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Rif. DV05401
Documento 22/06/1998 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELL'INTERNO
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 3
Data 22/06/1998
Riferimento
Note (G.U. 8-7-98 N. 157)
Allegati
Titolo FUNZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PERSONALE DIPENDENTE - 'LEGGE 191/1998 RECANTE: 'MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 15 MARZO 1997, N. 59 E 15 MAGGIO 1997, N. 127, NONCHE' NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE PER PERSONALE DIPENDENTE E DI LAVORO A DISTANZA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI'
Testo La legge n. 127/1997 ha stabilito che "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi" (art. 6, comma 3-bis).

Ora, per contribuire a risolvere le difficoltà sorte in alcuni enti privi di personale con qualifica dirigenziale, si è previsto che "le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68 lett. c) dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale anche in deroga a ogni diversa disposizione" (art. 2, comma 13 della legge n. 191 del 16 giugno 1998, che inserisce un comma 3-bis all'art. 51 della legge n. 142/1990).

La norma prevede inoltre che, in attesa di apposita definizione contrattuale, nei precitati comuni possano essere assegnate indennità di funzione, localmente determinate, ai responsabili degli uffici e dei servizi, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni.

Si precisa, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, che tale disposizione (art. 2, comma 3, della legge n. 191 del 16 giugno 1998) non introduce alcuna deroga al principio di separazione affermato dalla legge n. 12?/1997 e ribadito dal decreto legislativo n. 29/1993 modificato dal decreto legislativo n. 80/1998, anzi conferma la distinzione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo e funzioni di gestione, stabilendo l'inderogabilità regolamentare delle attribuzioni gestionali ai dirigenti.

In tale ambito si colloca anche l'art. 45 comma 1 del decreto legislativo n. 80/1998, il quale esplicitamente prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo le previgenti disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione, nonché gli altri provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

Le nuove disposizioni della legge n. 191/1998 non introducono dunque alcuna novità né alcuna differenziazione per comuni di esigue dimensioni demografiche rispetto all'assetto organizzativo già delineato con la sopracitata legge n. 127/1997.

Si conferma, pertanto, l'esclusione di atti gestionali da parte degli organi di governo dell'ente (sindaco o singoli assessori), introducendosi come unica innovazione una maggiore libertà di scelta dei responsabili degli uffici e dei servizi.

I medesimi possono essere individuati in relazione ai criteri di professionalità posseduta dagli stessi, senza alcun vincolo di inquadramento in una determinata qualifica, anche in deroga a previgenti disposizioni in tal senso.

Quanto sopra in rapporto al disposto dell'art. 6, comma 7 della legge n. 127/1997 che ha introdotto il principio dell'affidamento degli incarichi sulla base di prefissati "criteri di competenza professionale".

Resta confermata la facoltà per le amministrazioni locali di attribuire al segretario comunale, con atto del sindaco, funzioni di gestione (art. 17, comma 68, lettera c) della legge n. 127/1997). Si precisa che la formulazione della norma consente di attribuire, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e regolamentare, anche singole competenze di specifiche strutture, nel rispetto del principio dell'attribuzione di funzioni omogenee in modo da identificare un unico centro di riferimento e di responsabilità, senza alcuna duplicazione.

In conclusione, il principio di separazione tra funzione di governo e di gestione costituisce l'unico limite al potere di autorganizzazione degli enti, potere notevolmente ampliato dopo legge n. 127/1997.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza degli enti locali interessati, fornendo un cortese cenno di assicurazione.



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