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Rif. DV02368
Documento 13/07/1987 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero
Data 13/07/1987
Riferimento Protocollo Mittente n. 471678/20/86
Note
Allegati
Titolo STRUTTURA ALBO - ISCRIZIONE - ELENCHI SPECIALI - CONSULENTI TECNICI
Testo In occasione di alcuni quesiti pervenuti a questa direzione generale è emerso che vi è difformità di comportamento da parte dei competenti uffici in relazione all'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici di esperti, quali periti grafici, traduttori, ecc., appartenenti a categorie non organizzate in ordini o collegi professionali.
Sembra, infatti, che talora si richieda ai citati esperti la iscrizione nel ruolo esistente presso le camere di commercio, tenuto a norma del d.m. 29 dicembre 1979, e che tal'altra, invece, si prescinda da tale requisito. Sono state, inoltre, espresse perplessità in ordine alla stessa ammissibilità dell'inserimento di tali esperti nell'albo dei consulenti tecnici, rilevandosi che le vigenti dipsosizioni (artt. 13 e seguenti disp. att. cod. proc. civ.) appaiono riferirsi ai soli professionisti iscritti ad "associazioni professionali".

Questa direzione generale, ritiene pertanto opportuno dettare al rigurado delle direttive di carattere generale.
Va osservato, in primo luogo, che in effetti le disposizioni contenute negli artt. 13 e seguenti dispositivo att. cod. proc. civ. sembrano prevedere l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici dei soli professionisti iscritti in albi professionali. Ciò si desume chiaramente dall'art. 15 che dispone che possono ottenere l'iscrizione nell'albo "coloro che ... sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali" dall'art. 16, il quale richiede che la domanda sia corredata, fra l'altro, del "certificato di iscrizione all'associazione professionale" e dall'art. 14 il quale prevede che il comitato, cui compete la formazione dell'albo, sia di volta in volta integrato "da un professionista, iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente".
Ciò premesso, si ritiene tuttavia, che l'evidente e frequente esigenza dei giudici di valersi nel corso delle istruttorie, dell'ausilio di tali esperti (periti grafici, interpreti, ecc,) e, nello stesso tempo, l'opportunità che anch'essi siano iscritti nell'albo dei consulenti, in quanto ciò implica una preventiva valutazione delle capacità tecniche e delle qualità MORALI DELL'ESPERTO, NONCHE' LA COSTANTE VIGILANZA SUL SUO OPERATO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE (ARTT. 18, 19, 20 DISP. ATT. COD. PROC. CIV.), GIUSTIFICHINO L'ESTENSIONE AD ESSI DELLE NORME SOPRA CITATE.
PUO', DUNQUE, CONCLUDERSI CHE ANCHE GLI ESPERTI NON ORGANIZZATI IN ORDINI O COLLEGI PROFESSIONALI POSSANO ESSERE ISCRITTI NELL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI ED APPARE A TAL FINE LEGITTIMO E PIENAMENTE CONFORME ALLA "RATIO" STESSA DELL'ALBO ESIGERE DALL'ASPIRANTE QUALE REQUISITO NECESSARIO L'ISCRIZIONE NEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI ESISTENTI PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO.

COME E' NOTO, TALE RUOLO, ISTITUITO DALL'ART. 32 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON R.D. 20 SETTEMBRE 1934 N. 2011, AL QUALE, PER ESPRESSA PREVISIONE LEGISLATIVA, NON POSSONO ESSERE ISCRITTI COLORO CHE ESERCITANO ATTIVITA' PROFESSIONALI PER LE QUALI ESISTONO ALBI REGOLATI DA APPOSITE DISPOSIZIONI, E' DIRETTO A CONSENTIRE UNA VIGILANZA PUBBLICA SU ATTIVITA' TECNICHE IL CUI CORRETTO ESERCIZIO SAREBBE ALTRIMENTI AFFIDATO ALLA ESCLUSIVA SERIETA' DEGLI
INTERESSATI. COME SI RILEVA, DAL D.M. 29 DICEMBRE 1979 (PUBBLICATO SU G.U. N. 24 DEL 25 GENNAIO 1980) L'ISCRIZIONE NEL RUOLO DELLE CAMERE DI COMMERCIO PRESUPPONE L'ACCERTAMENTO POSITIVO DELL'IDONEITA' TECNICA DELL'ESPERTO (ART. 5) E LA SUA SOTTOPOSIZIONE ALLA SORVEGLIANZA DI UN'APPOSITA COMMISSIONE ISTITUITA PRESSO LA STESSA CAMERA (ART. 13).
SI RITIENE, DUNQUE, CHE DETTA ISCRIZIONE POSSA EQUIVALERE, AI FINI CHE QUI INTERESSANO, ALLA ISCRIZIONE NEGLI ALBI PROFESSIONALI RICHIESTA DALLA LEGGE PER I PROFESSIONISTI ORGANIZZATI IN ORDINI O COLLEGI, IN QUANTO ESSA DA' PARIMENTI GARANZIA SIA DELLE CAPACITA' PROFESSIONALI DELL'ESPERTO CHE DELLA OSSERVANZA DELLE SPECIFICHE REGOLE DEONTOLOGICHE.
ALLA CONCLUSIONE SOPRA ACCOLTA, NON SEMBRA INOLTRE OSTARE IL FATTO CHE LE ATTIVITA' RIFERIBILI AGLI ESPERTI IN QUESTIONE NON RIENTRINO NEI SETTORI ESPRESSAMENTE ELENCATI NELL'ART. 13 DISP. ATT. COD. PROC. CIV.; TALE NORMA INFATTI SI LIMITA AD INDICARE LE CATEGORIE CHE DEVONO ESSERE SEMPRE COMPRESE NELL'ALBO E TALE CHIARA FORMULAZIONE LETTERALE SMENTISCE CHE SI SIA INTESO ESCLUDERE LA POSSIBILITA' DI COMPRENDERVENE ALTRE.

QUANTO POI ALLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO CHE DEVE PROCEDERE ALLA FORMAZIONE DELL'ALBO, VA OSSERVATO CHE NELLE IPOTESI CONSIDERATE PUO' TROVARE APPLICAZIONE IL TERZO COMMA DEL CITATO ARTICOLO 14, E CHE PERTANTO, IN ANALOGIA A QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO PER L'ESAME DELLE DOMANDE PRESENTATE DA PERITI STIMATORI, DETTO ORGANO COLLEGIALE DEBBA ESSERE INTEGRATO DA UN ESPERTO DESIGNATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO.
TUTTO CIO' ESPOSTO, SI PREGANO LE SS.LL. DI PORTARE A CONOSCENZA DEI COMPETENTI UFFICI DEL DISTRETTO, IL CONTENUTO DELLA PRESENTE, PRECISANDO, COMUNQUE, CHE ESSO NATURALMENTE NON INCIDE SUL POTERE DEI GIUDICI DI CONFERIRE INCARICHI PERITALI AD ESPERTI CHE NON SIANO ISCRITTI NELL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI (ART. 22, SECONDO COMMA DISP. ATT. COD. PROC. CIV.).


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