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Rif. DV05794
Documento 21/01/1999 LETTERA-CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Tipo Documento LETTERA-CIRCOLARE
Numero
Data 21/01/1999
Riferimento Protocollo Mittente n. 22787 Protocollo CNI n. 9531 del 22/02/1999
Note INGEGNERE ITALIANO N. 298/99 PAG. 24
Allegati
Titolo SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - 'ARTT. 30 E SEGG. DEL D.P.R. 7 GENNAIO 1956, N. 164. CIRCOLARI IN MATERIA DI ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE REAZIONI TECNICHE A CORREDO DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'IMPIEGO DI PONTEGGI MEETALLICI FISSI - PRECISAZIONI E CHIARIMENTI'
Testo In relazione all'evoluzione tecnologica sono stati emanati una serie di documenti volti a fornire istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche al fine di conseguire l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi prevista dall'art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n' 164, in particolare:

- Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.85 del 09/11/78 - Autorizzazione alla costruzione e all'impiego dei ponteggi metallici fissi;

- Circolare dei Ministero dei Lavoro e della Previdenza Sociale n.80 del 07/07/86 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di attrezzature per il getto di conglomerato in calcestruzzo con tecnologia a tunnel e pannelli per getti e relativi orizzontamenti;

- Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.44 del 15.05.90 - Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi a telai prefabbricati;

- Circolare dei Ministero dei Lavoro e della Previdenza Sociale n.132 dei 24.10.91 - Istruzioni per la compilazione delle relazioni tecniche per ponteggi metallici fissi a montanti e traversi prefabbricati.

Per fornire agli utilizzatori dei ponteggi la completa conoscenza delle caratteristiche tecnico-costruttive dei prodotti di che trattasi, nelle richieste di autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi debbono essere indicate. anche nell'allegato 1 alla relazione tecnica, le seguenti caratteristiche relative agli elementi costitutivi dei ponteggi:

- dimensioni e relative tolleranze,
- pesi nominali e relative tolleranze,
- tipi di materiali e relative caratteristiche meccaniche,
- caratteristiche geometriche delle saldature.

Inoltre, i "laboratori ufficiali", ossia quelli pubblici o privati individuati dalle circolari sopraindicate, nei certificati di prova, sia sugli elementi e sui sistemi strutturali che sugli elementi di ponteggio non specificati nelle suddette circolari, sono tenuti a certificare, pena l'inammissibilità dei certificati stessi, anche quanto precisato nei seguenti punti:

- la corrispondenza generale tra disegni degli elementi forniti dal fabbricante dei ponteggio e saggi provati,

- il rispetto delle dimensioni e delle tolleranze sulle dimensioni longitudinali,

- il rispetto delle dimensioni delle sezioni e degli spessori degli elementi strutturali principali (tubi e altri profilati fondamentali, lainiere di impalcati, di fermapiedi, di piastre di base, ecc),

- l'indicazione delle caratteristiche meccaniche risultanti dagli accertamenti, a campione, effettuati sulla congruità tra saggi e specificazioni contenute nei disegni allegati ai certificati.

Si ricorda, che per gli elementi di ponteggio non specificati nelle circolari citate, le prove devono essere effettuate in relazione alle reali condizioni di impiego.

Nel caso in cui il "laboratorio ufficiale" abbia effettuato una serie di prove - su elementi e/o sistemi strutturali di ponteggio - è consentito che gli accertamenti delle caratteristiche dimensionali e meccaniche dei saggi provati vengano condotti - eventualmente anche da altri "laboratori ufficiaii" - su campioni prelevati a caso dallo stesso "laboratorio ufficiale" dal lotto di elementi sottoposti al complesso delle prove. In tale ipotesi è ammesso riferirsi, in ogni certificato relativo a ciascuna delle prove eseguite, alla certificazione relativa ai predetti campioni.



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