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Rif. DV00837
Documento 03/02/1994 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DEL TESORO
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 14
Data 03/02/1994
Riferimento
Note (G.U. 19-02-94 N.41 - S.O.)
Allegati
Titolo CONSIGLI PROVINCIALI - PERSONALE DIPENDENTE ORDINI - 'ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993 N. 29 (TITOLO QUINTO). IL CONTO ANNUALE (ART. 65). ESERCIZIO 1993'
Testo CIRCOLARE MINISTERO DEL TESORO n. 214

L'acquisizione dei dati per l'esercizio i992 reiativi al conto annuale di cui all'art. 65, Comm 2, del decreto legislativo n. 29/93, riguardante la rilevazione della consistenza del personale del pubblico impiego e della relativa spesa, si e' pressoche' conclusa.

Pur considerando in via generale positivo il bilancio del primo anno di rilevazione, e' necessario che tutte le amministrazioni siano coinvolte con sempre maggiore impegno nell'invio del conto annuale, allo scopo di eliminare ogni forma di inadempienza finora riscontrata.

Si ricorda in proposito che il Presidente del Consiglio dei Ministri con la direttiva del 17 novembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 1^ dicembre 1993, ha indicato come "fondamentale e indispensabile per l'attivita' di Governo la puntuale attuazione della citata normativa".

In tale direttiva e' stata richiamata la diretta responsabilita' della dirigenza nella gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, che, in caso di inadempienze, puo' dar luogo alla sospensione dei finanziamenti, alla sanzione stabilita dall'art. 11 del decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989, all'intervento dei servizi ispettivi, oltre che alle valutazioni finali della Corte dei conti in sede di referto al Parlamento.

Tali interventi sono peraltro gia in corso di attuazione per gli enti che fino ad oggi non hanno ancora ottemperato alle prescrizioni di legge. Il relativo elenco, unitamente al conto annuale, sara' trasmesso alla Corte dei conti per le ulteriori iniziative che riterra' opportuno adottare.

Cio premesso, occorre ora procedere all'acquisizione del conto annuale relativo all'esercizio 1993, con l'applicazione completa del titolo V^ del decreto legislativo n. 29/93, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 546 del 23 dicembre 1993.

Pertanto, si impartiscono le seguentl istruzioni:

1. anche per l'esercizio 1993, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, si conferma il modello di rilevazione gia' utilizzato per il 1992;

2. insieme al conto annuale le amministrazioni dovranno trasmettere, cosi' come previsto dalla richiamata normativa, una relazione nella quale saranno illustrati i risultati conseguiti nella gestione del personale, fornendo informazioni sulla metodologia utilizzata e sui parametri e coefficienti di valutazione adottati per raggiungere gli obiettivi che' per ciascuna Amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione.
Saranno anche specificati i motivi del mancato raggiungimento totale o parziale degli obiettivi prefissati ed i tempi e modi per sopperirvi;

3. il termine del 31 maggio, entro cui le amministrazioni interessate devono inoltrare il conto annuale, e perentorio, in quanto, secondo la normativa in esame, lo stesso va trasmesso in tempi ristretti alla Corte del conti per il referto al Parlamento. Al fine del rispetto dei predetti termini e' necessario anche che le amministrazioni provvedano alla compilazione dei modelli con la massima precisione, osservando puntualmente le istruzioni allegate alla presente circolare;

4. il conto annuale ed ogni eventuale modifica vanno sottoscritti dal dirigente preposto alla gestione del personale prima dell'inoltro alla competente ragioneria;

5. alla scadenza del predetto termine la Ragioneria generale dello Stato avviera', per i casi di inadempienza, le procedure per l'applicazione delle misure sopra specificate;

6. il conto annuale va inoltrato, come nella precedente rilevazione, agli uffici della Ragioneria generale dello Stato: ragionerie centrali, regionali e provinciali a seconda delle rispettive competenze, cosi' come specificate nel prospetto "Strutture della Ragioneria generale dello Stato...";

7. come previsto dal decreto legislativo n. 546 del 23 dicembre 1993, copia del predetto conto annuale va "contestualmente" inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Si rivolgono particolari raccomandazioni perche' siano assunte tutte le iniziative atte a migliorare la puntualita' e la coerenza dell'informazione.

A tal fine:

a) le somme rilevate vanno riferite agli impegni assunti (somme pagate e quelle rimaste da pagare) e non al pagato;

b) e' necessario che vi sia corrispondenza tra il dato di spesa del conto annuale e quello corrispondente del rendiconto, in quanto l'analisi del costo del personale deve scaturire da risultanze contabili omogenee. Eventuali differenze dovranno essere spiegate nella nota di trasmissione del conto stesso;

c) per l'attuazione di una rilevazione efficiente e' necessario che le amministrazioni interessate considerino il conto annuale non solo come un adempimento legislativo, ma anche come elemento utile per le proprie esigenze ai fini dell'analisi del costo del personale. Secondo quanto e' emerso dall'esperienza della precedente rilevazione, e' necessario, altresi, che a tal fine gli uffici adeguino i propri assetti organizativi in modo da renderli piu' idonei alla rilevazione ed all'analisi dei dati;

d) occorre assicurare l'unicita' e l'univocita' del dato che si realizza anche con l'istituzione dell'ufficio statistico di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989.

Per il conseguimento di ottimali obiettivi, le strutture centrali e periferiche della Ragioneria generale dello Stato svolgeranno ogni possibile azione di supporto e di indirizzo in relazione al diverso rapporto funzionale esistente con le amministrazioni interessate.

I revisori dei conti, negli enti ove ne e' prevista la presenza, si attiveranno anch'essi in tal senso: essi dovranno, tra l'altro, sottoscrivere il conto annuale prima dell'inoltro alle ragionerie centrali, regionali e provinciali. Detto documento e' utile per le funzioni di verifica del costo del personale. I revisori stessi, in mancanza della predetta rilevazione, non potranno essere in grado di sottoscrivere i documenti contabili (es: rendiconti trimestrali, bilancio di previsione e conto consuntivo).

Si segnala, infine, l'esigenza che le regioni, le province ed i comuni provvedano a trasmettere alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato di rispettiva competenza, oltre le schede relative alle proprie rilevazioni, anche quelle di enti (consorzi, associazioni, ecc.), dipendenti dalle predette amministrazioni, con personale proprio al quale sia stato applicato l'accordo di lavoro del personale degli enti locali.

Nel caso di consorzi tra le predette amministrazioni, provvedera' all'inoltro l'amministrazione capo-consorzio.

Nell'evidenziare il notevole contributo fornito, per il conto annuale 1992, dai commissari del Governo, ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 29. nonche' dai prefetti, attivati dal Ministero dell'interno, si confida, anche per la rilevazione 1993, sull'apporto determinante dei predetti organi, che hanno consentito di realizare i primi importanti risultati in applicazione della normativa in esame.

Parimenti si confida, anche in base a quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con la richiamata direttiva del 17 novembre 1993, negli interventi che, nell'ambito delle rispettive competenze, verranno effettuati dal Dipartimento per le politiche comunitarie e gli affari regionali e dal Ministero della Sanita'.

Si allegano le schede di rilevazione e le relative istruzioni.


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