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Rif. DV05478
Documento 03/09/1998 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELL'AMBIENTE
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 16364
Data 03/09/1998
Riferimento
Note (G.U. 11-09-98 N. 212)
Allegati
Titolo DIRETTIVA SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO - 'DECRETO MINISTERIALE 16 MARZO 1998. MODALITA' CON LE QUALI I FABBRICANTI PER LE ATTIVITA' INDUSTRIALI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE DEVONO PROCEDERE ALL'INFORMAZIONE, ALL'ADDESTRAMENTO E ALL'EQUIPAGGIAMENTO DI COLORO CHE LAVORANO IN SITU'
Testo Scopo del decreto in oggetto è quello di indicare ai responsabili delle attività industriali rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come ottemperare in maniera organica e programmata agli obblighi di informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento, ai fini della sicurezza, degli addetti a tali attività e di coloro che accedono agli stabilimenti nei quali le stesse attività sono effettuate, tenendo conto delle disposizioni dettate in materia per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro dal decreto legislativo n. 626/1994 e dai decreti ministeriali 16 gennaio 1997 e 10 marzo 1998 in tutti i settori di attività privati e pubblici, ma senza interferire né duplicare gli adempimenti ivi previsti.

Si tratta, in particolare, di sviluppare, a completamento delle misure attuate in ottemperanza a queste ultime disposizioni, dei programmi di informazione, formazione e addestramento relativi agli aspetti già considerati dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988. n. 175, presenti in tali attività.

Pertanto dovranno essere specifico oggetto di tali azioni le seguenti tematiche:

le cause dalle quali potrebbero aver origine incidenti suscettibili di costituire un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento e per l'ambiente, in conseguenza delle sostanze e/o dei preparati appartenenti alle categorie di pericolo individuate dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, presenti in tali attività;

le misure di prevenzione e protezione adottate;

i comportamenti richiesti con riferimento alle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate e, per le attività a notifica od a dichiarazione, agli scenari incidentali previsti nei rapporti di sicurezza, nelle conclusioni delle relative istruttorie e nei piani di emergenza, interno ed esterno.

Le cadenze periodiche fissate per l'espletamento delle attività di informazione, formazione ed addestramento mirano poi, ad assicurare continuità certa dell'impegno dei fabbricante in questo campo. Tale continuità non va intesa come ripetizione ciclica di interventi bensì come progressivo svolgimento di programmi a lungo termine nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza, di cui informazione, formazione e addestramento costituiscono elementi di fondamentale importanza.

L'evidenza documentale sul!e attività realizzate nel periodo tra due scadenze successive, infine, mira a mettere in grado lo stesso fabbricante di fornire dimostrazione in occasione delle ispezioni delle autorità preposte alla vigilanza.

Tanto premesso, nei punti che seguono, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti interpretativi:

1) in primo luogo va evidenziato quale concetto-cardine dell'art. 3, dell'art. 4, commi 1 e 2 e dell'art. 6 la responsabilità del fabbricante che è obbligato ad:

assicurarsi che ciascun lavoratore sia adeguatamente informato, formato e addestrato sugli elementi elencati all'art. 3, comma 2, ed all'art. 4, comma 2;

individuare all'interno della propria organizzazione le responsabilità e definire apposite procedure scritte.

Tra le categorie di lavoratori per i quali debbono essere espletati gli obblighi di formazione, informazione e addestramento, rientrano:

a) i soggetti alle dipendenze del fabbricante che operano stabilmente all'interno dell'insediamento produttivo nel quale siano presenti impianti o depositi soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

b) i soggetti alle dipendenze di terzi ed i lavoratori autonomi che accedono allo stesso stabilimento.

Per quanto attiene all'obbligo di informazione questo è a carico del fabbricante per entrambe le categorie di lavoratori succitate; per gli obblighi legati alla formazione e all'addestramento questi devono essere espletati dai relativi datori di lavoro, fermi restando gli obblighi di coordinamento tra fabbricante/committente e datore di lavoro/appaltatore e quello del primo di assicurarsi che la formazione e l'addestramento ai lavoratori dell'appaltatore siano stati effettivamente impartiti.

In relazione a quanto sopra il fabbricante dovrà:

a) fornire tutte le informazioni sui rischi di incidenti rilevanti direttamente ai propri dipendenti e direttamente o anche tramite il datore di lavoro/appaltatore ai dipendenti di quest'ultimo;

b) individuare le responsabilità all'interno della propria organizzazione per le attività di formazione e addestramento

c) definire apposite procedure scritte;

d) acquisire le evidenze documentali sulle modalità di formazione ed addestramento dei lavoratori da lui non dipendenti da parte del datore di lavoro/appaltatore;

e) stabilire procedure interne per verificare l'adeguata documentazione e l'efficacia dell'avvenuta formazione e addestramento di entrambe le categorie di lavoratori. Tale verifica dovrà avvenire direttamente per quanto concerne i propri dipendenti, mentre per quanto concerne i dipendenti di terzi e/o lavoratori autonomi, la verifica potrà essere assicurata anche attraverso acquisizione della analoga documentazione fornita dal datore di lavoro/appaltatore;

2) ferme restando le considerazioni sopra riportate, va sottolineato che è analogamente responsabilità del fabbricante individuare i contenuti ed il grado di approfondimento dell'informazione, della formazione e dell'addestramento e le modalità con le quali impartirli, in relazione alla natura, alla quantità delle sostanze e dei preparati pericolosi presenti negli impianti o depositi, ai possibili scenari incidentali, nonché ai diversi compiti ed alla diversa dislocazione dei singoli lavoratori nello stabilimento.

Inoltre, in relazione al disposto dell'art. 5, comma 2, l'equipaggiamento protettivo del personale operativo e di intervento previsto dai piani di emergenza e dipendenti da terzi, dovrà essere fornito dal rispettivo datore di lavoro dietro indicazione del fabbricante;

3) l'esercitazione semestrale o annuale relativa alla messa in atto del piano di emergenza interno deve prevedere anche l'evacuazione di uno o più reparti a seconda degli scenari incidentali considerati nell'esercitazione stessa:

4) le scadenze previste all'art. 3, comma 3, e dell'art. 4, comma 4, si intendono riferite all'avviamento delle attività, anche se non ancora condotte in termini più completi ed adeguati. Tali termini devono essere comunque raggiunti ne¡ tempi tecnici strettamente necessari.

Le prime azioni da avviare potrebbero essere le seguenti:

a) raccogliere tutta la documentazione relativa alle attività di informazione, formazione e addestramento già effettuate, comprese quella sulla formazione e l'addestramento nel posto di lavoro;

b) predisporre una o più procedure in cui siano precisate i compiti e le responsabilità per l'attuazione del decreto nonché le modalità per la raccolta ed il mantenimento delle relative evidenze documentali;

c) per quanto concerne gli obblighi di informazione:

procedere al più presto alla consegna a ciascun lavoratore della scheda di informazione di cui all'allegato 1, della legge n. 137/1997; tale scheda dovrà essere fornita anche ai visitatori occasionali assieme a una informativa essenziale sul piano di emergenza;

procedere al più presto alla consegna a ciascun lavoratore di un estratto del piano di emergenza interno in cui siano evidenziati gli eventuali compiti del lavoratore stesso nella gestione del piano;

programmare la consegna a ciascun lavoratore delle schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi appartenenti alle categorie di pericolo individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, presenti nel suo luogo di lavoro e, nelle more della consegna, assicurarsi della disponibilità delle stesse in ciascun reparto di Produzione;

programmare la consegna a ciascun lavoratore di un estraneo dei risultati del rapporto di sicurezza per l'impianto di competenza;

programmare gli "incontri" previsti dall'art. 3, comma 3, del decreto;

d) per quanto concerne gli obblighi di formazione e addestramento:

impostazione programmi di "formazione" che comprendono gli argomenti previsti nell'art. 4, comma 2, lettere a)-h), del decreto; programma di esercitazioni, per garantire l'addestramento, con una frequenza che soddisfi le richieste dell'art. 4, comma 4, del decreto;

attivazione pratica, di un programma preliminare di formazione ed addestramento basato sugli elementi inizialmente disponibili.



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