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Rif. DV01608
Documento 14/05/1991 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 71
Data 14/05/1991
Riferimento
Note
Allegati
Titolo RICONGIUNGIMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE - LEGGE N. 45/90
Testo OGGETTO: Legge 5 marzo 1990, n. 45. Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti.

La legge 5 marzo 1990, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1990, colmando una lacuna della disciplina generale sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini del riconoscimento di un unico trattamento di pensione (prevista dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, in favore di tutti i lavoratori dipendenti iscritti a forme di previdenza obbligatorie e dei lavoratori autonomi iscritti alle tre gestioni di previdenza istituite presso l'I.N.P.S. per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali), ha esteso la facolta' di chiedere tale ricongiunzione ai soggetti iscritti, o che sono stati iscritti, a Fondi di previdenza per liberi professionisti.
La materia disciplinata concerne una molteplicita' di posizioni assicurative regolate da una serie di normative improntate a criteri a volte fra loro eterogenei, per quanto riguarda i diversi aspetti contributivi e pensionistici, nell'ambito delle attivita' lavorative autonome, delle libere professioni, del lavoro dipendente del settore privato e di quello pubblico.
Da cio' consegue che la legge in esame, ampiamente articolata per una esauriente definizione delle possibili problematiche connesse alla ricongiunzione dei diversi periodi per il conseguimento di un trattamento pensionistico unico, potra' tuttavia presentare difficolta' e incertezze interpretative in via di prima applicazione.
Pertanto, con la presente circolare si forniscono primi chiarimenti ed orientamenti per un'uniforme applicazione, da parte di codesti enti, della legge in oggetto, fatti salvi gli ulteriori approfondimenti che si renderanno successivamente necessari, tenuto conto della complessita' della materia.

ART. 1. - "Facolta' di ricongiunzione".

a) Ricongiunzione nella gestione in cui si e' iscritti.

L'art. 1, ai commi 1, 2 e 3, attribuisce al lavoratore, dipendente o autonomo o libero professionista, la facolta' di chiedere la ricongiunzione nella gestione previdenziale cui "risulta iscritto", di "tutti i periodi di contribuzione" maturati presso altre forme di previdenza cui il lavoratore stesso "sia stato iscritto".
Presupposto della ricongiunzione prevista dai commi 1, 2 e 3 e' la sussistenza, al momento della richiesta, dell'iscrizione nella gestione di previdenza competente ad operare la ricongiunzione.
Al periodo contributivo relativo alla iscrizione in atto presso la gestione che effettua la ricongiunzione non si possono ricongiungere gli eventuali periodi di contribuzione in atto, al momento della richiesta di ricongiunzione, presso altre gestioni di previdenza.
La richiesta di ricongiunzione deve riguardare "tutti" i periodi di contribuzione maturati presso altre forme previdenziali nell'ambito di rapporti assicurativi non piu' in atto.
Non sono peraltro ricongiungibili i periodi di contribuzione comunque utilizzati o liquidati in favore dei titolari delle rispettive posizioni assicurative.

b) Ricongiunzione in gestione diversa da quella di iscrizione.

In alternativa alla ricongiunzione di cui ai commi 1, 2 e 3 l'art. 1 prevede, al comma 4, la ricongiunzione in gestione diversa da quella di iscrizione qualora il lavoratore abbia compiuto l'eta' pensionabile nella gestione in cui chiede la ricongiunzione e possa far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa presso tale gestione in regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata.
Al riguardo e' da tener presente che la prevista continuita' della contribuzione teste' indicata postula la continuita' del periodo di iscrizione nel quale la contribuzione stessa si colloca.
A sua volta la continuita' del periodo di iscrizione deve essere accertata alla stregua delle norme che disciplinano i singoli fondi di previdenza.
Si chiarisce inoltre che ai fini del calcolo dei dieci anni di contribuzione di cui trattasi non si considerano i periodi coperti da contributi versati volontariamente od accreditati figurativamente o derivanti da riscatto non riferibili ad attivita' lavorativa effettivamente esercitata.

c) Ricongiunzione per la liquidazione di un supplemento di pensione.

L'articolo 1, al comma 5, attribuisce a coloro che siano stati iscritti presso un fondo di previdenza per liberi professionisti successivamente alla data di decorrenza di "una pensione di anzianita'" conseguita presso altro fondo di previdenza, la facolta' di chiedere a quest'ultimo la ricongiunzione, ai fini della liquidazione di un supplemento di pensione, dell'ulteriore periodo di contribuzione maturato presso il fondo di previdenza per liberi professionisti.
Il richiamo alla pensione di "anzianita'", privo di riferimenti normativi, sembra esprimere una notazione tecnico-giuridica precisa e determinata e, come tale, di stretta interpretazione. Pertanto, nel fare riserva di ulteriori approfondimenti, si ravvisa l'opportunita' che in sede di prima applicazione i pensionati di anzianita' beneficiari della norma siano da individuare nei soggetti ai quali la pensione sia stata riconosciuta, a detto specifico titolo, da parte delle gestioni di previdenza il cui ordinamento espressamente annovera, tra le diverse prestazioni pensionistiche, quella di anzianita'.
Ciascuna delle gestioni sopraindicate determinera' l'importo del supplemento di pensione applicando i criteri in atto, presso di essa, per il calcolo dei supplementi di pensione o, qualora il suo ordinamento non ne contempli il riconoscimento, per il calcolo della pensione di anzianita'.
La facolta' di ricongiunzione ai fini della liquidazione di un supplemento di pensione "puo' essere esercitata una sola volta". Tale statuizione esclude l'applicabilita' alla fattispecie considerata delle disposizioni di cui al successivo articolo 3.
La richiesta di ricongiunzione puo' essere avanzata entro un anno dalla "cessazione della successiva contribuzione" ossia dalla data di scadenza del periodo cui si riferisce l'ultimo contributo versato nella gestione per liberi professionisti alla quale si e' stati iscritti.

ART. 2 - "Modalita' di ricongiunzione".

L'articolo 2 stabilisce, al primo comma, che il fondo o i fondi interessati trasferiscono, a quello in cui opera la ricongiunzione, "I contributi di loro pertinenza" maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
Al fine di individuare i contributi da trasferire e' da tener presente che a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge n. 45/1990, sono escluse dal trasferimento le somme riscosse ma "non destinate al finanziamento della gestione pensionistica" ossia quelle destinate esclusivamente al finanziamento di altre gestioni assicurative.
Parimenti non possono essere trasferite le somme corrispondenti ad interessi di mora, di dilazione o compensativi e quelle eventualmente riscosse a titolo di sanzioni o multe.
Per quanto concerne l'onere della ricongiunzione l'articolo 2 dispone, al comma 2, che la gestione competente ad effettuare la ricongiunzione pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e l'importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni. Al riguardo si richiamano le indicazioni fornite con le note ministeriali n. 7/4PS/90064 dell'11 gennaio 1991 e n. 7/4PS/00303 del 19 febbraio 1991, che ad ogni buon fine si allegano.
L'articolo 2 prevede inoltre, al comma 3, la facolta' di effettuare, su domanda, il pagamento rateale della somma sopraindicata in un numero di rate mensili non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto. Ai sensi del medesimo comma il tasso di tale interesse e' pari al tasso annuo medio di variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'I.S.T.A.T. per l'anno solare che precede immediatamente quello in cui e' stata presentata la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

ART. 3 - "Esercizio della facolta'".

La facolta' di ricongiungere i periodi di contribuzione ai fini del conseguimento di un'unica pensione puo' esercitarsi una seconda volta se l'interessato puo' far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, dieci anni di assicurazione previdenziale, dei quali almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata.
Nell'ipotesi in cui il soggetto non possegga i requisiti anzidetti la facolta' di ricongiunzione puo' essere esercitata una seconda volta solo all'atto del pensionamento e solo se la richiesta sia diretta a trasferire ulteriori periodi assicurativi nella gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.

ART. 4 - "Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento".

Il soggetto che intende avvalersi delle facolta' di cui all'articolo 1 e' tenuto a indicare nella domanda di ricongiunzione tutti i periodi assicurativi maturati.
La gestione alla quale e' presentata la domanda e' tenuta a chiedere, entro 60 giorni, alle gestioni nelle quali sono localizzate le posizioni assicurative da trasferire tutti gli elementi necessari ed utili per operare la ricongiunzione e per determinare l'onere di riscatto.
Le predette gestioni sono tenute a trasmettere gli elementi anzidetti entro novanta giorni dalla richiesta.
La gestione nella quale il lavoratore ha chiesto di ricongiungere i vari periodi assicurativi, nel termine di 180 giorni dalla presentazione della relativa domanda, e' tenuta a comunicare all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico specificando gli elementi fondamentali in base ai quali il calcolo e' stato effettuato, nonche' un prospetto di possibili rateazioni.
Il pagamento dell'onere puo' essere effettuato in unica soluzione oppure in rate secondo il piano di ammortamento prescelto.
L'interessato e' considerato rinunciatario dell'esercizio della facolta' di chiedere la ricongiunzione qualora entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell'onere non confermi la domanda di ricongiunzione mediante:

a) il pagamento dell'intero importo dovuto;

b) ovvero il pagamento di un importo non inferiore alla somma delle prime tre rate indicate dalla gestione competente, per la massima rateazione consentita;

c) ovvero la presentazione di una richiesta di rateazione, diversa da quelle indicate nel predetto prospetto.

Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilita' della domanda di ricongiunzione.
Per "versamento parziale dell'importo dovuto", determinante l'irrevocabilita' della domanda di ricongiunzione, deve intendersi o il versamento dell'importo di cui alla precedente lettera "b" o, nell'ipotesi in cui venga presentata la domanda di rateazione di cui alla precedente lettera "c", il versamento della prima rata.
L'irrevocabilita' della domanda di ricongiunzione comporta in caso di versamento totale dell'onere dovuto l'obbligo per la gestione competente di procedere alla ricongiunzione.
In caso di versamento "parziale" dell'onere dovuto qualora il pagamento della residua parte dell'onere non sia effettuato cio' non determina rinuncia all'esercizio della facolta', bensi' risoluzione per inadempienza dei rapporti obbligatori conseguenti a tale esercizio con tutte le implicazioni che sul piano giuridico ne derivano quali l'impossibilita' di richiedere interessi sulle somme gia' versate, fermo restando l'obbligo della restituzione delle medesime da parte della gestione che le ha introitate.
Pertanto, nell'ipotesi in cui il soggetto non provveda a perfezionare per intero il pagamento dell'onere, la gestione nella quale dovrebbe operare la ricongiunzione e' tenuta, previa diffida in applicazione delle disposizioni in materia proprie della gestione stessa, a interrompere la prosecuzione del procedimento di ricongiunzione.
La gestione che procede alla ricongiunzione, avvenuto il versamento determinante l'irrevocabilita' della domanda, richiede alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di contribuzione di loro pertinenza, secondo i criteri indicati all'articolo 4, comma 4.
Il trasferimento degli importi di cui sopra deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di ritardo la gestione debitrice e' tenuta a corrispondere, in aggiunta agli importi dovuti, un interesse annuo al tasso del 6 per cento, a decorrere dal 61^ giorno successivo alla data della richiesta.
Qualora il trasferimento della contribuzione debba avvenire a carico delle Amministrazioni statali, la quota di pertinenza del datore di lavoro e' calcolata secondo le aliquote previste per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Cio' in analogia a quanto disposto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, recante la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali.

ART. 5 - "Determinazione del diritto e della misura della pensione".

La determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione e' effettuata secondo le norme in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa al verificarsi, in via alternativa, delle seguenti condizioni:

1 ) anzianita' di contribuzione non inferiore a 35 anni, conseguita attraverso la ricongiunzione;

2) raggiungimento dell'eta' per il collocamento a riposo "per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia";

3) sussistenza dei requisiti per pensione di inabilita' o invalidita'.

Considerato che l'eta' per il collocamento a riposo puo' non coincidere con quella per il pensionamento di vecchiaia e che l'lstituto del collocamento a riposo e' estraneo sia ai lavoratori autonomi o liberi professionisti sia ai lavoratori dipendenti cui non e' assicurata la stabilita' di impiego, la condizione di cui al punto 2) deve intendersi verificata quando l'interessato venga in possesso di uno dei seguenti requisiti: raggiungimento dell'eta' per il collocamento a riposo ovvero maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Qualora non sussistano le enunciate condizioni, l'inapplicabilita' delle norme sulla determinazione del diritto e della misura della pensione unica in vigore presso la gestione in cui si accentra la posizione assicurativa si traduce nell'impossibilita', per l'interessato, di conseguire la pensione unica.
Nell'ipotesi considerata e' fatto salvo il diritto dell'interessato ad ottenere la pensione calcolata senza tener conto dei periodi di contribuzione acquisiti con la ricongiunzione.
Il caso di decesso dell'assicurato che abbia chiesto e ottenuto la ricongiunzione dei periodi assicurativi, il beneficio della ricongiunzione s'intende riconosciuto sul trattamento pensionistico spettante agli eventuali superstiti.

ART. 6 - "Coincidenza di periodi di contribuzione".

In sede di ricongiunzione delle posizioni assicurative puo' verificarsi il caso di coincidenza di piu' periodi coperti da contribuzione effettiva e figurativa.
I periodi afferenti ad attivita' lavorative effettivamente esercitate, anche se tra loro coincidenti, sono considerati utili, ma tale coincidenza non determina alcuna maggiorazione dell'anzianita' contributiva da riconoscere al lavoratore in conseguenza della ricongiunzione.
Se uno o piu' periodi relativi ad attivita' effettiva sono coincidenti con uno o piu' periodi non riguardanti attivita' effettiva (quali i periodi di riscatto degli anni del corso di laurea ed i periodi di contribuzione figurativa), nessuno di questi ultimi, per la parte coincidente, viene considerato ai fini della ricongiunzione.
Se nessuno dei periodi coincidenti riguarda attivita' effettiva, e' considerato, ai fini della ricongiunzione, solo il periodo con contribuzione di importo piu' elevato.
Qualora per effetto di una coincidenza temporale, determinati periodi non afferenti ad attivita' lavorativa effettivamente esercitata non possano essere considerati ai fini dell'accentramento della posizione assicurativa, la contribuzione relativa a tali periodi e' restituita - su di lui richiesta - al lavoratore oppure, nel caso in cui essa attenga a versamenti effettuati volontariamente, e' portata a scomputo dell'onere di riscatto posto a suo carico.

ART. 7 - "Facolta' per i superstiti".

Le facolta' di ricongiunzione possono essere esercitate anche dai superstiti "entro due anni dal decesso dell'interessato".
Poiche' nell'esercizio di dette facolta' i superstiti subentrano, a norma dell'articolo 7, nelle posizioni giuridiche del dante causa, la facolta', per essi prevista, di chiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi non e' esercitabile qualora il defunto non vi avesse diritto o ne avesse perduto la titolarita' o ne fosse decaduto. Ne consegue che soltanto per effetto della morte del dante causa avvenuta successivamente all'entrata in vigore della legge sulla ricongiunzione i superstiti possono acquisire, in via derivata, il diritto ad avvalersi della facolta' di cui trattasi.

ART. 8 - "Esclusione dell'applicazione di disposizioni".

L'articolo 8 prevede l'inapplicabilita', nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facolta' di ricongiungere i periodi assicurativi, delle disposizioni sul rimborso dei contributi contenute negli articoli sottoindicati:

- articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, riguardante la Cassa nazionale di previdenza avvocati e procuratori;

- articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, riguardante la Cassa nazionale di previdenza ingegneri ed architetti;

- articolo 20 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, riguardante la Cassa nazionale di previdenza geometri;

- articolo 21 della legge- 29 gennaio 1986, n. 21, riguardante la Cassa nazionale di previdenza dottori commercialisti.

Il disposto dell'articolo 8, concretando una limitazione della facolta' di chiedere la restituzione dei contributi prevista da norme tassativamente indicate, non coinvolge le norme sulla restituzione dei contributi che riguardano Enti di previdenza diversi dalle menzionate Casse.


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