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Rif. DV04303
Documento 10/01/1997 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELL'INTERNO
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 1
Data 10/01/1997
Riferimento
Note
Allegati
Titolo CODICE DELLA STRADA - 'DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PER CAMBIO DI RESIDENZA E DI ABITAZIONE'
Testo Il regolamento in oggetto, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1996, ha apportato numerose modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992).

In particolare, gli articoli 147 e 150 del decreto del Presidente della Repubblica in questione - recependo i principi informatori del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575: "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione delle patenti di guida" - hanno di fatto adeguato l'aggiornamento della carta di circolazione per cambio di residenza o di abitazione dell'intestatario, all'aggiornamento della patente di guida per cambio di residenza o di abitazione del titolare.

Le semplificazioni introdotte dal provvedimento sono evidenti: compilando un unico modello i cittadini assolvono all'obbligo di aggiornare sia la patente di guida, sia la carta di circolazione dei veicoli di cui hanno la disponibilità.

Ciò premesso, per una migliore operatività degli uffici di anagrafe ed applicazione della normativa in questione, il cui inizio è previsto per il 1ø marzo 1997, d'intesa con la Direzione generale della motorizzazione civile dei Ministero dei trasporti e della navigazione, si ritiene opportuno fornire talune indicazioni -operative che, considerata la stretta connessione fra i nuovi procedimenti e quelli vigenti in materia di patenti di guida, sostituiscono quelle fornite con circolare MIACEL n. 11 (95) del 18 luglio 1995 (Gazzetta Uffciale n. l96 del 23 agosto 1995).


1 - Adempimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica od al cambio di abitazione.

All'atto della presentazione della domanda di iscrizione anagrafica nel comune di immigrazione o del cambio di abitazione nel comune di residenza, qualora si tratti del trasferimento di un'intera famiglia anagrafica, l'intestatario della scheda compilerà il modello trasmesso in allegato che, con decorrenza 1ø marzo 1997, sostituisce il modello attualmente in uso.

Si sottolinea che solo chi presenta la domanda di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione a decorrere dal 1ø marzo 1997 può accedere alla nuova procedura, mentre coloro che avessero già presentato domanda alla suddetta data, per ottenere la trascrizione del nuovo indirizzo sulla carta di circolazione, devono presentare domanda di aggiornamento presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile con le modalità vigenti.

Il nuovo modello contiene i dati anagrafici di ciascun componente la famiglia anagrafica che sia in possesso di patente di guida o di almeno un veicolo; non va compilato per quei componenti che ne siano privi.

Come già precisato con precedente circolare n. 2 del 7 febbraio 1996, per l'aggiornamento delle patenti di guida, si ribadisce che ove l'interessato non proceda a compilare il modello in questione, l'ufficiale d'anagrafe procederà ugualmente ad istruire la pratica anagrafica, verbalizzando ed acquisendo agli atti il rifiuto opposto dall'interessato. Fatta questa necessaria precisazione, si forniscono le ulteriori delucidazioni.

Non devono essere indicate le targhe:

degli autobus;
dei veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate;
dei taxi;
dei veicoli adibiti a noleggio con conducente.

L'aggiornamento delle carte di circolazione di tali veicoli e delle altre relative a veicoli intestati a persone giuridiche, va effettuato - a mente dell'art. 247, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 - presso il competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Gli utenti troveranno le informazioni appena riportate nelle note per la compilazione del modello allegato ove il richiedente indicasse per errore una targa riferibile ad una delle fattispecie suindicate, provvederà l'ufficio centrale operativo, in forma automatica, a bloccare l'emissione del tagliando di aggiornamento.

Nella fase iniziale il modello sarà riprodotto in fotocopia e successivamente, verrà messo a disposizione dei comuni dagli uffici provinciali della motorizzazione civile.

Se i trasferimenti di residenza o di abitazione, riguardano un solo componente la famiglia anagrafica e, quindi, l'uscita dalla stessa, la dichiarazione e la compilazione del modello verranno effettuati dall'interessato.

Si precisa, ulteriormente, che il modello, da protocollare unitamente all'APR, non deve essere sottoscritto e, pertanto, non necessita di alcuna autenticazione né di apposizione di marche da bollo.

Lo stesso va possibilmente compilato a macchina ovvero a-stampatello.

Il modello comprende una parte staccabile che va riempita a cura del richiedente. Tale parte, timbrata e firmata dall'operatore comunale, viene consegnata all'utente che la duplica fotocopiandola e la conserva unitamente alla patente di guida ed alla carta di circolazione di ciascun veicolo di cui ha disponibilità, quale dimostrazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di trasferimento di residenza o di abitazione al competente ufficio comunale. Il tagliando o, se ricorre il caso, i tagliandi di aggiornamento, saranno trasmessi per posta alla nuova residenza dell'interessato dall'ufficio centrale operativo della motorizzazione civile.

Si ricorda che, nel caso di trasferimento in Italia con provenienza da uno Stato estero, non è possibile attivare procedure indicate in questa circolare, poiché la patente e la carta di circolazione estere devono essere sostituite in documenti italiani secondo le disposizioni vigenti.

In caso di variazioni accertate di ufficio, l'ufficiale di anagrafe deve invitare l'utente non solo a rendere le dichiarazioni anagrafiche, ma, altresì, a presentare i modelli contenenti i dati cui sinora si è fatto riferimento.

Per quanto riguarda i senza fissa dimora la procedura può essere applicata soltanto nel caso di riscontrato trasferimento volontario in altro comune. Infatti per alcune particolari categorie di persone nei cui confronti non è riscontrabile il requisito della dimora abituale, la legge anagrafica n. 1228 del 24-dicembre 1954 ha preso in considerazione un solo comune, e cioè quello eletto a domicilio dell'interessato o, in mancanza, quello di uscita.

Quindi, soltanto nel caso in cui, a seguito di dichiarazione resa dall'interessato, venga meno la condizione di soggetto senza fissa dimora, con la richiesta di iscrizione anagrafica in un determinato comune, dovrà applicarsi la procedura sopra descritta.

Nessun controllo dovrà essere effettuato dall'ufficiale di anagrafe in relazione alla validità della patente o dei documenti di circolazione, essendo l'uso degli stessi messo alla responsabilità del titolare.


2 - Effettuazione del versamento dell'importo dovuto ai sensi della legge n. 870/1986.

L'ufficiale d'anagrafe che riceve il modello o i modelli inerenti il possesso della patente di guida e di uno o più autoveicoli, verificherà la regolarità dei versamenti previsti dal punto 2 della tabella 3 allegata alla legge 1 novembre 1986. n. 870 (codice operazione 2A).

Tale controllo dovrà essere limitato all'ammontare dell'importo, che attualmente, in attesa di una prossima modifica legislativa che abolirà l'obbligo di effettuare i versamenti previsti dalla stessa legge, è di 10.000 lire per ciascuna annotazione, da versare nel c.c. postale 9001 per ciascun componente la famiglia anagrafica in possesso di patente o di veicoli.

Ne consegue, ad esempio, che ove il richiedente indichi nel modello di essere intestatario della patente di guida, di due autoveicoli e di un rimorchio, trattandosi di quattro distinte annotazioni da effettuarsi su quattro distinti documenti, dovrà effettuare un unico versamento di 10.000 lire.

I versamenti potranno essere così effettuati:

un bollettino di c.c. postale prestampato recante una barra obliqua di colore azzurro, in distribuzione gratuita presso gli uffici provinciali M.C.T.C.;

un bollettino di c.c. postale non prestampato, recante la finca di ricevuta e quella di attestazione, da intestare alla Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, c.c. postale n. 9001, in distribuzione gratuita presso gli uffici postali.

I bollettini di c.c. postale possono essere ritirati direttamente dagli utenti presso gli uffici postali, oltre che distribuiti dagli uffici comunali i quali provvederanno a rifornirsi presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile in quantitativi congrui a coprire il fabbisogno per adeguati periodi di tempo, allo scopo di agevolare le operazioni a carico dell'utenza.

L'attestazione (o le attestazioni) dell'avvenuto versamento, consegnata dall'utente insieme al modello (o ai modelli) debitamente compilato, verranno conservate unitamente agli atti della pratica anagrafica.

In caso di mancato perfezionamento della pratica migratoria o di cambio di abitazione, il dichiarante, salva la responsabilità connessa ad una dichiarazione non veritiera resa all'ufficiale di anagrafe, per la restituzione dei diritti versati dovrà rivolgersi ai competenti uffici provinciali della motorizzazione civile.


3 - Incombenze successive alla dichiarazione di trasferimento di residenza.

Definita la pratica migratoria od il cambio di abitazione, il comune deve comunicare, limitatamente ai componenti in possesso di patente e/o di veicoli, le informazioni trascritte nei modelli cui si è fatto cenno, potendo utilizzare tre distinte modalità di trasmissione:

- la prima è quella telematica. Il comune, collegandosi con il centro elaborazione dati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, (CED M.C.T.C.), può trasmettere, su rete pubblica o attraverso ANCITEL e servizi collegati, le informazioni contenute nei modelli, senza dover inoltrare nessun'altra documentazione. E' la procedura di trasmissione di gran lunga più efficiente, poiché attraverso i medesimi circuiti di collegamento si possono fornire al CED M.C.T.C. anche i dati obbligatori di cui all'art. 226 del codice della strada, nonché agli articoli 402 e 403 del relativo regolamento di attuazione ed esecuzione e si possono ricevere i dati relativi a documenti di guida, carte di circolazione, caratteristiche tecniche dei veicoli circolanti, licenze ed autorizzazioni per la circolazione dei veicoli per trasporto di merci ed ogni altra informazione comunque necessaria sui veicoli in circolazione e sui relativi conducenti;

- la seconda modalità di trasmissione è quella su supporto magnetico. In tal caso i dati contenuti nei modelli vanno registrati su personal computer e poi caricati su floppy disk per la trasmissione al CED M.C.T.C. secondo il tracciato record che si unisce alla presente (allegato 2). Onde evitare che per un difetto del supporto magnetico o per errore di trascrizione i dati contenuti nel dischetto risultino illeggibili dal CED M.C.T.C., sarà necessario che al dischetto vengano uniti anche i modelli di cui all'allegato l;

- la terza modalità di trasmissione, quella su supporto cartaceo, non è in realtà prevista né dal decreto del Presidente della Repubblica n. 575/1994 né dal decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, tuttavia la non completa dotazione di strumenti informatici da parte di tutti i comuni la rende al momento indispensabile. Utilizzando tale modalità i comuni dovranno trasmettere modelli compilati dal richiedente il trasferimento di residenza all'ufficio centrale della Direzione generale della motorizzazione civile.


4 - Numero verde.

Presso l'ufficio centrale operativo della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è stato ampliato il già esistente numero verde quale potranno rivolgersi per informazioni tutti coloro che, decorsi i 180 giorni dalla data della dichiarazione resa al competente ufficio comunale, non avranno ricevuto per posta, direttamente alla nuova abitazione, il tagliando di convalida da apporre sulla patente di guida o sulla carta di circolazione.

Il numero verde è a carico del Ministero dei trasporti e le telefonate degli utenti sono gratuite.

Tale numero è indicato nella parte del modello che viene staccata e consegnata all'utente.

Le SS.LL. sono pregate di informare con la massima sollecitudine tutte le amministrazioni comunali onde metterle in grado di organizzarsi tempestivamente entro il termine di inizio della nuova procedura prevista per il 1 marzo prossimo venturo.

Per eventuali chiarimenti inerenti gli aspetti di competenza del Ministero dei trasporti ci si potrà rivolgere alla Direzione generale della motorizzazione civile.

Per le problematiche di carattere anagrafico dovrà essere contattato il servizio enti locali di questo Ministero.


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