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Rif. DV03533
Documento 07/03/1996 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELLE FINANZE
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 53
Data 07/03/1996
Riferimento Protocollo Mittente n. C2/208 Protocollo CNI n. 27 del 04/04/1996
Note
Allegati
Titolo EDILIZIA - CATASTO - ART 52 LEGGE 47/1985
Testo Come e' noto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge n. 349 del 1995, il termine - gia' previsto dall'art.9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994 - per le denunce indicate in oggetto, e' stato differito al 31 dicembre 1996.
E' da rilevare come nell'attuale formulazione del testo - peraltro coerente con quella del penultimo differimento previsto dalla richiamata legge 133/94 - sia stato omesso il riferimento all'art. 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, che per la redazione degli atti di aggiornamento, prevedeva esplicitamente l'applicabilita' delle modalita' tecniche vigenti all'atto della promulgazione della legge n. 47 del 1985.
La lettura della suddetta norma ha suscitato molteplici perplessita' interpretative, rappresentate dai dipendenti uffici a questa Direzione Centrale.
Atteso il carattere squisitamente giuridico dei quesiti posti, si e' ritenuto opportuno acquisire in merito il parere dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo.
Il suddetto Ufficio, con nota n. 3-426/U.C.L. del 29.1.1996, si e' espresso come segue: " dal momento che con i citati articoli 9, comma 8 del decreto-legge n.557/93 e 1, comma 6, del decreto-legge n. 250/95 il legislatore non ha piu' espressamente previsto l'applicabilita' della procedura di cui all'articolo 12, della legge n. 128/90, la stessa non possa essere piĆ¹ adottata. Pertanto le denunce per l'iscrizione al catasto urbano rese ancora possibili dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 250/95 che prevede la proroga del termine al 31 dicembre 1996, devono avvenire secondo le procedure di accatastamento previste dalle disposizioni vigenti in materia".
In aderenza al parere espresso dal citato organo legislativo, si dispone pertanto che tutti i tipi mappali, qualora non ricorrano altri presupposti che giustifichino la presentazione degli atti con le procedure in deroga, vengano trattati solo se redatti secondo le disposizioni della circolare 2 del 1988 della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE.
I Signori Dirigenti avranno cura di dare attuazione a quanto sopra disposto, previa adeguata informazione agli Ordini e Collegi professionali interessati.
Devono ritenersi superate eventuali disposizioni o pareri espressi in precedenza dalla scrivente Direzione, ove in contrasto con le presenti direttive.


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