naturalemente alla data di entrata in vigore, della legge e limitatamente al proprio settore di attivita') del requisito di cui al primo comma dell'articolo 2, cioe', ad avviso dello scrivente, tutte le imprese che alla data del 13.3.1990 risultino regolarmente iscritte al Registro delle ditte o all'Albo delle imprese artigiane per l'esercizio di una, o piu', delle attivita' sopracitate.

L'articolo 4 dispone che all'accertamento del possesso dei requisti tecnico-professionali previsti dall'articolo 3 provveda:

a) per gli artigiani, la Commissione provinciale dell'artigianato nella sua normale composizione.

b) per le altre imprese, un'apposita commissione nominata, per ogni Camera di commercio, dalla Giunta nella composizione variabile da 5 a 9 componenti piu' il Presidente da scegliersi tra i docenti universitari o di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.

Circa "le organizzazioni delle categorie piu' rappresentative a livello nazionale" degli esercenti le attivita' dei componenti di propria competenza delle commissioni di cui alla lettera b) questo Ministero fa riserva di fornire tempestive notizie, sentito il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Per quanto riguarda la individuazione (con riferimento alla peculiare natura delle attivita' connesse agli impianti di cui all'articolo 1) "delle lauree in materia tecnica specifica, dei diplomi di scuola secondaria superiore con specializzazione ... e dei titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale ..." (di cui all'articolo 2) da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali, lo scrivente si riserva di sentire il Ministero della ricerca scientifica e sentire il Ministero della ricerca scientifica e dell'universita' ed il Ministero della pubblica istruzione.

Resta inteso che nulla vieta alle Commissioni provinciali dell'artigianato di prendere in esame eventuali domande volte ad ottenere il riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3 e di assumere le congruenti decisioni ogni qual volta le stesse siano suffragate di sufficiente certezza in merito alla natura del titolo di studio (laurea in ingegneria, diploma di istituto tecnico industriale ad indirizzo ben definito e simili); la stessa cosa naturalmente vale per le commissioni di cui all'articolo 4, non appena saranno in grado di funzionare.

Con l'occasione, in relazione a specifici quesiti formulati sulla materia in argomento da alcune di codeste Camere di commercio, si fa presente quanto segue:

a) la costituzione delle commissioni (e il conseguente avvio della loro attivita') non e' subordinata all'entrata in vigore del decreto di attuazione di cui all'articolo 15;

b) stante la "lettera" del primo comma dell'articolo 2 si ritiene che l'accertata, regolare iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle ditte sia un requisito sufficiente per usufruire dell'applicazione della disposizione transitoria di cui all'articolo 18, ancorche', ipotesi possibile nel caso delle societa', alla data di entrata in vigore della legge non sia ancora stato denunciato l'avvio dell'attivita' che potra', quindi, avvenire anche in data successiva.


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