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Rif. DV07038
Documento 15/01/1998 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 1
Data 15/01/1998
Riferimento Protocollo Mittente n. 1/50-FG-76/97/3361
Note
Allegati
Titolo
FUNZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONSIGLI PROVINCIALI - STRUTTURA ALBO - 'VALIDITA' DEI CERTIFICATI RILASCIATI DAL CASELLARIO GIUDIZIALE'
Testo
Si riscontra la nota prot. (VI) 3284/DG del 1.9.97, sollecitata il 24.11.97, con cui è stato chiesto il parere di questo Ufficio sul problema dell'applicabilità o meno, ai certificati del casellario giudiziale dei nuovi termini stabili dall'art. 2, comma 3, della legge 15.5.97, n. 127 per la validità delle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali.
Il problema si pone da un lato perché la validità trimestrale degli estratti del Casellario Giudiziario, disposta dall'art. 12 del R.D., n. 635/40 per i certificati da presentare a corredo delle domande relative alle autorizzazioni di polizia, è stata finora ritenuta di portata generale, e da un altro lato perché, in favore del possibile mantenimento del precedente e più contenuto termine trimestrale in materia, potrebbero ravvisarsi ragioni giustificative di ordine formale e sostanziale. La prime derivanti dal fatto che l'ampliamento dell'efficacia temporale dei certificati relativi a stati e fatti della persona è contenuto in un articolo recante il titolo di "disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica"; e le seconde ricavabili dal fatto che le delicate informazioni riportate nei certificati in questione sono soggette a frequente aggiornamento.
Occorre tuttavia considerare:

A. che le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15.5.97, n. 127, sono state emanate al fine di semplificare e snellire gli adempimenti richiesti al cittadino in tema di dichiarazioni e di documentazioni amministrative. Peraltro il più esteso termine di validità dei certificati in questione è in linea con tale finalità;

B. che la riforma ha riguardato principalmente la materia dello stato civile e delle certificazioni anagrafiche perché gli status e i fatti che incidono sull'identità e sulle qualità strettamente personali rientrano prevalentemente nella disciplina dei settori anzidetti. E ciò spiega l'intitolazione dell'art. 2 e il diffuso riferimento nella nuova normativa agli atti di stato civile e ai certificati dell'anagrafe;

C. Tale riferimento non è però né esclusivo, né esaustivo. Al riguardo è sufficiente rilevare che nel comma 7 del suddetto articolo viene presa in considerazione la possibilità che gli interessati ottengano la legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali da parte dello stesso ufficio che riceve la richiesta di rilascio di tali documenti. E che nel comma 11 viene presa in considerazione, a fini abrogativi, la disciplina ostativa al rilascio del passaporto in presenza di vincoli ed obblighi militari a carico del richiedente. Per dedurne che l'intitolazione dell'art. 2 della legge 127/97 non è sufficiente per potere affermare che i certificati presi in considerazione nel suddetto articolo sono solo quelli anagrafici e di stato civile rilasciati dai Comuni.
Il rilievo di cui sopra vale in particolare per le certificazioni della Pubblica Amministrazione di cui al comma 3 dell'art. 2.
Infatti, la relativa disposizione è stata indistintamente e genericamente riferita nel comma anzidetto - a differenza di quanto previsto, per la validità di altri certificati, nel precedente comma 2 e nel successivo comma 4 - agli attestati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni in maniera di "status", attribuendosi ad essi validità illimitata o semestrale a seconda che i fatti e gli stati certificati siano o non siano soggetti ad eventuali modificazioni nel tempo.
Si tratta quindi di una disposizione di carattere generale che secondo la lettera della legge investe gli stati e i fatti personali contenuti in tutte le certificazioni amministrative.
Ad avvalorare tale assunto sta anche il fatto che all'entrata in vigore della nuova legge, i primi commentatori hanno unanimemente indicato gli attestati sostitutivi di studio (laurea o diploma), che sono indubbiamente estranei alla materia anagrafica e dello stato civile, come esempi di certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione a validità illimitata.
Ne deriva che, per quanto riguarda più specificamente i certificati rilasciati in materia di iscrizione nel Casellario Giudiziario, non sembra che sussistano gli estremi per dichiarare che si possa fare eccezione, quanto alla durata della loro validità in sede amministrativa, al termine semestrale questione.
A ciò va aggiunto che la precedente estensione fino a tre mesi dal rilascio della validità di tali certificati è stata prevista dall'art. 12 del R.D. 6.5.40, n. 635 "ove non sia diversamente prescritto". La stessa norma consente perciò che vi si possa derogare. Mentre il frequente aggiornamento dei dati del casellario è circostanza che non può condurre a sottrarre, agli effetti amministrativi, la validità dei relativi attestati alla disciplina generale.
Né va dimenticato a tale proposito che i diversi tipi di certificati rilasciati dall'Ufficio del Casellario (generale, penale, civile) esplicano sostanzialmente una funzione documentativa dello status giuridico di un determinato soggetto sulla base delle iscrizioni effettuate sino a un determinato momento. E che a tal fine il Casellario costituisce una vera e propria anagrafe giudiziaria della persona nei cui confronti sono stati emessi determinati provvedimenti giudiziario - amministrativi.
Peraltro i termini di validità delle relative attestazioni, nell'ambito dei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione, non possono non essere conformi a quelli previsti per tutte le altre attestazioni concernenti stati e fatti personali. E ciò anche al fine di assicurare l'uniformità di trattamento delle diverse certificazioni amministrative riguardanti la suddetta materia.
Concludendo, per tutte le ragioni sopra esposte questo Ufficio ritiene - in linea di principio - che, agli effetti amministrativi, vale a dire agli effetti della funzione certificativa che le relative attestazioni esercitano nei rapporti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, e non agli effetti della conoscenza della personalità di un imputato nei suoi risvolti giudiziari, i certificati rilasciati in materia di iscrizione nel Casellario Giudiziario, dopo l'entrata in vigore della legge n. 127/97, hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio, salva restando comunque la facoltà della Pubblica Amministrazione di accertare di ufficio, in ogni tempo, che le informazioni contenute nei certificati acquisiti non abbiano subito variazioni dopo la data del rilascio.


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