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Rif. DV00543
Documento 20/10/1991 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELL'INTERNO
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 35
Data 20/10/1991
Riferimento
Note (G.U. 30-10-91 N.255)
Allegati
Titolo INCARICO - PROGETTAZIONE OPERE CIVILI E EDILI - PAGAMENTO ONORARIO AD AVVENUTO FINANZIAMENTO DELL'OPERA - CLAUSOLA SOSPENSIVA - LIMITI
Testo Investimenti

Il disegno di legge finanziaria prevede uno stanziamento complessivo per il 1993 di lire 200 miliardi per l'ammortamento dei mutui che gli enti locali contrarranno nel 1992.

L'intervento erariale risulta pertanto ridotto del 50 per cento rispetto all'anno 1991 e quindi non e' possibile confermare negli stessi importi l'intervento erariale dell'anno passato.

I criteri di attribuzione dei contributi saranno indicati nel provvedimento di finanza locale di prossima emanazione.

Ad ogni buon conto, in via del tutto indicativa, per consentire la quantificazione della previsione del contributo investimenti ad ogni singolo ente sembra plausibile che resti fermo il riparto del fondo totale tra le tre categorie di enti nelle stesse proporzioni adottate a tutto il 1991. E' possibile quindi quantificare l'attribuzione dei contributi erariali nel modo seguente: alle province entro il limite massimo di lire 441 per abitante; ai comuni entro il limite massimo di lire 1.691 per abitante, maggiorato per i comuni fino a 19.999 abitanti di una quota fissa ridotta del 50 per cento rispetto a quella del 1991; alle comunita' montane entro il limite massimo di lire 465 per abitante.

In tutta l'attivita' di investimento, si rinnova l'invito, piu' volte fatto, alla prudenza in quanto i relativi costi finanziari, sia dei termini di ammortamento dei mutui che di oneri connessi alla gestione e manutenzione delle opere, hanno raggiunto punte elevate, e determinano il noto irrigidimento dei bilanci, creando in molti casi insormontabili difficolta' nella stessa gestione ordinaria.

In tema di investimenti, si richiama la particolare attenzione sulla disposizione contenuta nel comma 9 dell'art. 4 del decreto-legge n. 65 del 1989, il quale all'ultimo periodo dispone che: "a decorrere dall'anno 1990 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte dei comuni, province, loro consorzi e comunita' montane e' subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le elative previsioni".

Tale disposizione impone, quindi, un'accurata programmazione delle opere ed un loro incardinamento finanziario nella relazione previsionale e programmatica, senza possibilita' di apportare variazioni al bilancio, sull'argomento, successivamente alla sua deliberazione. Correttamente, percio', i comitati regionali di controlllo annullano le deliberazioni di assunzione di mutui non previsto nei bilanci di previsione.

Un'avvertenza particolare va posta, in tema di investimento, alle spese per la redazione di strumenti urbanistici e per l'affidamento di incarichi professionali di progettazione. In ordine agli strumenti urbanistici, non puo' riconoscersi agli oneri relativi la caratteristica di spesa di investimento, nell'ottica, che si va estendendo, di poterli finanziare con il ricorso al mutuo. Tali spese, infatti, rivestono caratteristica corrente, con l'obbligo di reperire, per il finanziamento, risorse di tipo corrente.

Per gli incarichi professionali di progettazione, si insatura un circolo vizioso da una parte per la necessita' di avere la disponibilita' di progetti per iniziare l'iter procedurale di finanziamento dell'opera relativa e dall'altra per l'impossibilita' di accedere subito al mutuo di cui il singolo progetto e' premessa. La soluzione di tale problema puo' aversi solo in due modi. Il primo, come ha sempre consigliato la Cassa depositi e prestiti, impone l'affidamento dell'incarico con una condizione sospensiva, da accettarsi esplicitamente dal progetttista, che subordina il diritto a pretendere gli onorari esclusivamente dopo l'ottenimento del mutuo. Il secondo impone la ricerca di idonee risorse correnti da finalizzarsi a tale specifica occorrenza. Nel caso di ottenimento del mutuo nello stesso esercizio, gli oneri di progettazione possono essere finanziati col mutuo e puo' farsi in contabilita' il relativo trasferimento a carico del capitolo di conto capitale.

In ogni caso, l'affidamento di incarichi professionali, specie per opere di improbabile finanziamento, finiscono col causare indebitamenti sommersi, per i quali l'art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989 prevede la responsabilita' diretta e personale degli amministratori e funzionari che hanno consentito gli oneri.


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