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Rif. DV05889
Documento 18/09/1998 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELL'INTERNO
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero
Data 18/09/1998
Riferimento Protocollo Mittente n. P1268/41101 SOTT.72/E Protocollo CNI n. 10109 del 16/04/1999
Note
Allegati
Titolo PREVENZIONE INCENDI - 'CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DEL 4 AGOSTO 1998 SUL DECRETO LEGISLATIVO 11 FEBBRAIO 1998, N. 32 RELATIVO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI'
Testo Si trasmette la Circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 218445 del 4 agosto 1998, illustrativa degli articoli 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, affinchè ne venga curata la diffusione, unitamente alla presente, ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco del rispettivo ambito territoriale.

Il Decreto Legislativo n. 32 del 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1998, all'art. 1, semplifica la previgente procedura amministrativa per autorizzare l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti.

Al fine di dare risposta ai quesiti pervenuti sull'argomento dalle strutture periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tenendo conto dei chiarimenti forniti dal Minsitero dell'Industria nella circolare in oggetto, si forniscono le seguenti precisazioni in materia di adempimenti di prevenzione incendi relativi agli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.

A) PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI

Gli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione rientrano, come noto, tra le attività soggette al controllo di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi della legge n. 966/1965 del D.P.R. n. 557/1982, secondo le procedure di recente aggiornate con D.P.R. n. 37/1998, in quanto ricompresi nel D.M. 16 febbraio1982, ai seguenti punti dell'allegato:

- n. 7 impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione (metano, g.p.l.);

- n.18 impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato.

L'interessato è pertanto tenuto ad adottare tutte le specifiche disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio, secondo le procedure stabilite nel D.P.R. n. 37/1998, al fine di poter attestare nella domanda da inoltrare al Comune l'avvenuto rispetto di tutte le prescrizioni di legge, così come previsto dall'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 32/1998.

B) COLLAUDO DEGLI IMPIANTI

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato nella circolare in oggetto, ha precisato che le modalità di collaudo degli impianti restano invariate per il collaudo iniziale di nuovi impianti ovvero degli impianti potenziati o ristrutturati.

Pertanto sulla base di quanto previsto dalla preveigente normativa, di cui alla legge n. 1034/1970 e del connesso regolamento emanato con D.P.R. n. 1269/1971, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, od un suo delegato, è chiamato a far parte della Commissione di collaudo degli impianti.

Si precisa che il sopralluogo effettuato in seno alla Commissione di collaudo è finalizzato anche al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, così come espressamente previsto dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 37/1998.



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