Testo
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Si è avuto modo di constatare, a seguito di alcune segnalazioni fatte pervenire a questo Ministero da parte delle associazioni di categoria, che tra i Comandi Provinciali VV.F esiste disuniformità di atteggiamento in tema di validità temporale dei certificati di prevenzione incendi che vengono rilasciati o rinnovati per gli impianti indicati in oggetto, in cui all’attività principale individuata al punto 18 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 viene ad aggiungersi l’attività di deposito e/o rivendita di olii lubrificanti e simili precisata al punto 17 dell’elenco citato.
In particolare, viene evidenziato che in occasione del rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, il periodo di validità iniziale dell’autorizzazione stessa, previsto dal decreto 16 febbraio 1982, viene dimezzato passando da sei a tre anni.
Tanto premesso, si ritiene utile, per uniformità di indirizzo, chiarire e ribadire quanto segue.
Fermo restando quanto previsto dalle circolari n. 25 del 2 giugno 1982, n. 52 del 20 novembre 1982 e dalla lettera - circolare prot. n. P 725/4122 sott. 67 del 4 giungo 2001, si precisa che gli impianti fissi di distribuzione di carburanti ed annesso deposito e/o rivendita di olii lubrificanti e simili, non sono da considerare installazioni caratterizzate da un proprio ciclo produttivo ma un "unitario complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature ed accessori" così come definito all’art. 2 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.
Si ribadisce, pertanto, che per gli impianti e depositi e/o rivendite in argomento deve procedersi al rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi con scadenza di sei anni.
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