Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV03274
Documento 10/10/1995 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELLE FINANZE
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 271
Data 10/10/1995
Riferimento
Note
Allegati
Titolo URBANISTICA - 'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'; QUALIFICAZIONE EDIFICATORIA DELLE AREE; CONDIZIONI; ART.5-BIS, LEGGE 359/1992'
Testo Con legge 359 dell'8 agosto 1992 di conversione del D.L. 333 dell'11 luglio 1992, all'art.5-bis venivano dettati nuovi criteri per la determinazione dell'indennita' di esprospriazione delle aree edificabilli.
In particolare, al comma 3 di detto articolo, si disponeva che per la "valutazione della edificabilita' delle aree, si devono considerare le possibilita' legali ed effettive di edificazione esistenti al momento della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio".

In relazione a specifiche questioni riguardanti la determinazione, da parte di alcuni UTE delle indennita' di espropriazione delle aree concorrenti alla realizzazione del Centro di servizio delle imposte dirette, la scrivente ha ripetutamente sostenuto che per qualificare un area come edificabile, ai sensi e per gli effetti della legge succitata, occorresse la esistenza congiunta di entrambe le condizioni (edificabilita' di fatto ed edificabilita' legale) previste dalla legge.

Di diverso parere si e' dichiarata l'Avvocatura generale dello Stato, la quale consultata dalla Direzione centrale del demanio, ha espresso l'avviso con nota Cs 2071/95-152 del 9.8.1995, di cui si unisce copia, che per i fini predetti sia invece sufficiente il verificarsi anche di una sola delle condizioni sopra menzionate.


ALLEGATO

Oggetto: Espropriazione per p.u. - Qualificazione edificatoria di aree - Condizioni - Art.5-bis legge 359/1992.

Da parte della Direzione centrale del demanio (con riferimento all'esproprio dei terreni occorrenti alla costruzione dei Centri di servizio imposte di Bergamo e di Salerno: v. nota 10 novembre 1994 n. 32549 Serv. II - Div. V) ed, altresi', da parte della Direzione compartimentale del territorio per la Sardegna (in relazione a divergenza di vedute determinatasi col Servizio espropriazioni della Presidenza della Giunta regionale: v. nota 638 del 30 gennaio 1995, indirizzata all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari) viene proposto quesito in ordine all'interpretazione del terzo comma dell'art. 5-bis del D.L. 333/ 992, come convertito in legge 359 dell' 8 agosto 1992, secondo cui "Per la valutazione dell'edificabilita' delle aree, si devono considerare le possibilita' legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio".

Sulla questione, che - piu' in particolare - consiste nello stabilire se, con l'espressione sottolineata, la norma abbia inteso subordinare il riconoscimento della qualita' edificatoria di un'area alla concorrente presenza delle condizioni indicate (della possibilita' legale di edificazione in base agli strumenti urbanistici ed, altresi', della possibilita' di fatto di edificazione dipendente - com'e noto - dall'esistenza nella zona delle principali infrastrutture), questa Avvocatura generale ha gia' avuto modo di esprimere una prima indicazione con nota 14 giugno 1993 n. 69315 Cons. 2436/93 (indirizzata alla Direzione generale catasto e SS.TT.EE., ma conosciuta da tutti gli organi qui in indirizzo).

A scioglimento della riserva - in detta occasione formulata - di miglior approfondimento del problema, va ora osservato che la questione (presto avvertita dalla dottrina nei primi scritti in commento alla nuova normativa indennitaria di cui alla legge 359/1992) ha ricevuto determinante apporto risolutorio da alcune notazioni di Corte cost. 16 dicembre 1993, n. 442, nelle more intervenute.

Ancorché a diverso fine, la citata pronuncia ha invero sottolineato (al punto 5 della motivazione) come non meritasse d'esser condivisa l'interpretazione secondo la quale il secondo comma dell'art. 5-bis in esame, imponendo di aver riguardo al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, consentirebbe di ritenere irrilevante un'attitudine edificatoria successivamente acquisita de facto (per modifica della situazione dei luoghi) ovvero anche de iure (per modifica degli strumenti urbanistici).

Nel respingere tale lettura della norma - e, conseguentemente, le censure d'incostituzionalita' in base alla stessa formulate dal Giudice remittente - la Corte ha ritenuto consentita (dal testo della legge) e doverosa, a tal punto, una interpretazione del precetto capace di adeguarne il significato e la portata al principio costituzionale, il quale esige che l'indennizzo espropriativo tenga conto delle effettive caratteristiche del bene (al momento dell'esproprio). senza - cosi' - risultare affidato a criteri meramente astratti (di per sé contrastanti col comma 3 dell'art. 43 Cost.).

Le due riferite notazioni, e segnatamente quella alla cui stregua la Corte ha ritenuto "rilevante" (ai fini della corrispondente qualificazione d'un'area) la sopravvenuta attitudine edificatoria tanto se acquisita de facto quanto se de iure impressa all'immobile, autorizzano dunque a concludere che, dovendosi l'indennizzo (e la presupposta qualificazione dell'area) adeguare alle caratteristiche concrete del bene espropriato, per il riconoscimento della natura edificatoria non e' gia' necessario il (congiunto) ricorrere della "edificabilita' legale" e della "edificabilita di fatto", dal momento che la norma va intesa nel senso che (anche) una sola delle due condizioni sia necessaria, ma altresi' sufficiente agli effetti considerati.

Dal commentato insegnamento della Corte, riescono quindi autorevolmente avallate come pare - tanto le prime indicazioni ermeneutiche della scrivente (nella parte diretta a risolvere il concetto di "edificabilita' effettiva" di cui al terzo comma art. 5-bis nell'assenza di vincoli giuridici di specie capaci di vanificare, in concreto, la edificabilita' legale astrattamente rinveniente a un determinato bene dali strumenti urbanistici), quanto l'opinione di quella parte della dottrina che si e' espressa nel senso di escludere che la norma abbia inteso richiedere la concomitante presenza delle due condizioni accennate (cosi', cfr. M.T. Bachetti, La nuova disciplina ecc., in N.L.C.C. 1992, 954 e spec. 960; G. Paterno, La nuova disciplina ecc., in Rass. giur. Energia Elett. 1992, 839 e spec. 844; S. Bellomia, La disciplina transitoria ecc., in Riv. giur. edil. 193, II, 135 e spec. 147).

Soprattutto. mette conto di rimarcare che dall'insegnamento di Corte cost. 442/1993 cit. resta confermata, pur in relazione ai sopravvenuti criteri di cui alla legge 359/1992 in esame, la perdurante validita' dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, la quale ha costantemente ritenuto essere -disgiuntivamente - rilevanti, ai fini della qualificazione edificatoria d'un terreno espropriato, la corrispondente connotazione negli strumenti urbanistici ovvero l'inclusione dell'immobile in zona gia' raggiunta dall'espansione edilizia e dotata delle principali infrastrutture (strade, fognature, rete idrica, elettrica, ecc.), piu' d'una volta specificando - in particolare - che la "edificabilita' legale" non puo' essere esclusa per il solo fatto della mancanza di dette infrastrutture (che rileva unicamente nel senso di deprimere il valore del suolo. ma pur sempre nella "scala" di quotazioni proprie di terreni edificabili): in tal senso, di recente, Cass. 16 marzo 1993 n. 3126, in Riv. giur. edil. 1994, I, 307.

Per gli accennati rilievi - che come esattamente notato dalla Direzione compartimentale in indirizzo, trovano conforto anche nel reime fiscale delineato dalla legge 413/1991 per le indennita' d'esproprio di terreni compresi (e sol perché compresi) in una delle zone omogenee A, B, C e D, definite dagli strumenti urbanistici -reputa la scrivente che non possa condividersi - quanto meno nell'assolutezza della sua formulazione - l'avviso di cui alla circolare 27 gennaio 1993 n. 5150 della Presidenza della Giunta regionale, secondo cui per la qualificazione edificatoria d'un'area occorrerebbe che alla condizione della sua "edificabilita' legale" si accompagni quella della "edificabilita' effettiva" (intesa, questa, quale caratteristica risultante dalla presenza, nella zona. delle primarie infrastrutture urbanistiche).

Alla Direzione centrale del demanio - in relazione alla nota 20 marzo 1995 n. 30415 e per quanto ancora occorra ai fini dell'acquisizione dei terreni per la costruzione del Centro servizio imposte di Salerno si fa osservare che, in base alla suppletiva relazione 16 febbraio 1995 del competente UTE deve ritenersi accertata la qualificazione edificatoria dell'area in esproprio.


Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it