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Rif. DV01543
Documento 08/03/1994 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELL'INTERNO
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 3
Data 08/03/1994
Riferimento
Note
Allegati
Titolo FUNZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONSIGLI PROVINCIALI - STRUTTURA ALBO - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Testo Legge 4 gennaio 1968, n. 15. Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.

(G.U.R.I. del 7-4-1994, n. 80)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio c.a. e' stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 25 gennaio 1994 che ha approvato il regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art 3 ed altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive.
Con tale atto il governo ha inteso dare attuazione ad una disposizione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rimasta quasi del tutto inattuata. Poche sono state infatti le amministrazioni che hanno adottato il regolamento disciplinante le dichiarazioni temporanee sostitutive previste dall'art. 3 della suddetta legge n.15/68, e la potenzialita' semplificativa di tale norma non e' stata compresa.
Con il regolamento recentemente adottato si e' inteso dare una normazione di base, salvo ulteriori disposizioni attuative, adottate dalle singole amministrazioni (art. 8).
Al riguardo occorre fare alcune precisazioni onde non vanificare l'obiettivo dell'attuale regolamento che consiste, ancora una volta, nel pervenire ad una generale applicazione della legge n. 15/1968 da parte di tutte le amministrazioni destinatarie della stessa, come indicato nell'art. 1, ed evitare atteggiamenti dilatori che ribaltando su altre amministrazioni, in particolare i comuni, l'onere di applicare la legge in questione, finiscono per provocare disagi all'utenza.
Giova ricordare che l'art. 3 della legge n. 15/68 riguarda esclusivamente l'amministrazione cui e' diretta l'istanza tesa ad ottenere un determinato provvedimento ed, in tale ambito, ammette che una serie di fatti, stati e qualita' personali determinati dai regolamenti delle singole amministrazioni possano essere comprovate, in via del tutto temporanea, con una dichiarazione resa sotto la propria responsabilita' dal cittadino che richiede il provvedimento.
Nel momento in cui l'amministrazione riterra' di poter provvedere, scattera' l'onere di esibire la documentazione che comprovi la fondatezza delle dichiarazioni rese in via temporanea.
In base al disposto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 l'onere di controllare la regolarita' delle dichiarazioni temporanee e della documentazione successivamente esibita a sostegno delle stesse spetta al funzionario competente a ricevere la documentazione ossia quel dipendente, appartenente alla medesima amministrazione, che dovra' poi emettere il provvedimento.
Resta quindi esclusa la possibilita' di dirottare tali adempimenti sui funzionari di altri enti ed, in particolare, dei comuni, sempreche', ovviamente, essi stessi non debbano emettere il provvedimento.
Tale conclusione, avvalorata come si e' detto dal disposto dell' art. 5, non e' contraddetta dal precedente art. 3, ove e' detto che le dichiarazioni temporaneamente sostitutive "possono essere presentate contestualmente all'istanza".
La norma, infatti, va intesa nel senso che e' in facolta' dell'interessato ricorrere, in sede di istanza, alla dichiarazione temporaneamente sostitutiva ovvero presentare direttamente la documentazione occorrente per l'emanazione del provvedimento.
Peraltro lo stesso art. 3, comma 3, identifica il funzionario competente a ricevere la documentazione nel responsabile del procedimento, rafforzando la tesi che tutto debba confluire in quest'ultima figura.
L'ampiezza delle previsioni degli stati fatti e qualita' personali che possono essere dichiarati in via temporanea all'amministrazione che dovra' emettere il provvedimento, indicati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130, avra' come conseguenza di notevole rilievo il rendere superfluo il ricorso alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prevista dall'art. 4 della legge n. 15/1968, nonche' all'autentica di copie di documenti di varia natura.
E' questo un punto sul quale occorre richiamare l'attenzione di tutte le amministrazioni interessate, in quanto, nell'incentivare il ricorso alle dichiarazioni sostitutive previste dall'art 3, si e' voluto concentrare nel funzionario competente a ricevere la documentazione una serie di incombenze finora svolte da differenti operatori.
L'importanza del ruolo di tale operatore e' una tesi da tempo sostenuta da questa amministrazione, ed al riguardo si richiama la circolare n. 3 del 25 marzo 1993.
Con cio' non si vuole certo affermare l'incompetenza degli uffici comunali ad autenticare sottoscrizioni ad istanze contenenti dichiarazioni temporanee, ma fornire una interpretazione logica derivante da un'attenta lettura della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che abilita piu' soggetti, appartenenti a diverse categorie, ad operare ai sensi della stessa legge e non esclusivamente il funzionario incaricato dal Sindaco.
Un'ulteriore riflessione merita l'art. 5, che impegna il funzionario competente a ricevere la documentazione a controllare la regolarita' e la veridicita' della stessa ed a provvedere alla segnalazione all'autorita' giudiziaria, in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di documenti falsi.
Il regolamento sembra porre un onere non previsto dalla legge n. 15/1968, tuttavia e' in linea con quanto previsto dall'art. 24 della stessa legge che esime da responsabilita' l'amministrazione ed i suoi dipendenti salvo i casi di dolo o colpa grave: ipotesi ricorrente ove, in presenza di evidenti irregolarita' o di conoscenza di dichiarazioni viziate di falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione, operando fraudolentemente o con estrema e grave superficialita', non procedesse ad alcuna contestazione.
Per quanto riguarda la qualifica che il soggetto deve rivestire - superiore alla quinta - (art. 2 comma 2) questo Ministero recependo i dubbi espressi da piu' amministrazioni comunali, ha provveduto a porre apposito quesito al Dipartimento della funzione pubblica, prospettando gli inconvenienti derivanti da tale limitazione. Si fa pertanto riserva di ulteriori precisazioni al riguardo.
L'art. 6 ha destato qualche perplessita' in quanto sembra limitare l'applicazione delle norme della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ai soli cittadini stranieri appartenenti a Paesi della Comunita' europea.
Cosi intesa appare priva di logica e di fondamento giuridico.
Ad avviso di questa amministrazione, una esatta interpretazione e' invece quella che partendo dal titolo dell'articolo: "dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri¯, perviene alla conclusione che gli stranieri ben possono usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 15/1968 e che, per quanto riguarda i cittadini comunitari, si applicano le stesse modalita' previste per i cittadini italiani ove esistono disposizioni, ancorche' di natura regolamentare, di maggior favore per quest'ultima categoria di cittadini.
L'adozione del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 130 e' finalizzata ad eliminare le residue resistenze da parte di varie pubbliche amministrazioni ad applicare la semplificazione procedurali previste dalla legge n. 15/1968, che dimostra tutt'ora la sua validita' nel rapporto tra P.A e cittadino.
Risulta quindi doveroso dedicare ogni sforzo al raggiungimento del successo di quest'ulteriore impulso a ricorrere alla sua applicazione.
In quest'ottica si pregano le SS.LL di dare la massima sollecita diffusione di tale documento presso tutte le amministrazioni pubbliche provinciali, fornendo ogni assistenza per fugare dubbi o perplessita' e sollecitando, nel contempo, l'applicazione di tale normativa da parte di tutti gli enti, onde evitare che il cittadino veda opporsi ingiustificati rifiuti, che possono avere conseguenza anche di ordine penale, e le amministrazioni comunali si trovino ad esaurire un carico di lavoro che deve essere affrontato da altri uffici.
Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.


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