Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV04331
Documento 14/01/1997 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELL'INTERNO
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 1
Data 14/01/1997
Riferimento
Note (G.U. 4-2-97 N.28)
Allegati
Titolo FUNZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONSIGLI PROVINCIALI - 'COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE COMUNALI E PROVINCIALI'
Testo Il decreto-legge 11 gennaio 1997, n. 3 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 1997 - disciplina, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli organi degli enti locali, la composizione delle giunte comunali e provinciali.

La regolamentazione, introdotta col provvedimento in questione, risponde all'esigenza di dare continuità all'azione degli organi di gestione degli enti locali, dopo la decadenza del decreto-legge n. 516/1996 e in vista dell'emanazione di un quadro normativo organico, attualmente in corso di esame da parte delle Camere.

L'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge di cui, per comodità, si trascrive il testo ("173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra anche mediante aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra anche con aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari"), individua, con semplicità e chiarezza, il metodo per determinare il numero degli assessori delle giunte comunali e provinciali, prevedendo, per gli enti maggiori, un rapporto proporzionale fra gli assessori ed i consiglieri di ciascun ente e conservando, per quelli minori, la precedente normativa.

Per le giunte dei comuni, con popolazione superiore a 100.000 abitanti ed equiparati, il numero degli assessori è riferito a quello dei consiglieri - senza contare il sindaco - secondo il quadro previsto dall'art. 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81:

a) 60 consiglieri: comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti: numero massimo assessori = 60:4 = 15+1 = 16;

b) 50 consiglieri: comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti: numero massimo assessori: = 50:4 = 12,5 arrot. 13+1 = 14;

c) 46 consiglieri: comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti: numero massimo assessori = 46:4 = 11,5 arrot. 12 = 12;

d) 40 consiglieri: comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia: numero massimo assessori = 40:4 = 10.

A tale ultimo riguardo, appare evidente che la norma, nell'introdurre la disciplina prevista per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, si riferisca, coerentemente con tale indicazione, all'intera categoria delle amministrazioni comunali per le quali la composizione dei consigli - unico dato di riferimento per stabilire il numero degli assessori - è prevista dall'art. 1, primo comma, lettera d) della legge 23 marzo 1993, n. 81. In essa risultano, pertanto ricompresi i comuni capoluogo di provincia, anche se con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti.

Una diversa interpretazione non troverebbe alcuna giustificazione conducendo all'illogica conseguenza di un numero disuguale di assessori per classi di comuni cui la legge viceversa attribuisce lo stesso numero di consiglieri (40).

In tal senso la stessa relazione illustrativa - che accompagna il decreto legge 11 gennaio 1997, n. 3 - chiarisce che la sfera di applicazione della norma riguarda "...... la composizione delle giunte nei comuni superiori a 100.000 abitanti, ai quali, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1993, n. 81, sono assimilati i comuni capoluogo di provincia, anche se con popolazione inferiore".

Per i comuni delle fasce inferiori il decreto legge non ha previsto innovazioni rispetto alla disciplina previgente talchè per la determinazione del numero degli assessori - per le classi di comuni interessate - occorre fare riferimento all'art. 33 della legge n. 142/1990.

In tema di giunte provinciali l'articolo non pone particolari problemi interpretativi e pertanto non sembrano necessari ulteriori chiarimenti.

Quanto alle modalità applicative della disposizione, dall'esame della norma si evince che l'individuazione del numero degli assessori è consentita a ciascun ente "in un numero non superiore nel massimo ad un quarto"; il decreto legge - quindi - fissa sostanzialmente un tetto al quale ciascun ente, alla luce delle proprie esigenze organizzative, dovrà fare riferimento.

Ad avviso di questo Ministero, l'individuazione concreta della composizione numerica delle singole giunte compete allo statuto, quale atto di massima espressione dell'autonomia comunale e provinciale, così come essa è intesa anche alla stregua di quanto dispone l'art. 4 della legge n. 142/199O che rimette allo Statuto l'individuazione delle norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente.

Si ritiene quindi che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 3/1997 domandi agli stessi enti locali il compito di adeguare lo statuto ai nuovi limiti riferiti alla nomina degli assessori; e che sino all'entrata in vigore della nuova norma statutaria le giunte, anche al fine di conferire continuità all'esercizio della loro azione, potranno continuare ad operare nella composizione prevista dai rispettivi statuti.

La continuità dell'azione degli organi di cui sopra è invero garantita dall'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che fa appunto salvezza degli effetti sorti in virtù dei decreti legge decaduti.

La convalida e la conservazione degli effetti, prodotti dai decreti legge decaduti - ad avviso di questo Ministero - in quanto estesa a tutti gli atti giuridici, sorti durante la relativa vigenza, ivi compresi quelli di nomina degli assessori, consente alle giunte di poter proseguire, con regolarità e con l'attuale composizione, la propria attività, sino al momento in cui gli statuti stabiliranno il nuovo numero massimo degli assessori per ciascun ente.

Si richiama inoltre, l'attenzione delle SS.LL. sulla previsione della figura del presidente del consiglio provinciale nonché sull'art. 13 del decreto-legge n. 669/1996 che ha esteso a tutti i presidenti dei consigli provinciali e comunali le norme in materia di aspettativa, permessi ed indennità fissate, per le rispettive classi demografiche, dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Si pregano le SS.LL. di dare la massima e sollecita diffusione al contenuto della presente circolare.


Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it