Testo
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Ai fini di una corretta ed uniforme interpretazione della direttiva in oggetto, si forniscono i chiarimenti di cui appresso, tenuto conto di quanto emerso nel corso delle riunioni svoltesi nel 1996, a Bruxelles, presso i competenti servizi della Direzione generale III, Industria.
Il termine "impianti", nella sua accezione più ampia, è definito come combinazione di parti, di equipaggiamenti e/o componenti, messi insieme in un dato luogo e in un dato ambiente per raggiungere uno specifico obiettivo.
Per la direttiva in oggetto e per alcune tipologie di impianti, in effetti, il luogo e l'ambiente di installazione sono virtualmente parte integrante dell'impianto stesso.
A stretto rigore, quindi, la libera circolazione di tali impianti nello spazio economico europeo dovrebbe essere subordinata ad una dichiarazione di conformità che tenesse conto anche del luogo e dell'ambiente di installazione.
Poichè ciò risulta tecnicamente impossibile, stante anche la estrema diversificazione dei luoghi e degli ambienti di installazione, si chiarisce quindi che, ove ricorrano tali condizioni, per gli impianti di cui sopra non è richiesta la dichiarazione di conformità CE nè la marcatura CE di cui alla direttiva n. 89/336/CEE.
A titolo di esempio, nella cennata tipologia di "impianti" ai quali non si applica la direttiva n. 89/336 rientrano gli impianti di ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili.
Viceversa, la direttiva n. 89/336 continua ad essere applicabile alle parti componenti dell'"impianto", così come previsto all'art. 7, comma 11, del decreto legislativo n. 615/1996.
Peraltro, tenuto presente che le norme armonizzate PrEN 12015 e PrEN 12016, essendo attualmente in fase di inchiesta pubblica non sono ancora disponibili, è consentita - fino alla pubblicazione di dette norme - l'immissione sul mercato di parti di ascensori, montacarichi, marciapiedi e scale mobili, prive di dichiarazione di conformità e di marcatura CE di cui alla direttiva n. 89/336/CEE.
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