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Rif. DV00809
Documento 12/04/1994 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELL'INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 233
Data 12/04/1994
Riferimento
Note
(G.U. 19-04-94 N.90)

Allegati
Titolo
CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI ' ART. 11 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 AGOSTO 1993 N. 412, RECANTE NORME PER LA PROGETTAZIONE, L'INSTALLAZIONE, L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI. INDICAZIONI INTERPRETATIVE E DI CHIARIMENTO'
Testo
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO n. 233/F



Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'istallazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993.
La maggior parte delle disposizioni ivi contenute, con particolare riferimento a quelle inerenti i limiti di esercizio degli impianti termici, hanno gia avuto effetto con l'ordinaria entrata in vigore del regolamento.


Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 del medesimo regolamento, inerenti in particolare le prescrizioni ai fini della progettazione, dell'istallazione e della manutenzione degli impianti termici, avranno invece effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto ministeriale di recepimento delle normative UNI previste dai medesimi articoli e, in ogni caso, a decorrere dal 1^ agosto 1994. E' a tele ultima data che deve peraltro ormai farsi riferimento considerato che lo stato dell'iter di predisposizione delle norme in argomento da parte dell'UNI non consente di prevedere che il relativo decreto di recepimento venga pubblicato prima della meta' del prossimo mese di maggio.


Questo Ministero, in relazione all'approssimarsi di tale termine di efficacia ed ai quesiti pervenuti in merito all'applicazione delle norme in questione, ritiene opportuno fornire, con lapresente circolare, alcuni chiarimenti interpretativi, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per il terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico ed alla disciplina della sostituzione dei generatori di calore il cui rendimento di combustione risulti inferiore ai limiti prescritti.


A. Requisiti del terzo responsabile dell'esercizio della manutenzione dell'impianto termico.


1) La legge 9 gennaio 1991, n. 10 ha previsto all'art. 31, commi 1 e 2, la possibilita' di delegare ad un soggetto terzo la responsabilita' dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici.


La medesima disposizione prevede che il proprietario, ovvero il terzo che si assume tale responsabilita' ove il proprietario stesso si avvalga della predetta possibilita' di delega, debba "adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia" e sia tenuto "a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI", l'eventuale delega ad un soggetto terzo implica, fra l'altro, che esso subentri al proprietario o all'amministratore anche come destinatario delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 34, comma 5, della medesima legge n. 10 1991.


2) Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono stati precisati, fra l'altro, i requisiti che debbono essere posseduti dalleventuale terzo responsabile nominato dal proprietario.


In particolare, l'art. 1, comma 1, lettera o), di detto regolamento prevede che il terzo responsabile debba essere "in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacita' tecnica, economica ed organizzativa", tale prescrizione ha lo scopo di evidenziare che il soggetto delegato dal proprietario in qualita' di terzo responsabile non puo' essere un mero prestanome bensi' deve possedere capacita' adeguate ed i requisiti previsti dalle norme vigenti per provvedere direttamente alla conduzione e manutenzione degli impianti.


3) Il regolamento, in generale, lascia piena discrezionalita' ai soggetti proprietari nella valutazione della sussistenza di tali requisiti, precisando tuttavia al comma 8 dell'art. 11 che per gli impianti termici individuali si intende che essi sussistano per i soggetti abilitati alla manutenzione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46; tale precisazione non costituisce peraltro un vincolo aggiuntivo in quanto, una volta chiarito che sia la legge n. 10/1991 che il predetto regolamento richiedono che la delega di responsabilita' sia esercitata nei confronti di un soggetto che possa peovvedere direttamente alla conduzione e manutenzione degli impianti, e' la stessa legge n. 46/1990 che individua i requisiti minimi che gia' debbono essere posseduti dal soggetto che effettua tali interventi di manutenzione, anche nell'ipotesi che il proprietario ne conservi la relativa responsabilita'.


4) L'abilitazione alla manutenzione degli impianti ai sensi della legge n. 46/1990 risulta pertanto un requisito minimo per l'assunzione della responsabilita' di esercizio e manutenzione di qualsiasi impianto termico, e non solo per gli impianti unifamiliari.


Il patentino di abilitazione che, ai sensi dell'art.16 della legge 13 luglio 1966, n. 615, deve deve essere obbligatoriamente posseduto dal personale addetto alla conduzione degli impianti termici di potenzialita' superiore a 200.000 kcal/h e conseguente iscrizione nel registro di cui all'art. 17 della medesima legge, essendo riferiti al personale addetto e non all'impresa alle cui dipendenze esso opera, non costituiscono invece requisito sufficiente affinche' l'impresa stessa sia destinataria della delega di responsabilita' di esercizio e manutenzione dell'impianto, ove essa non sia abilitata ai sensi della legge n. 46/1990.


5) Solo per gli impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore a 350 kW o comunque destinati esclusivamente ad edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico l'art. 11, comma 3, del predetto regolamento prescrive che il possesso dei requisiti al "terzo responsabile" sia dimostrato "mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e amnutenzione degli impianti termici, di ventilazione e condizionamento - oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti delle Comunita' europee, oppure mediante accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000".


Quest'ultima disposizione, peraltro, come sopra dichiarato, esplichera' effetti solo dal 1^ agosto 1994 e, quindi, dalla prossima stagione di riscaldamento 1994-95.


6) La previsione di requisiti di qualificazione per il terzo responsabile e' coerente con le finalita' proprie della norma primaria in quanto e' da ritenere che tale possibilita' di delega di responsabilita' sia stata prevista a favore del proprietario, non certo per permettergli di sottrarsi alle proprie responsabilita' dirette trsferendole ad un qualsiasi altro soggetto (il potrebbe al limite favorire l'elusione delle prescrizioni della legge ), bensi' per consentirgli di ricondurre la responsabilita' degli interventi concernenti il risparmio di energia nell'esercizio della manutenzione dell'impianto termico ad un soggetto idoneo a meglio effetture e disporre tali interventi, quando egli stesso non ritenga di possedere capacita' adeguate per effettuarli o disporli personalmente mantenendone in proprio le connesse responsabilita'.


Che tali requisiti debbano essere non solo di professionalita' tecnica, come e' evidente in relazione alle caratteristiche degli impianti in questione e degli interventi sugli stessi, ma anche di idoneita' economica-organizzativa, deriva dalla necessita' che il terzo responsabile non si riduca a un consulente che suggerisca al proprietario gli interventi piu' idonei, bensi' sia in effetti soggetto in grado di provvedere direttamante o tramite la sua organizzazione ad "adottare" le misure necessarie per il contenimento dei consumi di energia, a "condurre" l'impianto secondo le prescrizioni di legge ed a "disporre" i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo la delega ricevuta dal proprietario, nonche' a rispondere ai fini sanzionatori.


7) Gli incarichi di esercizio o di manutenzione degli impianti termici, ovvero i connessi incarichi professionali per misurazioni, perizie, consulenze e direzione dei lavori, possono peraltro continuare ad essere attribuiti anche a soggetti privi delle specifiche caratteristiche individuate nel regolamento in argomento per il terzo responsabile, ferma restando naturalmente la necessita' del possesso dei requisiti previsti dalle altre norme vigenti per l'esercizio di tali attivita', con particolare riferimento ai requisiti di cui alla legge n. 46/1990 per le attivita' di manutenzione. Cio' e' infatti possibile tutte le volte che il proprietario dell'impianto non si avvalga della nuova facolta' prevista dalla legge di trasferire a tali soggetti terzi le connesse responsabilita' e le mantenga in proprio, ovvero quando tali attivita' siano esercitate a titolo di subcommessa su disposizione del terzo responsabile a cio' delegato.


8) Quanto ai piu' stringenti requisiti individuati dal regolamento per assumere la responsabilita' degli impianti centralizzati con potenza superiore a 350 kW o comunque destinati ad edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico, si tratta di una prescrizione coerente con le finalita' della norma. Cio' in relazione, da un lato, alla particolare rilevanza degli impianti di maggiori dimensioni (gli impianti centralizzati oltre i 350 kW sono riferibili, indicativamente, a condomini di almeno trenta appartamenti) ai fini del contenimento dei consumi e, dall'altro al particolare ruolo che il piano energetico nazionale e le sue norme di attuazione attribuiscono ai comportamenti della pubblica amministrazione in quanto consumatore di energia.


Tale maggiore qualificazione richiesta, deve essere intesa nella sua portata sostanziale, tenendo conto di tutte le alternative gia' previste dal regolamento e delle norme successivamente intervenute. In particolare si chiarisce che:



a) l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori non prescritta in via generale, bensi' costituisce solo esemplificazione di una delle modalita' per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti ai terzi responsabili di impianti di riscaldamento pubblici ovvero di potenza superiore a 350 kW; l'abrogazione della legge istitutiva di tale albo, disposta a decorrere dal 1^ gennaio 1997 dall'art. 8 comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, (legge quadro in materia di lavori pubblici), non rende quindi inapplicabile la prescrizione regolamentare;



peraltro, dall'entrata a regime del nuovo sistema di qualificazione introdotto dall'art. 8, commi 1 e 2, della citata legge quadro in materia di lavori pubblici, la qualificazione certificata da organismi pubblici o privati accreditati dagli organismi pubblici ivi previsti potra' essere considerata idonea anche ai fini della dimostrazione dei requisiti previsiti dalle disposizioni del regolamento in argomento.


b) dette disposizioni regolamentari gia' individuano comunque come possibile alternativa per dimostrare il possesso di requisiti idonei all'assunzione della responsabilita' per impianti termici pubblici o di rilevante potenza, le attestazioni di qualificazione ai sensi delle norme della serie UNI EN 29.000; nel contesto del regolamento, infatti, benche' si parli impropriamente di "accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000", tale espressione deve intendersi riferita all'attenzione della conformita' del sistema di qualita', rilasciata da soggetto accreditato per tale funzione di cerificazione;



c) fino all'emanazione di un'organica disciplina nazionale sul sistema di certificazione e sempre limitatamente all'esigenza di comprovare i requisiti richiesti al terzo responsabile, devono ritenersi pertanto validi anche gli attestati e certificati di qualificazione rilasciati secondo le procedure di accreditamento e certificazione adottate in ambito volontario, nel rispetto delle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione comunitaria e fatte proprie dagli organismi di normazione nazionali;



d) sempre in via transitoria, tenuto conto dell'eventuale difficolta' ad individuare soggeti gia' muniti degli specifici requisiti di qualificazione richiesti, i soggetti pubblici ed i proprietari di impianti di rilevante potenza, possono nelle proprie autonome determinazioni ritenere sufficiente ai fini della prova dei requisiti richiesti dal regolamento, l'abilitazione alla manutenzione degli impianti termici ai sensi della legge 46/1990, accompagnata dalla dichiarazione dell'impresa interessata di operare conformemente alle citate norme della serie UNI EN 29.000 e di avere avviato le procedure per ottenere la relativa certificazione da parte di un organismo accreditato; cio' in line acon quanto previsto dall'art. 33 della direttiva 92/50 C.E.E. del 18 giugno 1992, secondo cui quando siano richiesti certificati rilasciati ai sensi delle norme UNI EN 29.000 le amministrazioni interessate "ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita', nel caso di prestatori si servizi che abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilita' di ottenerli entro termini richiesti".


B. Sostituzione dei generatori di calore con rendimenti di combustione inferiori a quelli prescritti.


1) L'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1980, gia' entrato in vigore lo scorso 29 ottobre 1993, prescrive il rendimento termico minimo per i generatori di calore da installare a decorrere da tale data.


2) L'art. 11, commi 14 e 15, del medesimo regolamento dispone la sostituzione dei generatori di calore il cui rendimento di combustione, misurato nel corso delle verifiche periodiche, risulti inferiore a determinati valori, a meno che i predetti generatori non siano riconducibili, mediante operazioni di manutenzione ai livelli di rendimento minimo ammessi. Tale sostituzione, per i generatori installati a decorrere dal 29 ottobre 1993, deve avvenire entro trecento giorni solari a partire dalla data delle verifiche mentre, per i generatori installati anteriormente al 29 ottobre 1993, deve essere effettuata entro date predeterminate.


Si richiama in particolare la prossima scadenza del termine del 30 settembre 1994 previsto per la sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale pari o superiore a 350 kW installati anteriormente al 29 ottobre 1993, ove siano rilevati rendimenti inferiori a quelli minimi ammessi in fase di verifica. In tal caso l'eventuale esistenza di un rendimento inferiore a quelli minimi ammessi deve essere gia' nota al responsabile dell'impianto sulla base delle indicazioni del costruttore e delle verifiche periodiche effettuate nei termini e con le modalita' di misurazione a suo tempo determinate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1977, n. 1052.


3) Con riferimento alla previsione del citato art. 11, comma 14, secondo cui la misurazione del rendimento di combustione deve essere effettuata in conformita' a norme tecniche UNI che dovranno essere recepite dal Ministero dell'industria, si precisa che fino al recepimento di dette norme, tale misurazione puo' essere effettuata sulla base di quanto previsto dall'allegato 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1052/1977 che, anche per questo aspetto, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della legge n. 10/1991, deve ritenersi applicabile fino alla piena efficacia delle corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 e delle norme tecniche ivi richiamate.


4) Anche per i generatori installati anteriormente al 29 ottobre 1993, si ritiene applicabile il generale termine di sostituzione di trecento giorni dalla data della verifica ove la dimensione di rendimento sia successiva alle specifiche date di sostituzione previste o comunque sia rilevabile solo dopo tali date in conseguenza dei nuovi metodi di misurazione che saranno indicati nelle richiamate norme tecniche UNI.


5) Salvo quanto chiarito per le disposizioni relative alla sostituzione dei generatori di calore, le altre innovazioni contenute negli artt. 5, 7, 8 e 11 del regolamento per la progettazione e l'installazione degli impianti termici, avendo effetto solo a decorrere dal 1^ agosto 1994, non comportano interventi di modifica e sostituzione per gli impianti esistenti installati nel rispetto della normativa precedente e si applicano solo agli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti stessi.


La presente circolare, indirizzata a codesti uffici, enti ed associazioni che potranno autonomamente avvalersene nell'esercizio dell'attivita' di rispettiva competenza, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana affinche' i destinatari e tutti gli altri soggetti interessati possano prenderne conoscenza.




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