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Rif. DV07124
Documento 01/02/2001 LETTERA-CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELL'INTERNO
Tipo Documento LETTERA-CIRCOLARE
Numero
Data 01/02/2001
Riferimento Protocollo Mittente n. P133/4106 SOTT.40/A Protocollo CNI n. 1963 del 12/06/2001
Note
Allegati
Titolo PREVENZIONE INCENDI - 'DEPOSITI DI G.P.L. DI CAPACITA' NON SUPERIORE A 5 MC DI SERBATOI INTERRATI PROTETTI CON RIVESTIMENTO IN RESINE EPOSSIDICHE E SISTEMA DI PROTEZIONE CATODICA AD ANODI SACRIFICALI - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 16 GENNAIO 2001'
Testo PREMESSA

La salvaguardia e l'incolumità delle persone attraverso la prevenzione e l'estinzione degli incendi, costituisce compito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tra le numerose attività ed installazioni pericolose sottoposte al controllo obbligatorio dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, ai fini della prevenzione degli incendi, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, ricadono anche i depositi di gas di petrolio liquefatto, in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 300 litri (attività n' 4/B dell'allegato al decreto interministeriale 16 febbraio 1982).

Le norme di sicurezza, ai fini della prevenzione degli incendi, dei depositi di gas di petrolio liquefatto, in serbatoi fissi, sono disciplinate dai seguenti decreti del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Industria:

a) decreto 31 marzo 1984 (S.O.G.U. 122 del 4/5/1984) relativo ai depositi di capacità fino a 5 mc;

b) decreto 13 ottobre 1994 (S.O.G.U. 265 del 12/11/1994) relativo ai depositi di capacità superiore a 5 mc

I decreti sopracitati prevedono, che i serbatoi devono essere metallici, realizzati e verificati in conformità alle norme vigenti per gli apparecchi a pressione e per tale aspetto sono soggetti alle procedure di omologazione e certificazione dell'I.S.P.E.S.L., organismo competente in tale materia.

Per quanto attiene le modalità di installazione, i citati decreti prevedono che i serbatoi possono essere ubicati fuori terra od interrati.

Per i serbatoi interrati:

a) il decreto 31/3/1984 prevede l'interramento entro cassa di contenimento in conglomerato cementizio;

b) il decreto 13/10/1994 prevede invece che i serbatoi possano essere collocati entro cassa di contenimento in conglomerato cementizio od in alternativa protetti da idoneo rivestimento anticorrosione e da un sistema di protezione catodica ad anodi sacrificali.

Nel corso del 1994 furono presentate al Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, da parte di Ditte costruttrici di serbatoi per G.P.L. proposte che prevedevano, limitatamente al settore dei depositi di G.P.L. di capacità sino a 5 mc, l'interramento dei serbatoi con soluzioni alternative alla loro collocazione entro cassa di contenimento in conglomerato cementizio.

Sostanzialmente le soluzioni proposte sono riconducibili alle due seguenti tipologie:

A) SERBATOIO INTERRATO POSTO ENTRO UN CONTENITORE IN POLIETILENE

Tale proposta prevede la collocazione del serbatoio entro un apposito contenitore in polietilene ad alta densità per garantirne l'isolamento dal terreno circostante e la protezione contro la corrosione.

Sono previste due soluzioni, rispettivamente con posizionamento del serbatoio in verticale ed un'altra con posizionamento del serbatoio in orizzontale, rispetto al piano campagna.

La scrivente Amministrazione, valutate le proposte avanzate e previa acquisizione del parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di prevenzione incendi, di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, ha autorizzato l'installazione in deroga a quanto previsto dal decreto 31 marzo 1984, a mezzo delle seguenti disposizioni:

a) lettera-circolare P2168/4106 del 27 settembre 1994, relativa all'utilizzo di serbatoi interrati ad asse verticale, di capacità singola non superiore a 3 mc, collocati entro contenitori in polietilene;

b) lettera-circolare P2005/4106 del 27 ottobre 1995, relativa all'utilizzo di serbatoi interrati ad asse orizzontale, di capacità singola non superiore a 3 mc, collocati in contenitori in polietilene.

A) SERBATOIO INTERRATO PROTETTO DA UN RIVEST@NTO IN RESINE EPOSSIDICHE TERMOINDURENTI E DA UN SISTEMA DI PROTEZIONE CATODICA AD ANODI SACRIFICALI DI MAGNESIO.

Tale soluzione è stata autorizzata dall'Amministrazione, in deroga a quanto previsto dal decreto 31/3/1984, con lettera-circolare P2004/4106 del 27/10/1995, acquisito il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di prevenzione incendi, di cui all'art. 10 del D.P.R. 577/1982, e tenuto conto in particolare:

a) del resoconto delle prove effettuate dal Laboratorio di Macchine e Termotecnica del Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

b) delle disposizioni emanate in Francia dal Ministero dell'Industria e della Pianificazione del Territorio e relative alla costruzione, protezione, installazione e controllo dei serbatoi per g.p.l. interrati con protezione catodica.

Le varie soluzioni sopracitate, la cui efficacia è stata sancita con le citate disposizioni ministeriali, sono pertanto da ritenersi equivalenti sotto l'aspetto della sicurezza.

Occorre precisare che la scrivente Amministrazione, attraverso l'emanazione delle citate lettere-circolari, ha stabilito in particolare:

a) i requisiti di protezione che devono possedere i serbatoi per essere interrati senza la loro allocazione entro cassa di contenimento in conglomerato cementizio; le modalità di installazione ed i controlli periodici da effettuare ai fini della sicurezza.

In data 5 aprile 1996 fu sottoscritto tra l'I.S.P.E.S.L. ed il Ministero dell'Interno Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, un apposito accordo procedimentale, riguardante l'ambito relativo ai serbatoi metallici interrati con rivestimento in resine epossidiche e protezione catodica e di serbatoi metallici interrati ad asse orizzontale posti entro contenitore in polietilene, limitatamente al loro impiego nei depositi di G.P.L. sino a 5 mc.

Di tale accordo questa Amministrazione ha dato informativa a tutte le strutture dei Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a mezzo di lettera-circolare P734/4106 del 18/4/1996.

Il suddetto accordo ha previsto in particolare l'effettuazione di verifiche sperimentali sui previsti sistemi di protezione, al fine di acquisire elementi conoscitivi per poter eventualmente procedere ad una modifica dell'attuale nonnativa relativa ai controlli periodici di competenza dell'I.S.P.E.S.L.: le predette verifiche non avevano pertanto lo scopo di validare la sicurezza dei sistemi di protezione.

A seguito del predetto accordo sottoscritto tra l'I.S.P.E.S.L. ed il Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, è stato costituito un tavolo tecnico, coordinato dall'I.S.P.E.S.L., con la partecipano di funzionari tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell'I.S.P.E.S.L., del Ministero dell'Industria-Ispettorato tecnico e rappresentanti dell'Assogasliquidi Associazione di categoria più rappresentativi.

Nell'ambito del predetto tavolo tecnico sono state stabilite le specifiche per l'effettuazione delle verifiche sperimentali.

Gli esiti delle verifiche espletate a tutt'oggi hanno confermato il buon funzionamento dei sistemi di protezione e l'assenza di anomalie sui serbatoi.

Premesso quanto sopra, si comunica che nel corso del 1996 sono stati promossi due ricorsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per l'annullamento rispettivamente della lettera-circolare P2004/4106 del 27/10/1995 e dell'accordo procedimentale sottoscritto tra questa Direzione Generale e l'I.S.P.E.S.L. in data 5/4/1996.

Il T.A.R. del Lazio-Sezione I - riunendo i predetti ricorsi, con sentenza del 2/12/1997, li ha dichiarati inammissibili.

Nel 1998, da parte degli interessati, è stato avanzato ricorso in appello al Consiglio di Stato per l'annullamento della predetta sentenza del T.A.R.-Lazio - del 2/12/1997.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione IV -, con decisione resa pubblica mediante deposito in segreteria in data 16 gennaio 2001, di cui si allega copia, ha rigettato il ricorso in appello di cui sopra.

A conclusione la citata decisione del Consiglio di Stato, riconferma la piena validità dei quadro normativo che regolamenta la materia in oggetto.

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