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Rif. DV05674
Documento 12/10/1998 CIRCOLARE
Fonte MINISTERO DEL LAVORO
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 120
Data 12/10/1998
Riferimento
Note
Allegati
Titolo CONSIGLI PROVINCIALI - 'PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE PER I GIOVANI PRIVI DI OCCUPAZIONE (ARTICOLO 15, LEGGE 451/1994 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)'
Testo Si fa seguito alle precedenti istruzioni per dare indicazioni relativamente all'applicabilità di taluni istituti ai piani di inserimento professionale.

1. Malattia ed infortuni

Nel caso di malattia del giovane neoinserito, le assenze debitamente documentate non comportano la sospensione dell'indennità, che, invece, dovrà essere effettuata nell'ipotesi di assenze non documentate.

In caso di infortunio o di malattia professionale con conseguente corresponsione dell'indennità giornaliera da parte dell'Inail, l'indennità dovuta per l'avvenuto inserimento nel piano sarà sospesa per il periodo coperto dall'indennizzo da parte dell'ente previdenziale.

Alla cessazione dell'inabilità temporanea, il giovane potrà riprendere normalmente l'attività fino a completare il periodo previsto in convenzione.

Non viene esclusa altresì la facoltà per il datore di lavoro di assicurarsi nei confronti di eventuali danni arrecati a terzi dal giovane inserito.

2. Maternità

E' ammessa la possibilità di fruire dell'astensione obbligatoria per maternità per un periodo analogo a quello già stabilito per le lavoratrici dipendenti in base a quanto previsto dalla legge 1204/1971. In tale circostanza sarà corrisposta un'indennità pari all' 80% di quella spettante alla giovane neoinserita in base all'art. 15 della legge 451/1994, comma 4.

Nel periodo della gravidanza, le interessate non possono, comunque, essere adibite a lavorazioni ritenute faticose, pericolose o insalubri.

Alla cessazione dell'inabilità temporanea, la lavoratrice potrà riprendere normalmente l'attività fino a completare il periodo previsto in convenzione.

3. Ferie

La legge 451/1994, art. 15, comma 6 stabilisce che l'utilizzazione dei giovani nei suddetti piani non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Tuttavia, configurandosi nel caso dei piani suddetti una situazione in cui il giovane è impegnato in formazione e attività assimilabili sul piano della durata ad un rapporto part-time, si rinvia, per quanto attiene l'istituto delle ferie, a quanto esplicitamente previsto dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il part-time presso il soggetto utilizzatore.

Nell' ipotesi, invece, di un piano di durata inferiore, sia per quanto attiene l'orario di lavoro mensile (80 ore), sia per quanto attiene la periodicità del piano medesimo (dieci mesi, sei mesi eccetera), il periodo di ferie viene proporzionalmente ridotto.

4. Aspetti finanziari

Le Regioni o gli enti locali possono contribuire con proprie risorse al fine di ridurre gli oneri a carico dei soggetti proponenti e/o di incrementare le indennità corrisposte ai giovani neoinseriti. Si ricorda però che il contributo totale non deve superare la soglia dei 100mila Ecu pari a lire 194 milioni per impresa nel triennio e comunque il tetto massimo annuale di 50mila Ecu.

Non si esclude, infine, la compatibilità dei piani suddetti con i rimborsi spese, opportunamente documentati, nell'ipotesi in cui si tratti di rimborsi di spese sostenute dal giovane neoinserito per svolgere le attività connesse con la realizzazione del piano (tickets restaurant, buoni carburante, tessere autobus/metropolitane eccetera).

5. Attività formativa aggiuntiva

Non si esclude la possibilità per i soggetti utilizzatori di impartire una formazione aggiuntiva ai giovani neoinseriti, oltre quella già fornita, in conformità all'art. 15 comma 4 della legge 451/1994. Tale formazione aggiuntiva sarà a totale carico del soggetto utilizzatore per quanto concerne strutture, locali e materiali impiegati nonché eventuali docenze di personale esperto ed altre spese.

Inoltre, le ore di formazione aggiuntiva effettuate saranno soggette a registrazione separata rispetto a quelle inerenti al piano di inserimento medesimo. Tale possibilità è ammessa proprio al fine di potenziare gli interventi formativi già posti in essere attraverso il piano di inserimento, così da incrementare "l'impiegabilità" del giovane, a conclusione del piano medesimo e consentirgli di inserirsi a pieno titolo nel mercato del lavoro.

6. Regime fiscale

Le indennità liquidate in base ai piani di inserimento professionale sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente per i quali spettano le detrazioni di imposta, nel caso in cui ne esistano i presupposti. Pertanto sono sottoposte a ritenuta d'acconto operata dal soggetto utilizzatore quale sostituto d' imposta. Il soggetto percettore delle indennità, nel caso in cui non sia titolare di altri redditi, non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

7. Controversie
Inadempienza del giovane

Qualora dovessero verificarsi fatti o condizioni che non consentano la prosecuzione del rapporto di inserimento, l' Associazione datoriale o l'Ordine/Collegio professionale, esperito infruttuosamente presso la propria sede, un tentativo di composizione bonaria della controversia, promuove la revoca dell'assegnazione da parte della Scica, con la conseguente sostituzione di quello dei soggetti che fosse ritenuto responsabile dell'anticipata risoluzione del rapporto di inserimento professionale.

Inadempienza dell'impresa utilizzatrice

Di volta in volta, sulla base dell'inadempienza medesima, sarà possibile esprimere valutazioni. Ad ogni buon fine si rammenta quanto contenuto nel paragrafo 3 della bozza di convenzione quadro (cfr. allegato n. 2 della circolare 115/1997), che recita: "Sarà cura dell'Associazione datoriale, dell'Ordine o del Collegio professionale sovraintendere al corretto svolgimento del rapporto tra i giovani impegnati nel progetto e il soggetto ospitante sia sotto il profilo della corretta applicazione della normativa soprarichiamata, sia sotto il profilo dell'esperienza formativa posta in essere con il progetto" (paragrafo 3).


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