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Rif. DV04607
Documento 29/05/1997 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 157404
Data 29/05/1997
Riferimento
Note (G.U. 10-6-97 N. 133)
Allegati
Titolo MACCHINE - 'DIRETTIVA CEE 95/16/CEE IN MATERIA DI RIAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI ASCENSORI'
Testo La direttiva 95/16 CEE del 29 giugno 1995, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, inserita nella legge comunitaria 1995, prevede che gli Stati membri dell'Unione europea adottino le relative disposizioni prima del 1ø gennaio 1997 con loro applicazione a decorrere dal 1ø luglio 1997.

Tenuto conto dei tempi tecnici necessari alla emanazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva, appare opportuno che gli operatori economici, qualora desiderino sottoporre volontariamente i propri prodotti al regime di certificazione, possano disporre in tempo utile dei relativi servizi in sede nazionale.

Gli organismi interessati al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva CEE 95/16 potranno, quindi, essere autorizzati in via provvisoria, inoltrando le richieste secondo le modalità di seguito indicate.

A) L'istanza è indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato - D.G.P.I. - Ispettorato tecnico dell'industria - via Molise. 19 - 00187 Roma.

L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, deve essere prodotta in originale bollato e contenere la esplicita indicazione dell'allegato alla direttiva per il quale si chiede autorizzazione.

Alla istanza devono essere allegati i seguenti documenti, in originale bollato:

Il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i soggetti di diritto privato;

2) atto costitutivo o statuto per i soggetti di diritto privato, con autentica notarile, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti costitutivamente l'esercizio dell'attività di certificazione per direttive comunitarie;

3) elenco dei macchinari e delle attrezzature, corredato di caratteristiche tecniche ed operative, possedute in proprio, per l'effettuazione delle prove necessarie per gli ascensori e per i loro componenti ed, in particolare, per i componenti di sicurezza;

4) elenco delle attrezzature possedute da eventuali laboratori convenzionati con il richiedente presso cui possono essere effettuati esami e/o prove complementari a quelle di cui al precedente punto 3), nonché copia dell'atto di convenzione stipulato;

5) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni;

6) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire 3 miliardi, per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di certificazione CEE;

7) manuale di qualità dell'organismo, redatto in base alle norme della serie EN 45000. In detta sezione dovranno essere indicati in dettaglio i seguenti elementi: prova prevista dalla direttiva, normativa o specifica tecnica seguita, attrezzature impiegate, ente che ha effettuato la taratura e scadenza;

8) procedure, mezzi e personale adibiti alla certificazione dei sistemi di qualità aziendali ed alla loro sorveglianza di cui agli allegati VII, IX, XII, XIII, XIV della direttiva 95/16/CEE. L'eventuale accreditamento da parte di un organismo riconosciuto costituirà utile elemento di valutazione;

9) planimetria, in scala 1:50, degli UffiCi e dei laboratori in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva comunque di richiedere ogni altra documentazione che a suo insindacabile giudizio dovesse ritenersi necessaria.

Qualora si renda necessario, per esami o prove particolari, il ricorso a strutture diverse dalla propria o da quelle indicate al precedente punto 4), l'organismo deve ottenere esplicita preventiva autorizzazione da parte dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

B) Sono autorizzati, su richiesta, in via provvisoria alle certificazioni di cui agli allegati V, VI, X della direttiva 95/16/CEE, gli organismi di certificazione nazionali già in possesso di autorizzazione ministeriale all'effettuazione di entrambe le seguenti certificazioni:

componenti di cui all'allegato II della direttiva 84/529/CEE;

macchine di cui al punto 16 dell'allegato IV della direttiva 89/392/CEE.

C) Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il tramite dei propri organi periferici o per mezzo di organismi tecnici pubblici, a ciò di volta in volta autorizzati, può procedere al controllo periodico della esistenza dei presupposti di base delle autorizzazioni.



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