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Rif. DV03891
Documento 22/07/1996 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELL'AMBIENTE - INTERNO - INDUSTRIA COMMERCIO ED ARTIGIANTO
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 2646
Data 22/07/1996
Riferimento
Note
Allegati
Titolo SICUREZZA IMPIANTI - 'CIRCOLARE IN MERITO AI CRITERI DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RAPPORTI DI SICUREZZA RELATIVI AI DEPOSITI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO ASSOGGETTATI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE 15 MAGGIO 1996 ED ALLE PROCEDURE E NORME TECNICHE DI SICUREZZA PER I DEPOSITI ASSOGGETTATI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE 15 MAGGIO 1996'
Testo Con riferimento all'applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n.113 alla Gazzetta Ufficiale n.159 del 9 luglio 1996, in merito ai criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto assoggettati al citato decreto ministeriale, secondo quanto previsto dall'art.2 dello stesso decreto, e all'applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.155 del 4 luglio 1996, si specifica quanto segue.

1. Campo di applicazione.
Le procedure e le norme tecniche di sicurezza di cui all'allegato del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996), sono obbligatorie per tutti i depositi che ricadono nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175 e sostituiscono le disposizioni emanate in precedenza sugli specifici argomenti trattati.

Esse si applicano pertanto a tutti i depositi di gas di petrolio liquefatto, indipendentemente dalla quantità detenuta, e quindi anche al di sotto del limite inferiore per la dichiarazione, di cui all'articolo 6 del citato decreto, purchè si configurino come "attività industriale".

Non sono pertanto ricompresi in questa disciplina gli impianti di distribuzione per tutti gli usi, inclusi quelli stradali.

2. Acquisizione di ulteriori informazioni.
L'applicazione del metodo indicizzato, di cui all'appendice II del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996 (supplemento ordinario n.113 alla Gazzetta Ufficiale n.159 del 9 luglio 1996), da parte del comitato tecnico regionale o interregionale (nel seguito indicato come "valutatore") costituisce elemento imprescindibile in fase istruttoria, anche in sede di nulla osta di fattibilità.

Il valutatore dovrà farsi carico di reperire le eventuali ulteriori informazioni necessarie all'applicazione di tale metodo, ove non già contenute nel rapporto di sicurezza, facendone esplicita e puntuale richiesta al fabbricante o procedendo direttamente al loro rilevamento mediante sopralluogo sull'impianto.

Il valutatore dovrà, altresì, farsi carico di reperire tutte le eventuali informazioni necessarie per la categorizzazione del territorio, di cui all'appendice IV, punto 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, che non sia obbligo del fabbricante fornire ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989.

3. Valutazione della compatibilità territoriale.
L'appendice IV del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, (supplemento ordinario n.113 alla Gazzetta Ufficiale n.159 del 9 luglio 1996) comprende "elementi utili" ai fini della valutazione della compatibilità territoriale i quali, di natura essenzialmente tecnica ed oggettiva, non esauriscono il novero degli elementi che dovrebbero essere presi in considerazione per la formazione di un giudizio completo in merito. Altri elementi, tra cui quelli esemplificativamente citati nello stesso decreto, non di natura tecnica ovvero non riconducibili, alla diretta responsabilità del fabbricante, non sono trattabili in modo predeterminato e indifferenziato, e quindi valutabili attraverso uno schema di giudizio preformato, per quanto complesso e articolato.

Pertanto, le successive tabelle di compatibilità devono essere intese come elemento orientativo, ma non necessariamente esaustivo, utile nella formazione di un giudizio e non dovranno essere applicate in modo rigido. Rimarrà a carico del valutatore verificare la sussistenza o meno di condizioni al contorno, legate non solo all'attività industriale, che, a giudizio del valutatore, potranno portare a puntuali e giustificate variazioni rispetto al quadro generale delineato nel decreto stesso.

Ove la formulazione di un giudizio di compatibilità presenti significativi elementi di dubbio ovvero debba far fronte a situazioni di elevata criticità, l'ispettorato regionale o interregionale competente può richiedere un'espressione di parere da parte della Conferenza di servizi, di cui all'art.14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175, così come modificato da successivo decreto-legge. In particolare, il ricorso a tale parere è fortemente raccomandato nei casi in cui l'adozione di tutti i provvedimenti impiantistici e gestionali praticabili non sia sufficiente a giungere ad un giudizio di compatibilità, a meno che la delocalizzazione del deposito non sia concordata con il fabbricante.

4. Pianificazione di emergenza.
Con riferimento all'appendice IV, punto 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, (supplemento ordinario n.113 alla Gazzetta Ufficiale n.159 del 9 luglio 1996) stante la rilevante importanza che la pianificazione di emergenza esterna acquisita in relazione alla compatibilità con gli elementi territoriali legati al trasporto e alla viabilità, nello specifico ferrovie, strade e autostrade, il valutatore dovrà provvedere, preventivamente, ad accertare la fattibilità di quanto in merito indicato nel decreto in oggetto, e successivamente, della effettiva messa in opera di quanto previsto.

Particolare attenzione dovrà essere posta all'interfaccia tra il piano di emergenza interno e quello esterno, al fine di garantire in qualunque momento che l'allarme da parte del fabbricante e l'attivazione dei provvedimenti di blocco del traffico da parte degli enti esterni competenti possano avvenire in tempo utile per la salvaguardia degli utenti delle linee di comunicazione interessate.

5. Provvedimenti di natura gestionale.
Con riferimento all'appendice V, punto 5.2, alinea 1), del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, (supplemento ordinario n.113 alla Gazzetta Ufficiale n.159 del 9 luglio 1996) e all'allegato, alinea 1), del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale n.155 del 4 luglio 1996) si intende che il manuale operativo di sicurezza deve accompagnare il registro giornaliero, ai fini di assicurare una sua effettiva e pronta accessibilità al personale addetto alle operazioni di travaso. Per quanto concerne l'obbligo di sottoscrizione da parte dell'operatore, si intende che questo, a titolo esemplificativo, potrà essere assolto predisponendo un modulario, che rimarrà allegato a manuale stesso, consistente in dichiarazioni prestampate e relative alle seguenti circostanze:

l'operatore conosce il contenuto del manuale operativo di sicurezza;
l'operatore ha chiaramente compreso tutte le indicazioni contenute nel manuale operativo di sicurezza ed è conscio dei rischi comportati da una mancata applicazione delle istruzioni contenute;
l'operatore si impegna ad eseguire l'operazione di travaso nel pieno rispetto di quanto contenuto nel manuale operativo di sicurezza.

L'operatore dovrà apporre la propria firma, per conferma responsabile della sussistenza di tali circostanze.

6. Approntamenti antincendio.
Con riferimento all'appendice V, punto 5.2, alinea 8), del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, (supplemento ordinario n.113 alla Gazzetta Ufficiale n.159 del 9 luglio 1996) e all'allegato, alinea 8), del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996 (supplemento ordinario n.155 del 4 luglio 1996), la portata specifica di 5 l/min/m2 deve intendersi erogabile, in termini di predisposizione impiantistica, su tutti i punti dell'area di sosta; non si intende che essa debba essere "contemporaneamente" erogata sull'intera superficie di tale area, indipendentemente dalla sua estensione. In effetti, è necessario che venga garantita la erogabilità contemporanea, sia in termini di portata, sia in termini di autonomia, a protezione dell'intera superficie corrispondente al singolo massimo incidente di riferimento. In tal senso si potrà prevedere, ove necessario ed opportuno, la parzializzazione dell'impianto fisso di irrorazione ovvero la possibilità di attivazione dei soli monitor, fissi e/o mobili, necessari al fabbisogno effettivo.

Per quanto concerne l'appendice II, punto 4.6.2, del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996 (supplemento ordinario n.113 alla Gazzetta Ufficiale n.159 del 9 luglio 1996), si precisa che le condizioni di portata, pressione ed autonomia idrica sono da valutarsi per il massimo evento incidentale, come risultante dall'applicazione dell'appendice III.

Si ricorda, a tale proposito e in linea generale, che i requisiti tecnici indicati in tale decreto sono da considerare alla stregua di raccomandazioni, che assumono cogenza di requisiti minimi solo in assenza di specifiche analisi del fabbricante, comprovanti l'adeguatezza di eventuali valori diversi adottati. Devono comunque essere rispettati i termini fissati dalle norme impiantistiche vigenti.


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