Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV05888
Documento 17/09/1998 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELL'INTERNO
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero
Data 17/09/1998
Riferimento Protocollo Mittente n. NS4949/4115/3SOTT.1 Protocollo CNI n. 10109 del 16/04/1999
Note
Allegati
Titolo PREVENZIONE INCENDI - 'ESTINTORI E IMPIANTI ANTINCENDIO AD HALONS'
Testo Con riferimento alle richieste di informazioni pervenute a questo Servizio in merito all'oggetto, si precisa quanto segue:

1. La legge 28 gennaio 1993, n. 549 come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, che ha fatto salvi gli effetti del Decreto del Ministro dell'Ambiente del 26 marzo 1996 stabilisce che

a) l'impiego degli halons nel settore antincendio è vietato

- negli apparecchi ed impianti venduti ed installati a decorrere dal 31 marzo 1996;

- in tutti gli apparecchi ed impianti a decorrere dal 1 gennaio 1999 ovvero precedentemente;

a decorrere dalla data di effettuazione del primo eventuale collaudo, posteriore al 31 marzo 1996, richiesto da specifiche normative o leggi;

a decorrere dalla data della prima eventuale ricarica che si renda necessaria dopo il 31 marzo 1996".

b) il divieto degli usi degli halons non si applica ai seguenti usi critici:

- "protezione dei vani motore, dell'avionica, dei compartimenti di carico e delle cabine degli aerei civili e militari;
- protezione dei vani motore e delle sale di controllo delle imbarcazioni militari;
- soppressione delle esplosioni e inertizzazione di mezzi militari;
- protezione delle piattaforme petrolifere".

c) l'uso degli HCFC negli impianti antincendio fissi, di inertizzazione, negli impianti veicolati e negli estintori portatili carrellati, è consentito limitatamente agli HCFC i cui valori massimi di indice di effetto serra (GWP-orizzonte 100 anni), di permanenza in atmossfera (ALT) e di impoverimento dello strato di ozono (ODP-model derived), non superino rispettivamente 3400, 42 anni e 0,065".

d) la sostituzione degli halons con gli HCFC è regolamentata da appositi accordi di programma che i produttori e gli imprenditori di sostanze sostitutive degli halons hanno stipulato con i Ministeri dell'Ambiente e dell'Industria (Consorzi AMBIENTE E SICUREZZA, CLEAN GAS, ECOFIRE). Tali accordi prevedono, tra l'altro, per i Consorzi l'obbligo di raccogliere e smaltire gli halons sostituiti a proprie spese.

2. la normativa richiamata al precedente punto 1, è fondata sull'esigenza di ridurre l'impiego delle sostanze lesive della fascia di ozono secondo quanto previsto dal Protocollo di Montreal. Vonsiderato che gli halons hanno un potere di distruzione della fascia di ozono almeno 200 volte superiore degli HCFC ammessi come sostituti, la normativa italiana introduce norme più severe per la protezione dell'ambiente di quelle stabilite dal Regolamento Europeo, che invece istituisce il divieto delle produzioni degli halons ma ne ammette ancora gli usi: di conseguenza, ai sensi dell'art. 130 T del Trattato di Roma, la normativa italiana non è in conflitto con il diritto comunitario.

3. La legge 16 giugno 1997, n. 179, è entrata in vigore, secondo quanto stabilito dal Trattato dell'Unione, dopo la comunicazione del Governo italiano alla Commissione Europea, che non ha formulato osservazioni, richiesto modifiche o avviato procedura di infrazione, a conferma di quanto richiamato al precedente punto 2.

4. La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 luglio 1998, in risposta ad una richiesta della Magistratura italiana in merito alle limitazioni di uso degli HCFC previste dal Regolamento Europeo 3093/97, non modifica la legge 16 giugno 1997, n. 179.

In particolare,

a) la sentenza della Corte di Giustizia si esprime sulla procedura seguita dall'Unione Europea per l'adozione del Regolamento n. 3093/97 che non prevede tra l'altro l'impiego degli HCFC nel settore antincendio. La Corte si limita a rilevare che, in relazione alla procedura seguita, il Regolamento 3093/94 resta valido;

b) la Corte di Giustizia , con riferimento in particolare alla richiesta del Governo italiano di entrare nel merito della pericolosità degli halons rispetto agli HCFC, rinvia le valutazioni di merito e le eventuali conseguenti modifiche del regolamento alle sedi del Consiglio dei Ministri dell'Unione Euroepa e del Parlamento Europeo.
c) la Corte non entra nel merito della legislazione italiana vigente, peraltro adottata successivamente al regolamento 3093/94, e senza osservazioni da parte della Commissione Europea - come richiamato al precedente punto 3.

Si richiamano pertanto le Associazioni, i Consorzi e le imprese in indirizzo al rispetto della normativa vigente.



Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it