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Rif. DV02086
Documento 08/08/1994 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELLE FINANZE
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero
Data 08/08/1994
Riferimento
Note
Allegati
Titolo URBANISTICA - EDILIZIA - IVA - 'IVA - APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DEL 4% IN VIA TRANSITORIA DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGGE 26 LUGLIO 1994 N. 468
Testo Con l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 26 luglio 1994, n. 468, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1994, viene prevista, a decorrere dal 29 luglio 1994 e fino al 30 aprile 1995, l'applicazione dell'aliquota Iva del 4% per le prestazioni di servizi relativi alla realizzazione delle seguenti opere su immobili a destinazione abitativa:

a) opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile. Trattasi delle opere interne specificatamente indicate nell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n.47, non soggette a concessione né ad autorizzazione amministrativa da parte dell'autorità comunale. Restano comprese nella previsione agevolativa anche le opere dirette a realizzare, integrare o mantenere in efficienza gli impianti igienico-sanitari e tecnologici interni (esempio: impianti di riscaldamento);

b) interventi di ristrutturazione edilizia, soggetti a concessione, previsti dall'articolo 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti;

c) interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla lettera a) del citato articolo 31, che riguardano le opere concernenti la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

d) interventi di manutenzione straordinaria, di cui alla successiva lettera b) del richiamato articolo 31, che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

In ordine alla individuazione degli immobili relativamente ai quali le prestazioni di servizi sopra indicate sono ammesse al trattamento agevolativo, si precisa quanto segue.

L'espresso riferimento fatto nella norma in commento agli "immobili residenziali", comporta, per quanto riguarda le opere interne alle costruzioni di cui alla precedente lettera a), che l'aliquota Iva ridotta si rende applicabile esclusivamente agli interventi eseguiti su unità immobiliari destinate ad abitazione come tali classificate catastalmente nelle categorie da A/1 ad A/9, prescindendosi dalle caratteristiche e dalla effettiva destinazione dei fabbricati nei quali tali unità sono inserite.

Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia, di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, di cui alle precedenti lettere b), c) e d) si chiarisce che sono compresi nella previsione oggettiva della norma non solo quelli eseguiti sugli edifici a totale destinazione abitativa, ma anche quelli realizzati in edifici per i quali ricorre il requisito della prevalente destinazione ad abitazione, sulla base dei noti criteri stabiliti dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 (legge Tupini) e successive modificazioni.

Come sopra accennato, l'agevolazione riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi aventi a oggetto la realizzazione delle opere specificatamente considerate, per cui ne restano escluse le cessioni sia di materie prime e semilavorate che di beni finiti, forniti per l'esecuzione dei lavori.

Atteso, infine, il menzionato richiamo agli immobili residenziali nella previsione agevolativa rientrano anche quelli destinati a costituire stabili residenze per collettività (esempio orfanotrofi, ospizi, eccetera), ma non gli altri edifici che, anche se assimilati alle case di abitazione dalla legge 19 luglio 1961, n. 659, non sono connotati dal predetto carattere della stabile residenza (esempio scuole, asili, colonie climatiche, eccetera).


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