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Rif. DV02164
Documento 20/05/1994 LETTERA - CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELL'INTERNO
Tipo Documento LETTERA - CIRCOLARE
Numero
Data 20/05/1994
Riferimento del 20/05/1994
Note
Allegati
Titolo PREVENZIONE INCENDI - D.M. 9 APRILE 1994 - 'REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' RICETTIVE TURISTICO ALBERGHIERE' - CHIARIMENTI
Testo Al fine di chiarire, a seguito di quesiti pervenuti, la portata del punto 2 (Campo di applicazione) del D.M. 9 aprile 1994, si precisa quanto segue:

A) Attività di nuova costruzione con ricettività superiore a 25 posti letto

Le disposizioni di cui al Titolo II - Parte prima - del decreto, si applicano:
a) alle attività da realizzare in edifici di nuova costruzione;
b) alle attività da realizzare in edifici o locali già esistenti e che allo stato hanno altra destinazione;
c) alle attività esistenti in caso di ristrutturazione degli edifici che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai;
d) agli aumenti di volume (ampliamenti) di attività esistenti.
Le disposizioni previste dal Titolo II - Parte prima - decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto (26 aprile 1994) e pertanto vanno applicate in tutti i progetti presentati ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco per la preventiva approvazione, a decorrere da tale data.

Per quanto attiene i progetti di attività che, pur riferendosi ai casi sopraindicati, sono stati invece presentati ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco prima della data di entrata in vigore del decreto, gli stessi, qualora non ancora evasi, vanno esaminati in base alla previgente normativa (lettera-circolare n. 27030/4122/1 del 21 ottobre 1974), (*) fermo restando l'obbligo dei necessari adeguamenti alle misure di cui al Titolo II - Parte seconda - del decreto, entro i termini previsti dal punto 21.2.

B) Attività esistenti con ricettività superiore a 25 posti letto

Le disposizioni di cui al Titolo II - parte seconda - si applicano alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e come tali vanno intese quelle attività che al 25 aprile 1994 di fatto esercitavano con una autorizzazione rilasciata dall'organo amministrativo competente.
Il piano programmato dei lavori di adeguamento, di cui all'ultimo comma del punto 21.2 del decreto, deve consistere in una relazione che evidenzi lo stato di fatto dell'attività alla data di entrata in vigore del decreto e riporti gli adeguamenti necessari, da mettere in atto per rendere l'attività conforme alle misure di sicurezza.
I progetti di adeguamento di attività esistenti, che non comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai, anche se presentati ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto (26 aprile 1994) vanno esaminati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo II - parte seconda.
Al fine di rendere più immediata la lettura del decreto, si allegano alcune tabelle riassuntive e di confronto relativamente ad alcune specifiche misure.


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