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Rif. DV05099
Documento 18/12/1997 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELL'INTERNO
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 21
Data 18/12/1997
Riferimento Protocollo Mittente n. 1977/4139 SOTT. 6 Protocollo CNI n. 5484 del 07/01/1998
Note
Allegati
Titolo PREVENZIONE INCENDI - 'UTILIZZO OCCASIONALE DI IMPIANTI SPORTIVI AL CHIUSO PER SPETTACOLI MUSICALI DAL VIVO'
Testo Stante l'utilizzo sempre più frequente degli impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, questa Direzione Generale con Circolare MI.SA. nø 9 (97) del 18 giugno 1997, ha fornito chiarimenti sull'applicazione della vigente normativa di sicurezza, in particolare per gli aspetti pertinenti l'utilizzo da parte del pubblico dell'area destinata all'attività sportiva.

L'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo ha segnalato a questa Direzione che continuano a sussistere difficoltà d'ordine applicativo relativamente alle manifestazioni in oggetto indicate.

In particolare è stato rappresentato che i chiarimenti forniti nella citata circolare, in merito alla distribuzione del pubblico nell'area destinata ad attività sportiva, nell'ipotesi di affluenza di pubblico in piedi, non sono applicabili alla fattispecie in oggetto, in quanto i valori delle densità di affollamento previste (punto 4.1 - lettera b - dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996) hanno riguardo a tipologie di locali quali sale da ballo, discoteche, nonché gran parte dei locali di trattenimento, normalmente caratterizzati da presenza di arredi, che sono invece totalmente assenti nelle aree di gioco dei palazzetti dello sport, ove si ammette il pubblico per assistere a spettacoli musicali dal vivo.

Alla luce delle considerazioni suddette, nonché della tipologia dei palazzetti dello sport esistenti, sentito al riguardo il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, nø 577, che si è espresso nella seduta del 16 corrente mese, si ritiene che la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata ad attività sportiva in occasione di manifestazioni di cui all'oggetto, possa consentirsi fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie, all'uopo destinata, senza ricorrere alla necessità di realizzare settori e percorsi di esodo all'interno dell'area medesima.

Il suddetto parametro di affollamento, che riserva ad ogni spettatore uno spazio di 0,50 mq, consente al pubblico la possibilità di sedersi a terra, di muoversi per utilizzare i servizi dell'impianto e di evacuare l'area con velocità di deflusso accettabile.

La capienza del pubblico nella predetta area dovrà essere in ogni caso verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacità di deflusso (50 persone per modulo) prevista per gli impianti sportivi al chiuso dal D.M. 18 marzo 1996, nonché della disponibilità dei necessari servizi igienici.


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