Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV03436
Documento 11/04/1996 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 3392
Data 11/04/1996
Riferimento
Note (G.U. 18-4-96 N. 91) - CFR RIV. "CONS. IMMOB." N.35/96 P.543
Allegati
Titolo TUTELA AMBIENTE - 'DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 LUGLIO 1995 - MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE PREVISTO DALL'ART 6 DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1994, N 70 - INDICAZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE'
Testo L'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ha proposto allo scrivente alcune indicazioni per la corretta compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'oggetto.
Considerato che, ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, il predetto modello deve essere presentato dai soggetti obbligati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ed avendo recepito sulla proposta dell'Unioncamere le osservazioni formulate dal Ministero dell'ambiente nonchè il definitivo assenso della Presidenza del Consiglio dei ministri, si unisce alla presente circolare, il testo del predetto documento di indirizzo, al fine di una corretta e diffusa informazione ai soggetti obbligati alla presentazione del MUD da parte di codeste camere di commercio.


ALLEGATO

Indicazioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione in materia ambientale approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1995.

1. Riconoscibilità ed univocità della codifica dei rifiuti speciali e dei residui riutilizzabili.

L'attuale codifica dei rifiuti secondo il catalogo italiano rifiuti (allegato 2 alle Istruzioni per la compilazione del MUD) utilizza 5 caratteri, mentre il codice rifiuto previsto dalla sezione rifiuti del MUD, in vista dell'introduzione del Catalogo europeo rifiuti (CER), è di 6 campi. Per l'anno 1996, e fini a quando resterà in vigore il catalogo italiano, ai 5 caratteri di ciascun codice riportati nel predetto allegato 2, in sede di compilazione del MUD, va aggiunta in coda la lettera che consente la classificazione del rifiuto come speciale (S) oppure come speciale tossico e nocivo (T), anche al fine di consentire l'univoca correlazione tra moduli allegati e singole schede.

Sempre tenuto conto dei campi previsti, per i residui riutilizzabili si rende necessaria la soppressione del punto posto dopo la lettera M o C della codifica.


2. Raccolte indifferenziate e differenziate dei rifiuti solidi urbani (RSU)

Premesso che la comunicazione relativa allo smaltimento dei rifiuti effettuata dal comune tramite il MUD implica che gli eventuali concessionari del servizio di raccolta non debbano presentare analoga comunicazione, relativamente alla compilazione della sezione RSU del MUD si precisa quanto segue.

Gli RSU dichiarati nella scheda RSU-Comune alla voce "da raccolta differenziata"devono trovare corrispondenza nel modulo del CS, allegato alla scheda RSU-impianto, alla voce "RSU in tonnellate" nella parte relativa allo stesso comune.

Gli RSU dichiarati nella scheda RSU-comune alle voci "da raccolta differenziata" non travano analoga corrispondenza, infatti per questi:
- se la raccolta differenziata produce frazioni avviate al recupero, il comune compila apposite schede RES;

- se la raccolta differenziata produce frazioni avviate allo smaltimento, il comune compila apposite schede RIF;


3. Rifiuti in entrata ed in uscita da impianti di trattamento o discarica di RSU.

La scheda RSU - impianto prevede che vengano dichiarate separatamente le quantità trattate o smaltite di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

La provenienza dei primi risulta dal modulo CS allegato alla scheda RSU - impianto; per individuare la provenienza dei secondi è invece necessario che il dichiarante compili ed alleghi una o più schede RIF con relativi allegati.

Pertanto che ha conferito rifiuti speciali assimilabili agli urbani direttamente ad impianti di smaltimento li deve dichiarare tramite apposite schede RIF, barrando per tali rifiuti la casella "rifiuti speciali", ed aggiungendo in coda al codice del rifiuto la lettera S (per quanto detto al punto 1).

I rifiuti derivanti da attività di trattamento di RSU sono soggetti alla procedura di comunicazione prevista per i rifiuti speciali, pertanto per essi vanno compilate apposite schede RIF;


4. Destinazione dei rifiuti trasportati da impresa che per quei rifiuti ha effettuato solo la fase di trasporto.

Nelle istruzioni alla compilazione del modello si precisa che il soggetto ricevente rifiuti, nel caso li abbia ricevuti da un trasportatore terzo, che per quei rifiuti abbia eseguito solo la fase di trasporto, deve indicare come provenienza unica solo tale trasportatore; non deve pertanto compilare nel modulo RT la parte relativa all'unità locale.

Anche il produttore in tal caso deve considerare come destinatario unico il trasportatore terzo. In caso contrario si avrebbe da parte del produttore o detentore una indicazione che non trova riscontro nella dichiarazione del ricevente; pertanto nel caso di conferimento di un rifiuto senza il tramite di un soggetto che svolge esclusivamente la fase di trasporto, questa dovrà risultare come svolta in proprio nella dichiarazione di chi ha conferito o di chi ha ricevuto il rifiuto, a seconda di chi sia dei due ad avere in effetti svolto tale fase di trasporto.

A tal proposito il Ministero dell'ambiente ritiene opportuno ricordare che, in base alla normativa vigente, la responsabilità penale connessa alle eventuali violazioni delle norme per il corretto smaltimento finale del rifiuto resta a carico anche del produttore del rifiuto stesso.


5. Unità locale di produzione, stoccaggio, trattamento dei rifiuti.

Ai fini della compilazione del MUD, premesso che per ogni unità locale devono essere dichiarate le attività ivi svolte, deve intendersi per "attività di smaltimento svolte in proprio" quelle "svolte dal dichiarante nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione" e per "attività di smaltimento svolte da terzi" quelle "svolte, anche dallo stesso dichiarante, in un'altra unità locale".

I rifiuti o residui prodotti nell'ambito di attività svolte dal dichiarante presso unità locali di terzi (es. manutenzioni, bonifiche, ecc.) o comunque in luoghi che non necessariamente costituiscono unità locali (es. cantieri) devono essere dichiarati in genere dal soggetto che svolge tali attività, includendoli fra quelli prodotti dalla propria unità locale cui fa riferimento l'attività originante il rifiuto. Ciò fatti salvi i casi particolari in cui, ricorrendone le condizioni, l'obbligo di dichiarare tali rifiuti o residui ricada sul soggetto per conto del quale tali attività sono state svolte.


6. Ulteriori precisazioni.

Con l'occasione si comunicano alcune ulteriori precisazioni la cui opportunità è stata evidenziata dal Ministero dell'ambiente nella corrispondenza intercorsa.

a) Essendo stato definito ed emanato, ai sensi della legge n. 70/1994, il Modello unico di dichiarazione ambientale, il termine per l'assolvimento dell'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 10 del decreto-legge recante "disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti" deve intendersi ormai individuato nel 30 aprile di ogni anno.

b) Inoltre, al fine di annotare in modo corretto i dati necessari per una puntuale compilazione del MUD per l'anno 1997, fino a quando non saranno emanate le linee guida per l'univoca trascodifica del codice del catasto nazionale dei rifiuti in quello del catalogo europeo (allegati 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1995), nei registri di carico e scarico ed in ogni altro tipo di annotazione prevista dalle norme, è opportuno riportare entrambe le codifiche. In tal senso ciascun operatore procederà pertanto all'individuazione del codice europeo più rispondente al rifiuto oggetto della dichiarazione da riportare unitamente al codice italiano.

c) Si ricorda che i predetti codici hanno finalità di tipo statistico e che pertanto il loro utilizzo non risulta sufficiente laddove le norme prevedono una puntuale descrizione dei rifiuti, come ad esempio nelle annotazioni di impresa e nei documenti di autorizzazione.

d) Si precisa infine che, in attesa del recepimento della direttiva sui rifiuti pericolosi 91/689/CEE, non deve essere tenuta in alcun conto la lettera "P" riportata a fianco di alcuni codici nell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1995.


Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it