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Rif. DV07119
Documento 04/04/2001 LETTERA-CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELL'INTERNO
Tipo Documento LETTERA-CIRCOLARE
Numero
Data 04/04/2001
Riferimento Protocollo Mittente n. P500/4122/1SOTT.1/B Protocollo CNI n. 1963 del 12/06/2001
Note
Allegati
Titolo PREVENZIONE INCENDI - 'ATTIVITA' TURISTICO ALBERGHIERE - PRECISAZIONI E CHIARIMENTI SULL'APPLICAZIONE DEL D.M. 9 APRILE 1994'
Testo Nel recente periodo sono pervenuti a questa Amministrazione centrale, da parte di Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e di Associazioni di categoria, numerosi quesiti e richieste di chiarimento in merito all'applicazione di specifici punti dell'allegato tecnico al D.M. 9 aprile 1994, con particolare riguardo alle attività ricettive esistenti.

Per uniformità di indirizzo si riportano di seguito le risposte già formulate sulla base dei quesiti pervenuti.

1. Ampliamenti di strutture ricettive esistenti - Sistema di vie di esodo
Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attività, lo stesso dovrà essere rispondente al Titolo 11, parte seconda - attività esistenti - dei D.M. 9 aprile 1994.


2. Resistenza al fuoco dei tramezzi

A modifica della tabella 2 della circolare n. 91 del 14 settembre 1961, sulla base di sperimentazioni a suo tempo condotte dal Centro Studi ed Esperienze del C.N.VV.F., si precisa che ad una muratura realizzata con laterizi forati da 8 cm di spessore ed intonacata su entrambe le facce, per uno spessore complessivo di 1 0 cm, è da attribuire una resistenza al fuoco pari a REI 30.

3. Resistenza al fuoco delle strutture di copertura

Fermo restando il rispetto delle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti stabilite dal D.M. 9 aprile 1994 in funzione dell'altezza antincendio dell'edificio, è consentito che gli elementi strutturali della copertura, qualora non collaborino alla statica complessiva del fabbricato ma debbano garantire unicamente la propria stabilità, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate alla classe dei locali immediatamente sottostanti, con un minimo di R 30, indipendentemente quindi dall'altezza del fabbricato. Quanto sopra potrà essere realizzato a condizione che la situazione al contorno escluda la possibilità di propagazione di un eventuale incendio ad ambienti o fabbricati circostanti; in tale evenienza (come ad esempio nel caso di adiacenza con edifici di maggiore altezza) dovranno essere attuate idonee misure di sicurezza atte ad impedire la propagazione dell'incendio.

4. Strutture alberghiere esistenti servite da una sola scala

Nel caso di strutture ricettive esistenti servite da una sola scala che immette nell'atrio di ingresso, quest'ultimo costituirà parte del percorso di esodo e pertanto, sulla base delle disposizioni previste dal D.M. 9 aprile 1994, andranno rispettate le seguenti specifiche misure:

a) REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI

La reazione al fuoco dei materiali installati nell'atrio deve essere conforme a quanto previsto al punto 6.2, lettera a). Si ritiene inoltre che nel locale in questione non devono essere installate apparecchiatura da cui possono derivare pericoli di incendio. Qualora nell'atrio sia prevista una zona bar, è consentita l'installazione di macchina per caffè di tipo elettrico.

b) PERCORSO DI ESODO

bl) Se il D.M. 9 aprile 1994 consente che la scala possa essere non protetta, la lunghezza del percorso totale a partire dal piano più elevato fino all'uscita sull'esterno, e quindi comprensiva anche del tratto interessante l'atrio, dovrà essere non superiore a quanto stabilito al punto 20.4.2 del decreto (40-45 m);

b2) Se invece la scala è di tipo protetto, il percorso dallo sbarco della stessa nell'atrio di ingresso fino all'uscita all'esterno, è unidirezionale e come tale equiparabile ad un corridoio cieco. Sulla base delle limitazioni previste dal decreto per i corridoi ciechi, la lunghezza del suddetto percorso va limitata di norma a 15 metri, mentre l'area dell'atrio deve essere separata dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 oppure, in alternativa alle suddette misure di separazione, le aree dell'atrio e di tutti i locali adiacenti e con esso comunicanti devono essere protette da un impianto automatico di rivelazione e allarme incendio. La lunghezza del suddetto percorso potrà essere incrementata fino ad un massimo di 25 m; in tale circostanza si renderà necessaria sia la separazione dell'atrio dai locali adiacenti, come sopra indicato, che il rispetto del punto 20.4.1 del decreto per quanto attiene la reazione al fuoco dei materiali e l'installazione dell'impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;

e) COMPARTIMENTAZIONE

Per quanto attiene la necessità di compartimentale l'atrio rispetto agli altri locali con esso comunicanti, fatto salvo quanto richiesto al precedente capoverso b2), si richiama in generale l'osservanza del punto 19.3 nonché del punto 8.4.2 per i locali destinati a riunioni, trattenimenti e simili.

5. Scale non facenti parte del sistema di vie di esodo
Si chiarisce che le scale che servono più piani dell'edificio all'interno di uno stesso compartimento, e che non fanno parte del sistema di vie di uscita, non sono tenute ad osservare le prescrizioni dettate dal D.M. 9 aprile 1994 per la protezione delle scale stesse in funzione del numero dei piani della struttura ricettiva. Idonea segnaletica di sicurezza dovrà evidenziare che tali scale, non facendo parte del sistema di vie di esodo, non devono essere utilizzate per l'evacuazione dell'edificio in caso di emergenza.


6. Numero dei piani fuori terra

Per la corretta applicazione del D.M. 9 aprile 1994, laddove vengono poste limitazioni in "ione del numero dei piani fuori terra, occorre fare riferimento al piano di uscita dall'edificio inteso come il piano dal quale, attraverso un percorso orizzontale, sia possibile l'evacuazione degli occupanti direttamente all'esterno dell'edificio, ed al quale adducono, quindi, le scale a servizio del fabbricato. Pertanto devono essere considerati piani fuori terra di un'attività ricettiva tutti quelli ubicati al di sopra del suddetto piano di uscita dall'edificio, compreso quest'ultimo. Viceversa sono da considerare interrati i piani per la cui evacuazione occorre procedere in direzione ascendente per giungere al citato piano di uscita dall'edificio. Si precisa altresì, in analogia con quanto previsto al punto 4.2 del D.M. 19 agosto 1996 per i locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, che possono non considerarsi interrati i piani che presentano un dislivello rispetto al piano di uscita dall'edificio fino a - 1 metro.

Inoltre, nel caso di strutture turistico-alberghiere ubicate in edifici in cui sono presenti anche altre attività a diversa destinazione, ammissibili ai sensi del punto 5.1 del D.M. 9 aprile 1994, il numero dei piani fuori terra da prendere a riferimento per l'attività ricettiva sì calcola sommando i piani interessati dall'attività medesima e quelli eventualmente sottostanti ad essa.

7. Larghezza totale delle scale e delle uscite

A chiarimento di quanto riportato al punto 7.6 del D.M. 9 aprile 1994, si precisa che la larghezza complessiva delle scale deve essere determinata in base al massimo affollamento previsto nei due piani consecutivi in elevazione, escludendo quindi il piano di uscita dall'edificio in quanto soltanto gli occupanti di tali livelli dovranno utilizzare le scale come via di esodo. Il dimensionamento delle uscite al piano di uscita dall'edificio dovrà invece tenere conto del massimo affollamento previsto a tale livello oltre all'eventuale larghezza delle scale provenienti dai piani superiori e/o inferiori qualora queste non immettano direttamente all'aperto bensì conducano nell'atrio dell'albergo.

8. Lunghezza dei percorsi di esodo

Il sistema di vie di uscita deve consentire di raggiungere un luogo sicuro o una scala di sicurezza esterna con un percorso massimo di 40 m, e/o una scala protetta con un percorso di esodo non superiore a 30 metri, stante l'inferiore livello di sicurezza garantito da tale via di esodo. Si precisa quindi che nel caso di collegamento verticale costituito da una scala protetta, il limite di 30 metri è riferito al percorso al piano fino a raggiungere detta scala, non dovendosi computare la lunghezza del percorso all'interno del vano scala.

9. Impianti di produzione calore

Il D.M. 9 aprile 1994 stabilisce al punto 8.2.1 dell'allegato che "gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato" con ciò significando che le apparecchiatura di produzione calore (caldaie) devono essere installate. in appositi locali ad uso esclusivo (centrali termiche) e rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.

Pertanto il riscaldamento e la climatizzazione di un edificio adibito ad attività alberghiera può essere frazionato in più centrali termiche, ciascuna delle quali a servizio di distinte volumetrie del fabbricato. Lo stesso D.M. 9 aprile 1994, fatti salvi i casi previsti per le residenze turistiche ed i villaggi turistici, fa invece espresso divieto di installare apparecchiatura di produzione calore all'interno delle unità abitative (camere) e delle aree comuni aperte al pubblico.

10. Condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione

Si chiarisce che le condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere provviste di serrande tagliafuoco esclusivamente in corrispondenza degli attraversamenti di strutture che delimitano i compartimenti degli edifici, di cui ai punti 6.3 e 19.3 del D.M. 9 aprile 1994. Poiché le camere per gli ospiti non costituiscono compartimenti antincendio, l'attraversamento da parte delle suddette condotte dei tramezzi che separano le camere dai corridoi non deve essere provvisto delle citate serrande tagliafuoco.

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