Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV05832
Documento 23/12/1998 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 83
Data 23/12/1998
Riferimento
Note (G.U. 2-1-99 N. 1)
Allegati
Titolo PERSONALE DIPENDENTE - 'ISTRUZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 1 SETTEMBRE 1998, N. 352'
Testo PREMESSA.

Il decreto 1ø settembre 1998, n. 352, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 1998 - emanato in attuazione dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 -disciplina i criteri e le modalità di corresponsione degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria nelle ipotesi di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati, in attività di servizio o in quiescenza, delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Il regolamento in questione, essendo un provvedimento normativo preordinato alla produzione di norme di attuazione delle disposizioni legislative di cui al citato art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, disciplina anche le situazioni pregresse al 1ø gennaio 1995, in adesione al parere n. 135/96 819/96 in tal senso espresso dall'adunanza generale del Consiglio di Stato, in data 26 settembre 1996.

Al fine, pertanto, di conseguire una uniforme e corretta applicazione delle disposizioni ivi contenute si ritiene opportuno fornire talune indicazioni di massima sottolineando che la liquidazione, ex officio, di detti crediti accessori comporta aggravio di oneri per la finanza statale e pertanto postula l'adozione da parte di codeste amministrazioni, enti ed organismi pubblici di ogni utile intervento per rimuovere gli ostacoli che possano impedire il tempestivo pagamento degli emolumenti in parola.

A) Criteri per la corresponsione.

1. Le amministrazioni, nell'attivazione d'ufficio delle procedure per il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui crediti di cui all'art. 1 del decreto 1ø settembre 1998, n. 352, dovranno innanzitutto verificare, in presenza della domanda dell'interessato, che non sia decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto sulla sorte secondo l'art. 2948 del codice civile.

2. Nella determinazione del quantum, dovuto a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti tardivamente corrisposti, occorre applicare la disciplina vigente all'epoca della maturazione dei singoli ratei, in quanto dal rapporto previdenziale, assistenziale e retributivo non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria, ma una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo. Si applicheranno, quindi, un diverso tasso di interesse legale a seconda delle misure vigenti nei periodi considerati: per l'indice ISTAT si applicherà fino al 31 dicembre 1997 quello relativo al costo della vita valevole ai fini dell'applicazione della scala mobile nei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati; dal 1ø gennaio 1998 si applicherà l'indice ISTAT dei prezzi al consumo come stabilito dall'art. 54, comma 2, della legge 31 dicembre 1997, n. 449; così come si applicherà o meno il cumulo di interesse legale e rivalutazione monetaria.

A quest'ultimo proposito si chiarisce che la disposizione recata dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 stabilisce il divieto di cumulo di interesse legale e rivalutazione monetaria e pertanto spetterà l'interesse legale qualora l'inflazione dovesse risultare inferiore al medesimo, diversamente detta percentuale verrà assorbita da quella rivalutativa che risultasse più elevata.

Circa le scansioni temporali fissati nell'art. 2 del regolamento si sottolinea:

a) per i crediti maturati prima del 16 dicembre 1990 spettano gli interessi legali nella misura del 5% e la rivalutazione monetaria fino al 15 dicembre 1990 e, dal 16 dicembre 1990 in poi, spettano i soli interessi legali nelle misure vigenti (10% dal 16 dicembre 1990, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, al 31 dicembre 1996; 5%, ai sensi dell'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dal 1ø gennaio 1997);

b) per i crediti il cui diritto alla percezione sia maturato dopo il 16 dicembre 1990 spettano i soli interessi legali.

Pertanto, la data del 16 dicembre 1990 costituisce una linea di discrimine nel senso che per i periodi anteriori a detta data i ritardi saranno remunerati con i due istituti (interessi legali e rivalutazione monetaria) per quelli successivi verrà corrisposto il solo interesse legale.

Ciò in relazione alla giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale dopo l'aumento del saggio di interesse al 10%, i crediti accessori (rivalutazione monetaria e interessi legali) attribuiti al dipendente hanno assunto una misura ritenuta eccessiva, non più rapportata a concrete esigenze di salvaguardia della retribuzione reale. In caso contrario si determinerebbe la indebita locupletazione del creditore in periodi di inflazione calante, nonché riflessi negativi sulla finanza pubblica interessata al perseguimento degli obiettivi fissati dal trattato di Maastricht.

Ne consegue, pertanto, che il saggio di interesse legale al 10% remunera anche il maggior danno da svalutazione;

c) per i crediti il cui diritto alla percezione sia maturato dal 1ø gennaio 1995 in poi spettano i soli interessi legali al tasso vigente (10% fino al 31 dicembre 1996, 5% dal 1ø gennaio 1997) o, in alternativa, la rivalutazione monetaria, qualora questa divenisse più favorevole in conseguenza all'andamento del tasso di inflazione.

3. Nelle ipotesi di sentenze, che riconoscano entrambi gli istituti (interessi legali e rivalutazione monetaria), non ancora eseguite, le amministrazioni sono tenute ad applicare il regolamento in questione anche in presenza di eventuale giudicato.

B) Modalità di calcolo.

1. Gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria sono calcolati separatamente sulla sorte capitale al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali con decorrenza dal giorno di maturazione del credito principale fino alla data in cui è avvenuto il pagamento del medesimo o, se non ancora effettuato, fino alla data di emissione del titolo di pagamento del credito principale.

La somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria non può essere a sua volta ulteriormente rivalutata, così come gli interessi legali non possono produrre ulteriori interessi per il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 del codice civile, né devono essere rivalutati perché in tal modo verrebbero erroneamente considerati parte del capitale.

Le somme dovute a titolo di interesse legale e/o rivalutazione monetaria, costituendo reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art. l del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, sono assoggettate alle prescritte ritenute fiscali secondo il principio della cassa (cfr. circolare Ministero delle finanze n. 326/E del 28 dicembre 1997 pubblicata nel supplemento ordinario n. 256 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997) senza deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali atteso che ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, non costituiscono reddito ai fini contributivi.

Circa la rivalutazione del dies a quo occorre distinguere i crediti la cui data di maturazione è per così dire automatica (ad es. emolumenti/stipendiali e, in genere retribuzioni con scadenze periodiche) da quelli che, invece, ancorché attinenti a materia retributiva o previdenziale sorgono solo a seguito di procedimenti talora complessi, attivati da apposita domanda o da altro evento rimesso alla volontà della parte.

Per il primo tipo di crediti l'individuazione del dies a quo per la liquidazione degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria coincide con la data di maturazione del diritto che si può configurare con l'entrata in vigore della norma attributiva del medesimo, ovvero con il passaggio in giudicato della sentenza, o la notifica della sentenza divenuta irrevocabile, o la data di emanazione del provvedimento amministrativo, o altra data risultante dai medesimi, fatti salvi comunque i tempi previsti dai regolamenti emanati ex art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per i crediti per i quali è necessaria una domanda della parte, ovvero lo svolgimento di un procedimento perché il diritto stesso si realizzi, la decorrenza coincide, come prevede il comma 6 dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 "dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda".

C) Imputazione della spesa.

Nulla è innovato in ordine al pagamento degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria in favore del personale in attività di servizio o in quiescenza amministrato con ruolo di spesa fissa; pertanto la relativa spesa sarà imputata nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base agli appositi capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni di appartenenza.

Per quanto attiene le pensioni dei dipendenti statali, la cui competenza è attribuita all'INPDAP a far tempo dal 1ø gennaio 1999, le amministrazioni interessate, nel predisporre il decreto di liquidazione o di riliquidazione del trattamento di quiescenza avranno cura di indicare la data di decorrenza degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria. L'INPDAP curerà il pagamento degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, con rivalsa nei confronti delle amministrazioni medesime per la quota parte erogata per conto delle stesse.


Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it