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Rif. DV00378
Documento 13/03/1992 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DEL TESORO
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 24
Data 13/03/1992
Riferimento
Note (G.U. 10-06-92 N.135)
Allegati
Titolo RICONGIUNGIMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE - LIBERI PROFESSIONISTI - LIMITI
Testo La legge 5 marzo 1990, n. 45 (allegato 1) ha conferito ai lavoratori dipendenti pubblici e privati la facolta' di ottenere, a domanda, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione che hanno comportato l'iscrizione a regimi previdenziali obbligatori per i liberi professionisti, al fine di poter fruire di un unico trattamento pensionistico correlato con tutti i periodi assicurativi.

Detta facolta' puo' essere esercitata anche dal libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti pubblici o privati.

Le facolta' previste dalla legge citata vanno a completare la disciplina in vigore sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Con la presente circolare si ritiene necessario fornire disposizioni e chiarimenti sulla nuova disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, limitatamente agli aspetti riguardanti il settore statale e le aziende autonome dello Stato.

Con l'occasione si indicano le nuove modalita' di versamento delle somme dovute dagli interessati che prescelgono il pagamento in unica soluzione, valide anche per coloro i quali hanno richiesto la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della precedente legge 7 febbraio 1979, n. 29. Inoltre, occorre tener presente che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 764 del 22 giugno-7 luglio 1988, il calcolo della riserva matematica nei confronti dei dipendenti di sesso femminile deve essere effettuato mediante le tabelle previste per i dipendenti si sesso maschile.

Le casse che gestiscono forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti sono le seguenti:

Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori;
Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti;
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri;
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari - E.N.P.A.V.;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i farmacisti - E.N.P.A.F.;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro - E.N.P.A.C.L.;

Cassa notariato;
Fondo di previdenza per gli spedizionieri doganali - F.P.S.D.;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici - E.N.P.A.M.;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza ostetriche - E.N.P.A.O.

I destinatari della legge 5 marzo 1990, n. 45, sono:

1) i dipendenti pubblici che richiedano la ricongiunzione, nell'ordinamento statale cui sono iscritti all'atto della domanda, dei periodi assicurativi accreditati presso una o piu' forme di previdenza per i liberi professionisti;

2) il libero professionista che, avendo prestato servizio presso lo Stato o le aziende autonome, intenda trasferire i periodi di contribuzione accreditati presso tali organismi verso la gestione cui e' iscritto all'atto della domanda;

3) i superstiti dei predetti destinatari deceduti successivamente al 9 marzo 1990, data di entrata in vigore della legge in argomento, che subentrano nelle posizioni giuridiche del dante causa.

E' esclusa, invece, per il libero professionista che ha compiuto l'eta' pensionabile, la possibilita' alternativa di richiedere la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, nell'ordinamento del settore statale dove possa far valere almeno dieci anni di attivita' effettivamente esercitata, in quanto con la cessazione del rapporto, presso le amministrazioni statali si verifica normalmente anche la definizione della posizione previdenziale o con l'applicazione obbligatoria della legge n. 322/1958 o con l'attribuzione dell'indennita' una tantum in luogo di pensione. Occorre altresi' evidenziare che nel settore statale non esiste la possibilita' della liquidazione del supplemento di pensione, dopo la concessione del trattamento di quiescenza.

La facolta' di chiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi di che trattasi puo' essere esercita una sola volta dal dipendente prima della cessazione del servizio ovvero contestualmente alla cessazione stessa. Uniche deroghe a tale principio sancito con l'art. 3 della legge sono consentite:

senza condizioni, quando l'interessato, successivamente alla prima domanda di ricongiunzione, possa far valere un periodo assicurativo di almeno dieci anni di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad effettiva attivita' lavorativa;
a condizione che la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione, successivi alla data da cui ha avuto effetto la prima ricongiunzione e per le quali non sussistano i requisiti di cui al punto precedente, sia esercitata solo all'atto del pensionamento e nella gestione presso cui e' stato accertato il precedente periodo assicurativo.

La finalita' della legge 5 marzo 1990, n. 45, trova una tassativa limitazione nel disposto di cui all'art. 5, comma 1, della legge stessa il quale stabilisce che le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica sono quelle in vigore nella gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa purche' i periodi complessivi di contribuzione non siano inferiori a trentacinque anni ovvero sia stata raggiunta l'eta' per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o, infine, qualora si certifichino le condizioni per la pensione di inabilita' o di invalidita'.

Per l'ordinamento pensionistico statale le limitazioni previste dal citato art. 5, primo comma, non influiscono sulla liquidazione, da parte delle amministrazioni competenti, del trattamento pensionistico spettante secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella legge 29 aprile 1976, n. 177 e nel decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, in quanto i requisiti per l'attribuzione della pensione di anzianita', alla quale viene fatto riferimento, corrispondono a quelli previsti dalla normativa dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS.

Modalita' di ricongiunzione

La ricongiunzione dei periodi assicurativi accreditati presso le casse ed enti di previdenza per i liberi professionisti va richiesta, in costanza di attivita' lavorativa, dai dipendenti che si trovano in servizio al 9 marzo 1990, data di entrata in vigore della legge n. 45, o che siano stati assunti successivamente.

I superstiti degli interessati possono esercitare la facolta' della ricongiunzione entro due anni dal decesso del dipendente, avvenuto in attivita' di servizio dopo il 9 marzo 1990.

Per l'attuazione della ricongiunzione di cui alla legge n. 45/1990, la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono a quella di destinazione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, con la maggiorazione dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

La ricongiunzione ex art. 1 della legge avviene a titolo oneroso. Il personale interessato e' tenuto, infatti, al pagamento di una somma risultante dalla differenza fra la riserva matematica - determinata in base all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con i criteri e i coefficienti stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 febbraio 1981 che ha modificato le tariffe approvate con il precedente decreto ministeriale 27 febbraio 1964 - e le somme trasferite, per contributi ed interessi, dalle casse di previdenza per i liberi professionisti sino alla data della domanda.

I periodi assicurativi accreditati presso le predette casse sono valutati in anni, mesi e giorni ai fini della determinazione del diritto al trattamento pensionistico, mentre ai fini della misura di quest'ultimo la frazione superiore a quindici giorni viene considerata mese intero, quella pari o inferiore viene trascurata.

Ove si verifichi coincidenza di piu' periodi coperti da contribuzione, sono da considerare utili quelli che si riferiscono ad attivita' effettiva. In mancanza di questa, deve essere valutata la contribuzione di importo piu' elevato, mentre quella non considerata deve essere restituita, maggiorata degli interessi legali, da parte della Cassa di previdenza per i liberi professionisti all'interessato, su sua richiesta.

Per quanto concerne le somme relative ai versamenti volontari non considerati, l'art. 6 prevede che esse vadano a scomputo dell'onere risultante a carico del richiedente.

Relativamente al pagamento e alla eventuale rateazione delle somme dovute dagli interessati, l'art. 2 stabilisce che il pagamento stesso puo' essere effettuato in un numero di rate mensili non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti al periodo di cui e' stata chiesta la ricongiunzione, con l'applicazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, riferito al periodo di dodici mesi che termina il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento della posizione assicurativa

Per il trasferimento dei contributi accrediti nelle forme previdenziali di provenienza, la gestione presso cui si vuole accentrare la posizione assicurativa chiede alle gestioni interessate, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, gli elementi utili, per la costituzione di tale posizione. Queste ultime debbono provvedere alla comunicazione dei predetti elementi entro novanta giorni dalla data della richiesta.

La comunicazione all'interessato circa l'ammontare dell'onere a suo carico e le possibili rateizzazioni dovra' essere inviata, a cura della gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, l'interessato deve versare alla gestione di destinazione l'intera somma richiesta o almeno la parte corrispondente alle prime tre rate. Qualora si voglia rateizzare l'importo, il richiedente deve presenatre, entro lo stesso termine, apposita domanda. In mancanza del versamento di cui sopra o dell'istanza di rateazione, si intende che l'interessato abbia rinunciato alla ricongiunzione.

Il versamento anche di sole tre rate dell'importo complessivamente dovuto produce come effetto l'irrevocabilita' della domanda a suo tempo presentata.

L'amministrazione, appena ricevuto il versamento della somma sopracitata o la domanda di rateazione di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 45, predisporra' il conseguente provvedimento formale da sottoporre alle consuete verifiche degli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni.

La richiesta di trasferimento dei contributi dovra' essere effettuata appena registrato il provvedimento.

Gli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione, di pertinenza delle gestioni previdenziali di provenienza, vanno trasferiti secondo i seguenti criteri:

i contributi obbligatori o volontari debbono essere maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale viene effettuato il trasferimento;

le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento, non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;

per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi; il trasferimento deve essere effettuato anche se la copertura figurativa e' stata effettuta nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.

Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.

Si ricorda che il trasferimento delle somme, a mente dell'art. 4 della legge, va effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta e che, in caso di ritardo del trasferimento stesso, l'importo complessivo della contribuzione deve comprendere la maggiorazione dell'interesse annua al tasso del sei per cento da calcolare dal sessantunesimo giorno successivo alla data della rischiesta.

In caso di pagamento rateale, le somme dovute dai dipendenti a titolo di riserva matematica dovranno essere trattenute a decorrere dal secondo mese successivo a quello di registrazione del provvedimento formale di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Le somme poste a carico sia delle gestioni previdenziali che dei dipendenti dovranno affluire al bilancio dello Stato sul cap. 3352 concernenti "Versamenti effettuati per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali".

Detto capitolo e' stato istituito sotto il capo X nello stato di previsione dell'entrata.

Nel caso venga prescelto il pagamento in unica soluzione delle somme dovute, il versamento delle stesse deve essere effettuato, a mezzo di bollettino modello ch-8-quarter con l'indicazione del capo, del capitolo di entrata e della causale, sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria territorialmente competente, il cui numero e' indicato nell'unico elenco (allegato 2).

Tale procedura deve essere seguita anche per il versamento delle somme risultanti dovute dai richiedenti la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29. Conseguentemente le istruzioni impartite con la circolare n. 21 del 28 marzo 1981 vanno modificate nei sensi sopraindicati. Cio' in quanto la Banca d'Italia - Amministrazione centrale, ha rappresentato l'esigenza, per i problemi operativi e contabili, che i versamenti effettuati ai sensi della legge n. 29/1979 siano localizzati presso la Tesoreria nella cui provincia ha sede l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio.

Determinazione della riserva matematica

La legge n. 45/1990 non ha previsto, ai fini del calcolo della quota di pensione da corrispondere per la determinazione della riserva matematica, nei casi di ricongiunzione nell'ordinamento pensionistico statale, l'aliquota di riferimento da applicare sulla retribuzione annua pensionabile, come stabilito dall'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 288, per la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Pertanto, per consentire l'esercizio della facolta' di ricongiunzione, nell'ordinamento statale, ai lavoratori che siano stati iscritti in forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, e' necessario, ai fini della determinazione della quota di pensione relativa ai periodi di ricongiunzione, applicare sulla retribuzione annua pensionabile, riferita alla data di presentazione della domanda, l'aliquota del due per cento, identica a quella utilizzata per i casi di ricongiunzione di cui alla citata legge n. 29.

Dopo aver determinato la quota pensionabile da ricongiungere, sulla stessa vanno poi applicati i coefficienti relativi al personale maschile di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come modificati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981.

La base di calcolo della quota di pensione oggetto della ricongiunzione e' costituita dagli interi emolumenti pensionabili spettanti alla data di presentazione della domanda, compresa la tredicesima mensilita'. Dalla base di calcolo va esclusa l'indennita' integrativa speciale.

Cio' premesso, per determinare in concreto la quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, occorre applicare sulla predetta retribuzione annua pensionabile, l'aliquota del due per cento per ogni anno da ricongiungere. Per le frazioni di anno, l'aliquota stessa si applica in ragione di un dodicesimo per ciascun mese, considerando mese intero le frazioni superiori a quindici giorni e trascurando quelle pari o inferiori. Per individuare piu' agevolmente l'aliquota complessiva da applicare nei singoli casi potra' essere utilizzata l'unita tabella (allegato 3).

Qualora, con l'aggiunta dei periodi da trasferire, il servizio complessivo utile a pensione superi, alla data della domanda, l'anzianita' di servizio richiesta per conseguire il massimo della pensione, i periodi suddetti vanno considerati limitatamente alla parte del periodo effettivamente utile per il raggiungimento di tale massimo di anzianita'. Resta inteso, pero', che la ricongiunzione deve riguardare la totalita' dei servizi o periodi prestati con iscrizioni a forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti e che l'intero importo dei contributi da trasferire va in ogni caso a scomputo dell'onere a carico dell'interessato.

Nel caso in cui la ricongiunzione venga richiesta dai superstiti dei dipendenti deceduti dopo il 9 marzo 1990, in costanza di attivita' di servizio, alla quota di pensione calcolata con i criteri sopraindicati, con riferimento alla data del decesso, si applicano le aliquote di riversibilita' previste dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Per le pensioni ripartite fra piu' compartecipi, determinate le singole quote della pensione indiretta da ricongiungere, l'onere globale a carico del gruppo di superstiti va ripartito fra di essi in proporzione alle predette quote di pensione.

In particolare, per i richiedenti che presentino la domanda in attivita' di servizio, vanno applicate le seguenti tabelle:

Sezione 1-M per il personale di sesso maschile e femminile con anzianita' contributiva inferiore o pari a 15 anni;

Sezione 1-bis-M per il personale di sesso maschile e femminile con anzianita' contributiva superiore a 15 anni;

Sezione 3-VM per l'acquisizione di pensione immediata nei casi di
domanda di ricongiunzione, da parte del personale maschile e femminile, contestuale alla cessazione del servizio.

In caso di domanda presentata dai superstiti, si applicano le seguenti tabelle:

Sezione 4-W per coniuge superstite solo;

Sezione 5-SIM per superstite solo inabile, quale orfano maggiorenne, collaterale o genitore;

Sezione 6-K-M per orfano di eta' inferiore a 21 anni, o per orfano maggiorenne studente universitario;

Sezione 8-WK per coniuge superstite con orfani di eta' inferiore a 21 anni o con orfani studenti universitari;

Sezione 9-MIK per gruppo di orfani uno dei quali inabile;

Sezione 10-kkbis per gruppo di due orfani di eta' inferiore ai 21 anni o uno ovvero entrambi studenti universitari.

Una volta determinata la riserva matematica, dal suo importo va detratto l'ammontare dei contributi relativi ai periodi da ricongiungere tenendo presente sia le modalita' riguardanti la ricongiunzione che i criteri di trasferimento della contribuzione, come chiarito in precedenza.

Per la ricongiunzione nelle gestioni obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti si rinvia alle modalita' previste per l'applicazione dell'art. 1 della legge n. 29/1979.

Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza dei dipendenti uffici il contenuto della presente circolare.


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