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Rif. DV09106
Documento 05/08/2003 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 946323
Data 05/08/2003
Riferimento del 11/09/2003
Note PUNTO 3.2 - (G.U. N.211 - S.O. N. 148)
Allegati
Titolo GRADUATORIA SPECIFICA FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE, PREVISTA DALLA MISURA 1.1 DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 'SVILUPPO IMPRENDITORIALE LOCALE', APPROVATO DALLA COMMISSIONE DELLA UNIONE EUROPEA CON DECISIONE C(2000)2342 DELL'8 AGOSTO 2000. CIRCOLARE ATTUATIVA
Testo 3 - PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI - IL BUSINESS PLAN E LA PERIZIA TECNICA GIURATA Omissis 3.2 Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti che deve riguardare una sola unita' produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioe', a conseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione e nella relativa documentazione allegata. Uno stesso programma non puo' essere suddiviso in piu' domande di agevolazione. Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e l'idoneita' al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa, deve corredare la domanda, pena la non ammissibilita' della domanda stessa, di duplice copia della sola parte descrittiva del business plan, di cui si fornisce in Allegato n. 1 un indice ragionato degli argomenti (la parte numerica non e' richiesta, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti del programma), e di una Perizia Tecnica giurata (i cui dati e le informazioni essenziali sono riportati in Allegato n. 2), predisposta da uno specifico professionista che: - con riferimento all'esercizio "precedente", descriva l'impianto e dichiari che le relative emissioni ed i relativi consumi documentati o dichiarati dall'impresa sono compatibili con il tipo di impianto, con le tecnologie di abbattimento presenti e con lo stato dell'impianto medesimo; - attesti - premettendo un'analitica descrizione tecnica dell'intervento per cui e' richiesta l'agevolazione, nonche' una descrizione dell'impianto relativo all'esercizio a regime – la conoscenza nel dettaglio della o delle tecnologie oggetto dell'intervento e che tramite la realizzazione dell'intervento stesso - tenuto conto delle produzioni realizzate nell'esercizio "precedente" e di quelle previste per l'esercizio "a regime" indicate dall'impresa nella parte descrittiva del business plan di cui nel seguito e riportate nella perizia stessa - e' tecnicamente possibile che l'impianto consegua i miglioramenti ambientali ivi indicati.
La suddetta Perizia Tecnica giurata deve essere predisposta da un ingegnere o da un chimico iscritto al relativo albo da almeno cinque anni (per quanto riguarda gli ingegneri: alla "Sezione A", settore "industriale" o settore "civile e ambientale"; per quanto riguarda i chimici: alla "Sezione A"); per gli investimenti al di sotto dei 2,5 milioni di euro, la Perizia stessa puo' essere predisposta anche da un perito industriale chimico, meccanico, termotecnico, elettrotecnico e automazione, fisico (quest'ultimo per le proprie competenze professionali) iscritto all'albo da almeno sette anni.
Per la parte relativa all'esercizio "precedente", la Perizia Tecnica deve essere redatta sulla base degli elementi oggettivi, quali certificazioni o altra documentazione, da allegare alla Perizia stessa, o, solo in assenza di questi ultimi, sulla base degli elementi risultanti da apposita analisi tecnica, oggetto di specifica dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, del legale rappresentante dell'impresa istante. Per i temi "Risorsa Idrica" ed "Energia", per quest'ultimo solo se prevista anche la riduzione degli inquinanti in atmosfera, nella Perizia Tecnica devono essere indicati rispettivamente gli estremi dell'autorizzazione degli scarichi idrici per acque reflue industriali e gli estremi delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, le sostanze interessate ed i relativi limiti, il dettaglio dei valori indicati e tutti i parametri utili alla determinazione dei valori indicati.
L'impresa dovra' porre particolare attenzione nella predisposizione della Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.2, tenuto conto che i miglioramenti ambientali riportati in quest'ultima non devono essere diversi da quelli indicati nella Perizia Tecnica; qualora si dovesse rilevare una difformita' tra i dati indicati dall'impresa e quelli contenuti nella Perizia Tecnica, si operera', ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'indicatore ambientale, nel modo seguente: - nel caso in cui i dati indicati dall'impresa prevedano dei miglioramenti ambientali inferiori a quelli contenuti nella Perizia Tecnica, saranno presi in considerazione quelli indicati dall'impresa; - nel caso in cui i dati indicati dall'impresa prevedano dei miglioramenti ambientali superiori a quelli contenuti nella Perizia Tecnica, saranno presi in considerazione questi ultimi.
Il business plan deve adeguatamente approfondire gli argomenti indicati in modo necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica.
Particolare attenzione deve essere posta nell'indicare puntualmente i prodotti e le relative quantita' dell'esercizio "precedente" e quelli previsti nell'esercizio "a regime". Deve essere inoltre rappresentata e adeguatamente documentata sia la solidita' finanziaria dell'impresa stessa e, se del caso, anche dei soci, sia la reale capacita' di fare fronte in modo affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti, questi ultimi soprattutto con riferimento ad altri eventuali programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare. Gli eventuali altri programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare, devono essere puntualmente richiamati nel business plan e, per quelli oggetto di domande presentate a valere sulla legge n. 488/92, vi e' l'obbligo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del regolamento, di allegare una fotocopia del relativo Modulo e della Scheda Tecnica.
Qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'impresa modifichi la/e tecnologia/e oggetto dell'intervento indicata/e nella Perizia Tecnica giurata, la stessa - nel rispetto dell'obbligo sottoscritto con il Modulo di domanda di cui al successivo punto 5.2 in merito alla tempestiva comunicazione delle variazioni del programma - deve darne comunicazione alla banca concessionaria allegando una nuova Perizia Tecnica giurata, predisposta come sopra specificato, che indichi i nuovi dati concernenti i miglioramenti ambientali che e' possibile conseguire con la/e nuova/e tecnologia/e, al fine di verificare che gli obiettivi del programma originariamente formulati siano mantenuti, tenuto anche conto di quanto previsto al successivo punto 6.3. La mancata o incompleta comunicazione puo' determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse. Qualora nel corso dei controlli o delle ispezioni di cui all'art. 11 del regolamento dovesse essere rilevata una modifica della/e tecnologia/e senza che l'impresa ne abbia data completa comunicazione alla banca, ferme restando le eventuali valutazioni da parte del Ministero in merito ai conseguenti adempimenti revocatori, l'impresa stessa e' tenuta ad adempiere in modo puntuale e tempestivo, e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data di notifica della contestazione, ai suddetti obblighi, pena la revoca delle agevolazioni concesse.
Omissis
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