Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV02812
Documento 03/08/1993 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELL'INTERNO
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 9
Data 03/08/1993
Riferimento
Note (G.U. 03-08-93 N.180)
Allegati
Titolo STRUTTURA ALBO - ISCRIZIONE - REQUISITI - 'CERTIFICAZIONE DELLA BUONA CONDOTTA'
Testo A seguito dei numerosi quesiti pervenuti a questo Ministero dalle amministrazioni comunali, in relazione alla problematica in oggetto si svolgono le seguenti considerazioni.

Con legge n.723 del 23 ottobre 1984 venne abolita la richiesta e l'accertamento del requisito della buona condotta per l'accesso ai pubblici impieghi, abrogato il n.3 del primo comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 (statuto degli impiegati civili dello Stato) ed abrogata ogni altra disposizione incompatibile.

Veniva posto cosi'il fine al riferimento ad un requisito di difficile ed insicuro accertamento superato dall'evoluzione della societa'.
Il certificato di buona condotta, cha ha natura di attestazione di notorieta', era previsto espressamente dall'art.7 del testo unico delle leggi comunali e provinciali n.383/1934, che prevedeva la competenza al rilascio in capo al podesta'.

La competenza al rilascio di tale atto venne in seguito basata sull'art.151, n.8 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 1915 in quanto "attestato di notorieta' pubblica".

A seguito dell'abrogazione delle norme citate ad opera dell'art.64 della legge n.142/90, e'venuta a mancare tale base legislativa all'esercizio della comptetenza di cui trattasi.

Ne deriva che tutte quelle norme di carattere legislativo e regolamentare, intervenute in tempi anche successivi, che fanno riferimento al possesso del requisito della buona condotta devono ritenersi implicitamente abrogate.

Per quanto riguarda i connazionali residenti all'estero, l'attestazione della buona condotta e'rilasciata, ai sensi dell'art.51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 che reca disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, dall'autorita'consolare della circoscrizione in cui l'interesssato ha la sua residenza.

Orbene anche tale disposizione e'da ritenersi caducata in quanto e'collegata alla prescrizione da parte della legislazione nazionale dell'attestazione della buona condotta.

Venuta meno, come si e'detto, la legislazione nazionale, ne consegue che l'art.51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 non ha la possibilita'di vigenza autonoma.

Cio'premesso, poiche'risulta che tale certificato continua ad essere richiesto da parte di amministrazioni pubbliche, in particolare per l'iscrizione in albi professionali, al fine di evitare disagi all'utenza cui le amministrazioni comunali ne rifiutano il rilascio, si pregano le SS.LL di voler dare la piu'ampia diffusione delle presenti considerazioni, peraltro condivise dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Si ringrazia e si resta in attesa di in cortese cenno di assicurazione.


Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it