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Rif. DV05892
Documento 20/10/1998 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELL'INTERNO
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero
Data 20/10/1998
Riferimento Protocollo Mittente n. P1274/4135SOTT.5 Protocollo CNI n. 10109 del 16/04/1999
Note
Allegati
Titolo PREVENZIONE INCENDI - 'ASCENSORI ELETTRICI CON MACCHINARIO INSTALLATO ALL'INTERNO DEL VANO CORSA - AMMISSIBILITA' AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI'
Testo Alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco hanno recentemente ricevuto richieste di pareri su progetti di insedimaneti civili ed industriali che prevedono l'installazione di ascensori privi del locale macchinario, essendo questo posizionato all'interno del vano corsa ed hanno formulato quesiti sulla ammissibilità di tale soluzione ai fini della prevenzione incendi.

La normativa di prevenzione antincendi, a decorrere dal D.P.R. n. 1497 del 1963, si è sempre posta l'obiettivo di realizzare il vano di corsa degli ascensori in modo da garantire la compartimentazione antincendio dell'edificio servito, al fine di limitare la propagazione verticale dell'incendio e dei prodotti della combustione.
Con riferimento al locale del macchinario, i requisiti antincendio previsti sono gli stessi del vano di corsa.

Ciò premesso, la soluzione impiantistica di cui in oggetto è da considerare ammissibile alla luce di quanto stabilito dalla Direttiva 95/16/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, per il riavvicinamento della legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 7 settembre 1995, n. 213).

La suddetta Direttiva, al fine di consentire la libera circolazione di tutti i tipi di ascensore, ha stabilito di armonizzare le disposizioni nazionali in materia a decorrere dal 1 luglio 1997, fissando:

- i requisiti essenziali di sicurezza e salute cui devono rispondere gli ascensor tenendo presente tutti i rischi, causati dagli ascensori stessi, cui sono esposti gli utenti, nonchè gli occupanti della costruzione;

- le procedure per valutare la conformità degli ascensori ai requisiti essenziali di sicurezza e salute.

Tale Direttiva non richiede come requisito essenziale tassativo l'installazione del macchinario in apposito locale, separato dal vano di corsa.

Pertanto non può essere frapposto alcun ostacolo alla commercializzazione e messa in servizio di ascensori che adottino la soluzione priva del locale macchinario, purchè dispongano di:

- attestato dell'esame CE del tipo, rilasciato da un organismo notificato, che sancisca la conformità alle disposizioni della Direttiva stessa (ai fini della commercializzazione);

- dichiarazione CE di conformità, rilasciata dall'installatore di cui all'art. 1, comma 4, della Direttiva e redatta secondo le previsioni dell'allegato II della medesima (ai fini della messa in esercizio).

Quanto sopra premesso e ferma restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di protezione antincendio del vano di corsa (compartimentazione, aerazione) i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, nell'espletamento dell'attività di prevenzione incendi, accettaranno come ammissibili soluzioni che prevedono l'installazione del macchinario all'interno del vano di corsa, a condizione che sia comprovata la conformità dell'ascensore alla Direttiva 95&16/CEE, acquisendo:

- in fase di richiesta di parere sul progetto, l'attestazione dell'esame CE del tipo, rilasciata da organismo notificato;

- in fase del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, la dichiarazione CE di conformità rilasciata dall'installatore.



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