Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV01980
Documento 01/03/1994 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELL'INTERNO
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero
Data 01/03/1994
Riferimento Protocollo Mittente n. P451/4105
Note
Allegati
Titolo SICUREZZA IMPIANTI - 'NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE' - CHIARIMENTI - DECRETO 8 GIUGNO 1993
Testo Sono pervenuti a questo Ministero quesiti intesi a conoscere la corretta interpretazione di alcuni punti dell'allegato al D.M. 8 giugno 1993 recante "Norme di sicurezza antincendi per gli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione".
Al riguardo, con riferimento ai vari punti del predetto decreto, si chiarisce quanto segue:

1. PUNTO 2.1. - RECINZIONE
Il primo capoverso del punto 2.1 del decreto prescrive che la recinzione è obbligatoria attorno ai seguenti elementi costitutivi:

- cabina di misura del gas;

- locale compressori;

- locale contenente i recipienti di accumulo;

- box per i carri bombolai.

La recinzione deve essere realizzata alla distanza di protezione di cui al punto 3.1.
Con riferimento al terzo capoverso del punto 2.1, si precisa che le pareti dei suddetti elementi costitutivi possono costituire recinzione anche se prospicienti il piazzale di distribuzione del gas naturale purché abbiano caratteristiche di sicurezza di 1ø grado.
In tal caso le pareti devono essere prive di porte e finestre il cui limite inferiore sia ad un'altezza dal suolo minore di metri 2,5.
Tali pareti, costituenti recinzione, debbono comunque rispettare la distanza di protezione dal confine dell'area del distributore.
Eventuali recinzioni non prescritte dalla norma, potranno essere realizzate con caratteristiche difformi da quelle indicate al punto 2.1.

2. PUNTI 2.2 E 2.3 - CABINA DI MISURA, SALE COMPRESSORI
Il secondo capoverso del punto 2.2 del decreto prescrive che i muri divisori della cabina di misura e della sala compressori devono essere privi di aperture.
A tale proposito si chiarisce che il termine "apertura" va riferito unicamente a porte o finestre e, pertanto, sono consentiti i fori di passaggio di componenti di impianti tecnologici di collegamento.

3. PUNTO 2.5 - BOX PER I CARRI BOMBOLAI
Fermo restando che i carri bombolai, all'interno di un impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione, sono impiegati per l'alimentazione in via ordinaria, negli impianti alimentati da carro bombolaio, o per l'alimentazione di emergenza, negli impianti alimentati da condotta, si fa presente che per il riempimento dei carri bombolai, destinati ad essere utilizzati per scopi diversi da quelli sopra citati, quali impianti commerciali per attività conto terzi di cui si fa riferimento al titolo "Valvole ed altri dispostivi di sicurezza" del punto 2.8, rigo 4ø, devono essere previsti impianti e strutture indipendenti da quelli costituenti il distributore per autotrazione.
Al fine, comunque, di consentire situazioni preesistenti alla data di emanazione del D.M. 8 giugno 1993, anche in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali dell'impianto, è consentito che i carri bombolai siano riforniti - in box costruiti secondo i criteri indicati al punto 2.5 e nel rispetto delle distanze di sicurezza di cui al punto 3.1 - anche utilizzando le strutture di compressione del distributore per autotrazione.
In ogni caso i box devono essere collocati in un piazzale separato dalla zona destinata alla distribuzione a mezzo apparecchi distributori automatici per il rifornimento degli autoveicoli.
La separazione deve essere realizzata mediante una recinzione costruita con i criteri di cui al punto 2.1.
Qualora i box siano contenuti all'interno della stessa recinzione prevista per gli altri elementi costitutivi l'impianto (cabina di misura del gas, locale compressori, locali contenenti i recipienti di accumulo), il dispositivo di non ritorno del flusso del gas, di cui al 21ø capoverso del punto 2.8, dovrà essere inserito sui collettori di adduzione del gas prima delle apparecchiature di comando di erogazione ai carri bombolai.
Si fa rilevare infine che per un errore di trascrizione ai punti 2.5/a) e 2.5/b) al penultimo capoverso è stata utilizzata la dicitura "i box di rifornimento degli automezzi".
Tale dicitura deve leggersi "gli apparecchi distributori automatici per il rifornimento degli automezzi", coerentemente con il testo del Decreto.

4. PUNTO 2.7 - LOCALI DI RISTORO
Si precisa che la limitazione contenuta nell'ultimo capoverso del punto 2.7 del decreto, "superficie lorda non superiore a 30 mq." è riferita ai casi in cui i posti di ristoro siano ubicati tra i 20 ed i 40 metri di distanza dagli elementi elencati al citato punto 2.7, primo capoverso.
La suddetta limitazione ovviamente viene a cadere quando la collocazione dei punti di ristoro sia ad una distanza, da detti elementi, superiore ai 40 metri fissata dalla norma.

5. PUNTO 2.9 - IMPIANTI ELETTRICI
Con riferimento a quanto disposto al punto 2.8, titolo "Apparecchi di distribuzione automatici", rigo 6ø, si fa presente che il previsto valore di resistenza di terra deve essere considerato nell'ambito del rispetto della legge 1ø marzo 1968, n. 186 che considera gli impianti elettrici realizzati secondo le norme C.E.I., come realizzati a regola d'arte.
Si richiama l'attenzione sul fatto che la Norma CEI 64/8 edizione 1992 non dà indicazioni numeriche prescrittive per i valori di resistenza di terra degli impianti, dovendo risultare tali valori dal contesto progettuale dell'impianto, come discende, tra l'altro, dalla obbligatorietà dell'applicazione delle norme della regola dell'arte.
Pertanto i valori diversi da 20 ohm, derivanti dal calcolo del progetto eseguito secondo le suddette norme CEI, sono da ritenere accettabili.

6. PUNTO 3.1. - ENTITA' DELLE DISTANZE DI SICUREZZA
Con riferimento all'ultimo capoverso del punto 3.1 si precisa che per "piazzali dell'impianto" si intendono i piazzali costituiti dalle aree dove accedono e sostano soltanto gli autoveicoli per il rifornimento.

7. PUNTO 3.2 - IMPIANTI MISTI
Con riferimento al disposto di cui al penultimo capoverso del punto 3.2 del decreto si precisa che in presenza di strutture perimetrali degli elementi pericolosi di cui al 1ø capoverso del punto 2.1, realizzate con caratteristiche di sicurezza di 1ø grado e perciò costituenti schermo, non si rende necessaria la realizzazione di ulteriori schermature.
I Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco sono pregati di attenersi ai suddetti chiarimenti per l'espletamento della loro attività.


Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it